Casa Come accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica (erp)

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Per avere in assegnazione un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) occorre essere inseriti nell’apposita graduatoria ed in questa sezione vengono fornite informazioni utili su come e quando fare domanda per l'assegnazione delle case popolari disciplinata dalla Legge Regionale numero 10 del 29 giugno 2004 e sue modifiche e integrazioni, dalla Delibera della Giunta Regionale numero 495 del 26 maggio 2023 e dal Regolamento Comunale numero 34 del 28 giugno2016 successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 12 dicembre 2019.

La Legge Regionale numero 10 del 29 giugno 2004 prevede che i Comuni emanino ogni due anni un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di erp situati nel proprio territorio.
 

Per partecipare al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di erp occorre presentare, entro i termini indicati dalla procedura concorsuale, l’apposita modulistica predisposta dal Comune e disponibile dalla data di emanazione del bando presso lo sportello dell’Ufficio Casa, gli Sportelli del Cittadino oppure direttamente scaricabili dai siti istituzionali del Comune di Genova e dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Genova (di seguito ARTE Genova).
Possono fare domanda di alloggio di edilizia residenziale pubblica coloro che sono in possesso dei requisiti più avanti riportati indicando in quale delle seguenti catergorie rientra il nucleo familiare richiedente:
a) Nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (determinato da valore ISEE non superiore a € 3.000,00);
b) Anziani ultrasessantacinquenni:
c) Nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
d) Nuclei familiari con presenza di malati terminali;
e) Giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
f) Appartenenti alle Forze dell’Ordine;
g) Nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
h) Genitori separati o divorziati;
i) Persone sole con minori;
j) Nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
k) Nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione.


Le domande devono essere debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte, pena l’inammissiblità.


È obbligatorio per tutti i componenti del nucleo familiare richiedente sottoscrivere presso gli uffici abilitati l’attestazione ISEE entro la data di scadenza prevista, pena la non idoneità.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre i termini indicati dalla procedura concorsuale con le seguenti modalità:
1. A mezzo di raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Politiche della Casa – Ufficio Bandi e.r.p. – c/o Archivio Generale - Ufficio Protocollo (fa fede il timbro postale).
2. Tramite casella di posta elettronica certificata (p.e.c.), pena l’esclusione della domanda, all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it (fa fede la data di invio della mail);
3. Direttamente all’Archivio Generale secondo gli orari di apertura dell’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 10 del 29 giugno 2004 i requisiti per poter partecipare al Bando di concorso per l’assegnazione di un alloggio di erp devono essere posseduti alla data di pubblicazione della procedura concorsuale e sono i seguenti:

  1.  Requisiti del richiedente:

 a. Avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di emanazione.
 b. Possono partecipare al Bando: - i cittadini italiani. - i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia - i cittadini provenienti da Stati non aderenti all’Unione Europea che siano:

i) titolari di permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

ii) titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione  sussidiaria;

iii) regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e con regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell’articolo 40, comma 6 del Decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998, modificato dalla Legge 189 del 30 luglio 2002.
c. Residenza anagrafica o attività lavorativa principale alla data di pubblicazione del bando in uno dei Comuni del Bacino di Utenza “H” a cui appartiene Genova (Arenzano, Bargagli, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Davagna, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto).

 La normativa regionale prevede anche la possibilità di partecipare nello stesso anno a più bandi di concorso emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale (Bacino) di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

2. Requisiti del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare:

a. Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell’intero nucleo familiare entro i limiti previsti dalla procedura concorsuale.
b. Non avere piena proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio provinciale.
c. Non possedere diritti di proprietà su uno o più beni immobiliari sul territorio nazionale il cui valore complessivo ai fini dell’IMU sia superiore al limite della procedura concorsuale.
d. Non aver avuto precedente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di altro alloggio pubblico ed averlo rilasciato lasciando una morosità nei confronti dell’ente gestore  (condizione accertata nei confronti di ogni componente del nucleo familiare richiedente).

e. Non aver subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall’assegnazione oppure un provvedimento di rilascio dell’alloggio per occupazione senza titolo oppure non aver  occupato abusivamente un alloggio pubblico nei cinque anni antecedenti la procedura concorsuale (condizione accertata nei confronti di ogni componente del nucleo familiare richiedente).
f. Non aver avuto precedente assegnazione di un alloggio pubblico a cui è seguito il riscatto o l’acquisto.
g. Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 10 del 29 giugno 2004, le condizioni valutabili devono essere possedute alla data di pubblicazione della procedura concorsuale.
Dette condizioni, stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale numero 613 del 25 luglio 2018, riguardano:
1. situazioni di disagio familiare (anziani, disabilità, malati terminali, famiglia di nuova formazione, persone sole o con minori o con eventuali soggetti a carico, stato di disoccupazione, ricongiungimento con disabili e casi particolari).
2. situazioni di disagio abitativo (rilascio dell’alloggio a seguito di provvedimento come sfratto / separazione / pignoramento, abitazione impropria, coabitazione, sovraffollamento, condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio non conformi, barriere architettoniche, accessibilità, incidenza delle spese alloggiative sul reddito).
3. situazione economica – rilevabile dall’attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare richiedente. Nel caso coppie o nuclei di futura formazione da costituirsi entro sei mesi dalla consegna dell’alloggio, verrà preso a riferimento il valore ISEE del nucleo di provenienza di importo minore.
4. periodo di residenza e/o attività lavorativa nella Regione.
5. anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva - la Delibera della Giunta Regionale numero 613 del 25 luglio 2018 ha introdotto un punteggio aggiuntivo pari a 0.5 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nelle graduatorie definitive del Comune che ha emanato il bando di concorso fino ad un massimo di 5 punti.
Il richiedente, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, dichiara in autocertificazione il possesso di quelle condizioni che comportano l’attribuzione del punteggio senza produrre alcuna documentazione ma indicando gli estremi della stessa (Autorità o Ente amministrativo rilasciante, data di emanazione, decorrenza, eccetera…).
I certificati e i documenti dovranno comunque essere esibiti in ogni fase dell’istruttoria e, in ogni momento, qualora l’Ufficio Casa ritenga opportuno chiederli.
Nel caso emergessero dichiarazioni false, il richiedente e l’intero nucleo familiare verrà dichiarato immediatamente non idoneo per l’eventuale assegnazione e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato all’Autorità giudiziaria competente.
La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli articoli 38, 46, 47, 71 e 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000.
I dati personali forniti verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 196 del 30 giungo 2003.

