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Pagamento acconto IMU 2016

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2016 doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2016 in misura pari al 50 per cento dell'imposta annua dovuta.
Entro il 16 giugno era anche possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2016.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto in acconto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali .

 

Pagamento saldo IMU 2016

Il versamento della seconda rata IMU per l'anno 2016 deve essere effettuata entro il 16 Dicembre 2016 per il restante 50 % dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 29-04-2016 .
 

Aliquote IMU 2016 e detrazione per l'abitazione principale

Per l’anno 2016 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti aliquote per l’IMU:

  • aliquota dello 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1 adibite ad abitazione principale da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000,00. (*) I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all’Ufficio IMU del Comune, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2016;    

           (*)  Per determinare il reddito del nucleo familiare occorre considerare:

  • il nucleo familiare risultante dall’Anagrafe comunale alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  • la sommatoria dei redditi dei singoli componenti del nucleo familiare;
  • il reddito da considerare, per ogni componente del nucleo familiare, è il “reddito complessivo” rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2015 (redditi 2014) o dai CU 2015 (redditi 2014) nelle seguenti posizioni:
    • rigo RN1 - colonna 5 del Modello Unico 2015;
    • rigo 11 sommando colonna 1 e 2 del Modello 730-3 redditi 2014;
    • punto 1 della sezione Dati Fiscali della Certificazione Unica 2015 (a cui vanno aggiunte le rendite catastali dei fabbricati posseduti rivalutate del 5% e rapportate ai giorni e alla quota di possesso).
  • aliquota dello 0,58% per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2015: aliquota dello 0,58 per cento;
  • aliquota dello 0,71% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616;
  • aliquota dello 0,78% (da ridurre del 25% in base all’art. 1, comma 53 della L. 208/2015) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e Tributi-Ufficio IMU/TASI, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di inizio del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune;
  • aliquota dello 0,84% per gli immobili inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del  2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione;
  • aliquota dello 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare al Comune di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e tributi- Settore Tributi e Riscossione - Ufficio IMU/TASI pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2016;
  • aliquota dello 0,96% per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale: aliquota dello 0,96 per cento;
  • aliquota dello 0,96% per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentare entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2016;
  • aliquota dello 0,96% per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da imprese per realizzare nell’anno in corso nuovi insediamenti produttivi o l’ampliamento di quelli esistenti al fine di incrementare i livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2016;
  • aliquota dello 1,01% per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare al Comune, Direzione politiche delle entrate e tributi, Ufficio IMU/TASI, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2016;
  • aliquota dello 1,06% (da ridurre del 25% in base all’art. 1, comma 53 della L.208/2015) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma 2 L. 431/98). I soggetti interessati per poter applicare la riduzione d’imposta al 75% dovranno presentare o spedire al Comune Di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e Tributi-Ufficio IMU/TASI, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. La riduzione potrà essere applicata dalla data di inizio del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale riduzione decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato;
  • aliquota dello 1,06% (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Detrazioni

In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:

  1. alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  2. alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

Esenzioni

Come stabilito dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, che ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale per Legge:

  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
  • alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica.
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  • ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

E, ai sensi del Regolamento Comunale, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Sono esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU, ad eccezione di quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, i quali possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico seguendo le istruzioni indicate in questo documento.

Immobili concessi in comodato

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova;  il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Genova l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

Pertanto, se oltre all’immobile concesso in comodato e all’abitazione principale (che deve essere sita nel comune di Genova) si possiede un’altra abitazione, anche in quota parte, sul territorio nazionale, ad esempio una seconda casa, non è possibile usufruire dell’agevolazione.
E’ invece possibile usufruirne se oltre all’abitazione principale e all’immobile concesso in comodato si possiedono immobili diversi dalle abitazioni, come ad esempio magazzini, negozi, uffici, terreni.

Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Relativamente alla registrazione del contratto, richiesta espressamente dalla legge di stabilità 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato sia redatto in forma scritta sia verbale.
Nel primo caso il contratto è soggetto, oltre all’imposta di bollo, a registrazione con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R- n. 131 del 1986. L’agevolazione IMU decorre dalla data di stipula del contratto.
In caso di contratti verbali di comodato la registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia con l’applicazione della sola imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. In tale modello, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.
In questo caso l’agevolazione IMU decorre dalla data di stipula indicata sul modello 69.

Il comodante entro il 30 giugno dell’anno 2017 deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Al fine di denunciare correttamente l'applicazione delle agevolazioni previste, la dichiarazione deve essere redatta prestando particolare attenzione ad indicare:

  • nel campo "Inizio/ termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
  • nel campo "Agenzia delle Entate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
  • nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
  • nel campo "Annotazioni", il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 50% della base imponibile oppure riduzione del 50% della base imponibile e aliquota agevolata del 9,6 per mille), i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.

Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).
Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 si applica anche l’aliquota ridotta allo 0,78 per cento, a condizione che il conduttore sia residente.
In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento.

Per avere diritto all’agevolazione dalla data di inizio del contratto occorre consegnarne copia, comprensiva della scheda tecnica, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione.

In considerazione del fatto che l'obbligo di consegna entro 30 giorni dalla registrazione per i contratti transitori ordinari (art.5 comma 1 L.431/98) e per quelli transitori per studenti (art.5 comma 2 L.431/98 ) è stato previsto con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12-04-2016, e in applicazione dell'art. 3 comma 2 Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), per i contratti registrati ante 2016 ed ancora in essere o per quelli registrati prima del 16 maggio 2016, se ne viene consegnata/spedita copia all'Ufficio IMU entro il 16 Giugno la decorrenza dell'agevolazione parte eccezionalmente:
- nel primo caso dal 01-01-2016
- nel secondo caso dalla data di stipula o meglio dalla data indicata nel contratto come data di inizio della locazione .

Eccezionalmente tale indicazione vale anche per i contratti 3+2  (art.2 comma 3 L.431/98 ) registrati ante 2016 ma non consegnati o perchè l'inquilino non era e non è residente o perchè l'inquilino è una persona giuridica

Calcolo dell'imposta

Calcolo dell’imposta per i fabbricati
La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (a eccezione dei D/5)
  • 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria  X l’aliquota prevista.

Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione

Calcolo dell’imposta per i terreni

La base imponibile dell’imposta per i terreni è il valore del reddito dominicale  rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.

L’aliquota da applicare è quella ordinaria.

Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili

La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Modalità di versamento

Il versamento dell’ IMU per l’anno 2016 deve essere effettuato con modello F24 , utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
  • 3914 IMU per i terreni
  • 3916 IMU per le aree fabbricabili
  • 3918 IMU per gli altri fabbricati
  • 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
  • 3930 -IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”


Si ricorda che il versamento dell’IMU 2016  è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. articolo 13 del D.L. 201/2011.  La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard del 7,6 per mille è di competenza comunale.

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Genova è D969

Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.

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Ultimo aggiornamento: 24/02/2023