La legge regionale n.5 del 15.02.2010 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 43 del 17.12.2012 ad oggetto: Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili - prevede che tutti gli interventi riguardanti:
- nuove costruzioni
- sostituzioni edilizie
- opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura
- manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura
sono soggetti alla predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente e sicuro al fine di eliminare il rischio di cadute dall’alto, in via alternativa rispetto all'attuazione delle misure di protezione collettiva previste agli artt. 111 e 115 del
D.lgs. n. 81/2008; di talchè il progettista nel caso di intervento edilizio rientrante tra quelli sopra indicati, dovrà indicare nella compilazione della pertinente pratica on line, la relativa opzione compilando il modulo di attestazione e producendo la documentazione prevista dalla L.R. 5/2010 unicamente nell'ipotesi in cui sia stata prevista la predisposizione dei dispositivi di ancoraggio indicati nella medesima legge.