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PAGAMENTO ACCONTO TASI 2017

Il versamento della rata di acconto per TASI 2017 è da effettuarsi entro il 16 giugno 2017, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta annualmente.
Entro il 16 giugno 2017 è anche possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento dell’imposta complessivamente dovuta.

PAGAMENTO SALDO TASI 2017

Il versamento della rata di saldo per TASI 2017 è da effettuarsi entro il 18 dicembre 2017, in misura pari al restante 50% dell'imposta dovuta annualmente, sulla base delle aliquote stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 26.04.2016.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto in acconto o a saldo possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

ALIQUOTE 2017 DEL COMUNE DI GENOVA

Per l’anno d’imposta 2017, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, sono prorogate le aliquote fissate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2016: 

  • Aliquota dello 0,10 per cento
Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  • Aliquota dello 0,10 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  • Aliquota dello 0 per cento

Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Quindi anche per l’anno d’imposta 2017 non sono soggetti a TASI l’abitazione principale e relative pertinenze e, in generale, tutti gli immobili sui quali si applica l’IMU, come ad esempio gli immobili a disposizione, gli immobili locati, gli immobili concessi in comodato, i negozi, i terreni, le aree fabbricabili.

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

Per l’anno 2017 è confermata l’abolizione della Tasi sull’abitazione principale e relative pertinenze disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Sulle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continua ad applicarsi l’IMU.
L’abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento.
E’ stata eliminata per i comuni la possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in comodato.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Se marito e moglie hanno la residenza in due case diverse di loro proprietà nel Comune di genova non possono considerarle entrambe abitazione principale e quindi esenti da TASI perché in questo caso l'agevolazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applica per uno solo dei due immobili. I coniugi, infatti, devono scegliere quele delle due abitazioni è da considerare abitazione principale del nucleo familiare. Il proprietario dell'abitazione scelta come tale potrà usufruire delle agevolazioni per abitazione principale ed è tenuto a presentare la dichiarazione IMU.

Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (solai/cantine/box/posti auto/tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non sono previsti vincoli di distanza dall’abitazione principale.
L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato  e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (quindi i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE che non percepiscono pensione estera, o eventualmente italiana ed estera, sono soggetti ad IMU)
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Sono assimilati all’abitazione principale per Regolamento:

  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Modalità di calcolo

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita*1,05) * coefficiente specifico per ogni categoria * aliquota prevista
Modalità del versamento

Il versamento dell’acconto e del saldo TASI 2017 deve essere effettuato con modello F24 rispettivamente entro il 16 giugno e il 18 dicembre 2017 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • "3959" denominato "TASI" – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.
  • "3961" denominato "TASI" – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Genova è D969

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Ultimo aggiornamento: 28/01/2019