Edilizia Opere interne ante 17/03/85 e tra il 17/03/85 e il 31/12/04 - art. 22 L.R. 16/08

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Opere interne già realizzate prima del 1° gennaio 2005 non in contrasto con strumenti urbanistici generali e regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione, che non abbiano comportato modifiche di sagoma della costruzione, prospetti, né aumento di superfici utili e numero di unità immobiliari, né modifiche di destinazione d’uso di costruzioni e singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o a esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell’edificio.
Nel caso di esecuzione di opere interne abusive il proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare può inviare una comunicazione corredata dai prescritti documenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2008.

Per l'invio della Comunicazione, corredata dall ricevuta di avvenuta variazione catastale, dovrà essere incaricato un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale). Si informa, peraltro, che tutti i dati tecnici relativi alle diverse modalità di presentazione delle pratiche edilizie sono contenuti nella sotto indicata piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia, alla quale per accedere è necessario essere dotati di credenziali digitali (SPID) reperibili attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid.

 

Sportello Unico per l'edilizia

 

Per gli utenti non accreditati è disponibile al seguente link una versione dimostrativa utile per visionare i contenuti della domanda e dei relativi allegati.

Versione dimostrativa per utenti non accreditati

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023