ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
ALTRE ESENZIONI
PAGAMENTO ACCONTO
PAGAMENTO SALDO
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
CALCOLO DELL’IMPOSTA E STAMPA MODELLO F24
ALIQUOTE
Il pagamento della rata di saldo dovrà effettuarsi entro il 16 dicembre, applicando le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 20/05/2014
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI
Come stabilito dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, che ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
L’imposta municipale propria non si applica altresì:
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».
Per Regolamento Comunale, in base alla facoltà concessa dalla L. 147/2013, il Comune di Genova ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
c) L’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione IMU.
DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
ALTRE ESENZIONI
A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
PAGAMENTO ACCONTO IMU 2014
Il versamento della prima rata IMU per l’anno 2014, per gli immobili diversi da quelli equiparati all’abitazione principale deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014 ed in misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta.
PAGAMENTO SALDO IMU 2014
Il versamento della seconda rata IMU per l’anno 2014 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 in misura pari al restante 50 per cento dell'imposta dovuta annualmente.
Si evidenzia che il versamento dell’IMU 2014 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. articolo 13 del D.L. 201/2011. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune del 10,6 per mille e l’aliquota standard del 7,6 per mille è di competenza comunale.
In sede di acconto e saldo IMU 2014 i codici tributo da utilizzare sono, quindi, i seguenti:
• 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
• 3914 IMU per i terreni
• 3916 IMU per le aree fabbricabili
• 3918 IMU per gli altri fabbricati
• 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
• 3930 -IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Genova è D969
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.
Per i versamenti superiori a €1000 vedi quanto stabilito dall'art. 11 comma 2 del D.L 66/2014 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27 del 19/09/2014
Residenti all'estero
Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico seguendo le istruzioni indicate in questo documento
Determinazione della base imponibile e calcolo dell’imposta
La base imponibile dell’ imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata i seguenti coeffiefficienti:
per i seguenti coefficienti:
- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (a eccezione dei D/5)
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista.
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A1, A8 e A9
[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione
Calcolo dell’imposta per i terreni
La base imponibile dell’ imposta per i terreni è il valore della rendita catastale rivalutata del venticinque per cento e moltiplicata per i seguenti coeffiefficienti:
per il coefficiente di 135.
Per i coltivatori diretti il coefficiente è invece pari a 75.
I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.
ALIQUOTE IMU 2014 E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l’anno 2014 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria:
Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
Aliquota dello 0,58 per cento
Per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616:
Aliquota dello 0,71 per cento
Per gli immobili inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione:
Aliquota dello 0,84 per cento
Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune-Direzione politiche delle entrate e tributi-Ufficio ICI/IMU, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune:
Aliquota dello 0,85 per cento
Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale ( e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale, nel caso in cui il nucleo familiare del comodatario abbia ISEE superiore a 15.000 euro. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare al ComuneComune-Direzione politiche delle entrate e tributi-Ufficio ICI/IMU, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2014:
Aliquota dello 0,96 per cento
Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale:
Aliquota dello 0,96 per cento
Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare al Comune-Direzione politiche delle entrate e tributi-Ufficio ICI/IMU, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2014:
Aliquota dello 1,01 per cento
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica:
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)
Detrazione
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione si applica anche:
a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.