Ambiente Gestione colonie feline

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La legge regionale 23/2000 ed il Civico Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città proteggono i  gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale. Una colonia di gatti, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita, non può essere allontanata dal proprio territorio o parte di esso sia che si tratti di terreno urbano o extraurbano, pubblico o privato. nel quale la colonia di gatti viva in modo stabile.

L'Ufficio Diritti degli Animali  del Comune di Genova, in  collaborazione con gli Enti preposti e gli Assistenti Zoofili Volontari,  individua aree idonee alla protezione della fauna e di distribuzione delle colonie feline, in cui vengono  istituite oasi feline protette, dotate di idonee attrezzature, con eventuale assegnazione in gestione agli zoofili, anche in parchi e giardini e/o viene stabilita un'area di protezione per gli animali.

La gestione delle colonie può essere affidata ad Associazioni, cooperative animaliste o singoli. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle zone di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra solo ed esclusivamente per favorire il loro benessere.

I gatti non possono essere maltrattati né può essere impedita la somministrazione di cibo e la cura delle colonie da parte di zoofili. Qualora insorgano controversie il Comune di Genova interviene per assicurare il rispetto della normativa in materia.
E’ vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione della colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.

L’esecuzione di opere edilizie sia pubbliche che private in zone interessate dalla presenza di colonie di gatti liberi deve avvenire nel rispetto delle esigenze degli animali e dell’attività di cura svolta dagli zoofili.

In particolare i soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche che private devono prevedere in una zona adiacente al cantiere, un’idonea collocazione delle colonie, in via temporanea per la durata dei lavori. Ultimati i lavori, i costruttori devono prevedere e predisporre adeguati insediamenti per la collocazione delle colonie nel territorio di origine.
Ultimo aggiornamento: 19/03/2014