Edilizia Approfondimenti sulla documentazione

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L’argomento è trattato nella parte II - D.P.R. n. 380/01, in particolare al capo II e IV.
Si ricorda che chiunque consenta l’utilizzo di costruzioni prive di collaudo statico è penalmente perseguibile a norma degli artt. 75 e 95 del D.P.R. n. 380/01.

Il certificato di idoneità statica non sostituisce in alcun modo il collaudo statico da redigere ai sensi della sopra richiamata normativa e seguendo le indicazioni riportate nelle NTC 2008 e succcessive modificazioni ed integrazioni.
Tuttavia, tale certificazione resa da tecnico abilitato può essere prodotta, anche su richiesta dell’ufficio procedente, quando le opere strutturali non siano soggette a collaudo statico finale (art. 67 D.P.R. 380/2001) o relazione finale del Direttore Lavori (art. 7 L.R. 29/1983) oppure quando si tratti di opere strutturali irrilevanti svolte su fabbricati di vecchia costruzione dei quali occorra attestare la stabilità. Quindi, in estrema sintesi, il certificato di idoneità statica potrà essere richiesto ogni qualvolta si reputi necessario dichiarare lo stato di sicurezza di un fabbricato anche in relazione al suo particolare utilizzo. Migliori informazioni e dettagli su come correttamente redigere il documento potranno essere richieste all’Ufficio Cemento Armato della Città Metropolitana di Genova oppure all’Ordine Professionale di appartenenza

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità deve essere attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

Il collaudo deve essere redatto da tecnico iscritto all’Albo Professionale di appartenenza che non abbia avuto alcun ruolo nella direzione lavori ed è di norma da allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Si ricorda che il collaudo deve essere redatto utilizzando lo schema tipo approvato dalla Regione Liguria con delbera G.R. 7665 del 04/11/1994 reperibile a fondo pagina.

Secondo quanto disposto dall'art. 7) D.M. 37 del 22 gennaio 2008 l'impresa installatrice degli impianti di cui all'art. 1) dello stesso decreto è tenuta a rilasciare al committente, ad avvenuta ultimazione dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme prescritte. Nei casi particolari previsti dalla normativa deve essere effettuato il collaudo degli impianti e redatto il relativo certificato.
Tutti gli impianti elettici realizzati alla data di entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati quando rispettano le prescrizioni oggi previste dall’art. 6 – ultimo comma – del D.M. 37/2008.
Per gli impianti a gas realizzati alla data del 13 marzo 1990 occorre che gli stessi siano conformi al D.P.R. 218 del 13 maggio 1998 e successive integrazioni.
La dichiarazione di rispondenza è prevista per gli impianti di cui alla L.46/1990 e solo per gli interventi precedenti alla data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 (27 marzo 2008).
Il deposito dei progetti degli impianti e delle dichiarazioni di conformità, e relativi allegati, deve essere effettuato presso la Settore Energia - Area Territorio Sviluppo Urbanistico ed Economico Direzione Ambiente Igiene ed Energia sito in via di Francia 1 - piano 15°.

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Ultimo aggiornamento: 24/07/2019