Si hanno due tipi di graduatoria:

1. La graduatoria provvisoria viene predisposta sulla base del punteggio attribuito alle condizioni valutate.
L’esito delle domande avviene esclusivamente attraverso l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Genova per 30 giorni e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del Comune di Genova e di A.R.T.E Genova.
Le comunicazioni della graduatoria provvisoria sono rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti previsti dall’articolo 32 della legge 69 del 18 giugno 2009, esclusivamente sui siti istituzionali del Comune di Genova e di ARTE Genova.
La pubblicazione della graduatoria è anonimizzata, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 26 comma 4 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla “situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.
La consultazione può avvenire telematicamente mediante il numero di protocollo DSU Isee richiesto dal bando.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio comunale è possibile richiedere la verifica del punteggio attribuito o presentare ricorso amministrativo all’esclusione tramite raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Politiche della Casa – Ufficio Casa Bandi e.r.p – Via di Francia 1 – 16149 Genova. Si precisa che ai fini delle determinazione del punteggio dell’opponente non sono valutabili i documenti e/o certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini di scadenza del concorso.


2. La graduatoria definitiva viene predisposta dopo la conclusione delle eventuali opposizioni pervenute e viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni. La graduatoria diventa esecutiva a decorrere dal giorno successivo alla fine della pubblicazione e rimane in vigore fino alla pubblicazione della graduatoria del successivo bando di concorso.
L’esito delle domande nella graduatoria definitiva, le comunicazioni agli interessati e la pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Genova e di ARTE Genova avvengono con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria. Trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile e quindi efficace a tutti gli effetti.

 

Dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria definitiva, l’Ufficio Casa inizia ad assegnare gli alloggi disponibili individuando la tipologia del nucleo familiare richiedente secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando (vedi la voce “Il Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: modalità di presentazione della domanda”) e, previa verifica della permanenza dei requisiti di accesso, tenendo conto sia della tipologia dell’alloggio sia della composizione del nucleo familiare stesso.


Se il richiedente ha indicato di appartenere a due o più tipologie di nucleo familiare di seguito riportate verrà considerato unicamente appartenente alla categoria che è prioritariamente soddisfacente rispetto alle altre.

Le tipologie del nucleo familiare richiedente sono le seguenti:
a) Nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (determinato da valore ISEE non superiore a € 3.000,00);
b) Anziani ultrasessantacinquenni:
c) Nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
d) Nuclei familiari con presenza di malati terminali;
e) Giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
f) Appartenenti alle Forze dell’Ordine;
g) Nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
h) Genitori separati o divorziati;
i) Persone sole con minori;
j) Nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
k) Nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione.

 

In caso di perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente nella graduatoria definitiva.


La proposta di assegnazione è comunicata all’interessato che, dopo aver visto l’immobile o aver visionato la planimetria, sottoscrive il verbale di accettazione e successivamente stipula l’atto convenzionale di locazione con l’Ente gestore (ARTE Genova).
Può essere accolta rinuncia alla proposta dell’assegnazione solo in presenza di valide motivazioni così come indicato all’articolo 6 comma 3 del Regolamento Comunale 34 del 28 giungo 2016.
Al fine di abbreviare i tempi dell’assegnazione, il Comune d’intesa con ARTE Genova ha la facoltà di proporre un alloggio che necessita di interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a € 5.000,00 con le modalità stabilite dall’articolo 10 del Regolamento comunale 34 del 28 giugno 2016. La non accettazione della proposta di un alloggio di questo tipo non è un motivo di decadenza dalla graduatoria definitiva.

Il Regolamento comunale 34 del 285 giugno 2016 prevede all’articolo 8 la possibilità di realizzare progetti di coabitazione sociale rivolti a fasce deboli della popolazione residente, che si trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale e sono in carico ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.
La coabitazione è finalizzata al reciproco sostegno anche di carattere economico e avviene su base volontaria tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti che devono possedere singolarmente i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I progetti di coabitazione vengono proposti dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali e approvati dalla apposita Commissione istituita all’interno della Direzione Politiche della Casa e prevedono percorsi di accompagnamento e interventi sociali di sostegno alla coabitazione stessa.