PAGAMENTO ACCONTO IMU 2015
Il versamento della prima rata IMU per l’anno 2015 doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2015 nella misura pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno 2014.
PAGAMENTO SALDO IMU 2015
Il versamento della seconda rata IMU per l’anno 2015 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015 a conguaglio dell'imposta dovuta annualmente, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 31 del 09.07.2015
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
ALIQUOTE IMU 2015 E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l’anno 2015 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria:
- per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2015: aliquota dello 0,58 per cento
- per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616: aliquota dello 0,71 per cento
- per gli immobili inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione: aliquota dello 0,84 per cento
- per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune Di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e tributi-Ufficio ICI/IMU/TASI, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune:aliquota dello 0,85 per cento
- per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale ( e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale, nel caso in cui il nucleo familiare del comodatario abbia ISEE superiore a 15.000 euro. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare al Comune di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e tributi- Settore Tributi e Riscossione - Ufficio ICI/IMU/Tasi, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2015: aliquota dello 0,96 per cento
- per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale: aliquota dello 0,96 per cento
- per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attivitàdi impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentare entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2015: aliquota dello 0,96 per cento
- per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da imprese per realizzare nell’anno in corso nuovi insediamenti produttivi o l’ampliamento di quelli esistenti al fine di incrementare i livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2015: aliquota dello 0,96 per cento
- per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare al Comune-Direzione politiche delle entrate e tributi-Ufficio ICI/IMU, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2015: aliquota dello 1,01 per cento
- per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica: aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)
Detrazione
- In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- La detrazione si applica anche:
a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
ESENZIONI
Come stabilito dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, che ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale per Legge o per Regolamento Comunale.
Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Residenti all'estero
Si evidenzia che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In questo caso si applica la Tasi in misura ridotta di due terzi. Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono esclusi coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano.
Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico seguendo le istruzioni indicate in questo documento.
VERSAMENTI
Si evidenzia che il versamento dell’IMU 2015 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. articolo 13 del D.L. 201/2011. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard del 7,6 per mille è di competenza comunale.
In sede di acconto e saldo IMU 2015 i codici tributo da utilizzare sono, quindi, i seguenti:
- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
- 3914 IMU per i terreni
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU per gli altri fabbricati
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 -IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Genova è D969
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.
Per i versamenti superiori a €1000 vedi quanto stabilito dall'art. 11 comma 2 del D.L 66/2014 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27 del 19/09/2014.
Determinazione della base imponibile e calcolo dell’imposta
La base imponibile dell’ imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata i seguenti coefficienti:
- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (a eccezione dei D/5)
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista.
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A1, A8 e A9
[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione
Calcolo dell’imposta per i terreni
La base imponibile dell’ imposta per i terreni è il valore della rendita catastale rivalutata del venticinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
per il coefficiente di 135.
Per i coltivatori diretti il coefficiente è invece pari a 75.
I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.
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