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Per le sanzioni di importo superiori ai 200 Euro, accertate contestualmente con lo stesso verbale, il codice della strada prevede la possibilità di chiedere unadel pagamento

 

Prospetto calcolo rate

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Vuoi pagare a rate? controlla se ne hai i requisiti

  • Devi essere il titolare del verbale (trasgressore, proprietario/persona fisica obbligato in solido)
  • Devi avere un reddito imponibile (risultante dal modello ISEE) non superiore a 10628.16 euro aumentato di euro 1032.91 per ogni familiare convivente
  • il verbale deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Attenzione: l’istanza di rateizzazione presentata da soggetto che non ne ha titolo è irricevibile

 

Quando puoi presentare l’istanza?

  • L'istanza di rateizzazione e la relativa documentazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

 

come funzionano le notifiche

 

Come puoi presentare l’istanza?

  • Puoi consegnarla a mani personalmente allo sportello della P.L. presso Genova Parcheggi in v.le B. Partigiane 1,  dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30, previo appuntamento
  • Puoi spedirla per posta con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Corpo di Polizia Locale –Reparto Polizia Amministrativa, Sanzioni, Contenzioso e Ruoli via di Francia n. 1, piano 22°, 16149 Genova GE,
  • Puoi trasmetterla con Posta certificata: pmge.contravvenzioni@postecert.it.

 

Dopo quanto tempo saprai se l’Istanza è stata accolta?

  • Entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza la Direzione del Corpo di Polizia Locale di Genova accoglierà o respingerà la richiesta.
  • L’esito ti verrà notificato con le stesse modalità con cui ti è stato notificato il verbale
  • Il silenzio dell’amministrazione equivale al respingimento dell’istanza

 

 

A cosa rinunci Presentando l’Istanza e cosa comporta?

  • se presenti l'istanza di rateazioni non potrai più fare ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (l'art 204-bis C.d.S.). anche nel caso in cui l’istanza venisse respinta
  • Dalla data di presentazione dell’istanza, e fino alla data di notifica dell’eventuale provvedimento di rigetto, sono temporaneamente e provvisoriamente sospesi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta.
  •  Con la presentazione dell’istanza sei tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa.

 

Attenzione: ai fini dell’osservanza dei termini farà fede la data di consegna, o spedizione, o trasmissione, dell’istanza e dei relativi documenti

 

Come puoi dimostrare le tue condizioni economiche?

  • Per dimostrare le condizioni tue economiche disagiate e dei tuoi familiari conviventi (ove esistano) occorre:
    • una autodichiarazione dello stato di famiglia,
    • Inoltre tu, e (se esistono) i tuoi familiari conviventi dovete esibire, ciascuno, la documentazione comprovante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, ovvero la certificazione ISEE del reddito complessivo tua e dei tuoi familiari conviventi (ove esistono) compilata dai soggetti abilitati.

 

Cosa accade se l’istanza di rateizzazione è accolta?

  • Sulla base delle condizioni tue economiche e dell'entità della somma da pagare, la Direzione della P.L. dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
  • L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
  • la prima rata comprenderà anche le spese di notifica e quelle di procedimento.
  • Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

 

 

Come potrai pagare le rate?

  • Dovrai pagare ogni rata alle scadenze indicate nell’atto amministrativo che accoglie l’istanza di rateizzazione
  • Allo sportello della P.L. presso Genova Parcheggi in v.le B. Partigiane 1,previo appuntamento
  • On line tramite PagoPa
  • *Servizi in fase di attivazione :
  • Presso uffici postali, tabaccherie, e banche aderenti mostrando l’avviso di pagamento allegato all’atto Amministrativo*

 

 

Alcune domande frequenti:

 

Cosa accade se non si pagano le rate?

  • In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
  • Sara dovuta la differenza tra quanto già pagato (eventuali rate) e quanto previsto dal verbale per il quale era stata accolta l’istanza di rateazione diventato titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale stabilito dalla legge

 

Cosa accade se l’istanza non è accolta?

  • In caso di rigetto dell'istanza, sono ripristinati i termini temporali sospesi
  • il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

 

Sono previste verifiche su ciò che si dichiara?

  • La P.L. effettua verifiche sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni presentate per dimostrare le condizioni di particolare disagio economico
  • in caso di false dichiarazioni o attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  • Per queste ragioni la firma dell’interessato sull’istanza deve essere autenticata dal pubblico ufficiale che la riceve, ovvero allegando al documento una fotocopia fronte-retro di un documento in corso di validità che comprovi l’identità certa del dichiarante.

 

Cosa succede se ci sono errori e/o omissioni nella domanda e nei documenti?

  • La errata, parziale o incompleta compilazione dell’istanza e/o la mancanza o irregolarità della documentazione richiesta a corredo motiva e comporta il rigetto dell’istanza.
  • La richiesta di rateizzazione deve essere conforme e avere gli stessi contenuti indicati nell’apposito modello previsto

Cosa si può fare se l’istanza è respinta?

  • Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.

 

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Rateizzazione del pagamento di una sanzione relativa al Codice della Strada
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Ultimo aggiornamento: 19/02/2024