Edilizia Prevenzione caduta dall'alto nei cantieri

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La legge regionale n.5 del 15.02.2010 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 43 del 17.12.2012 ad oggetto:  Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili - prevede che tutti gli interventi riguardanti:

  • nuove costruzioni
  • sostituzioni edilizie
  • opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura
  • manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura

sono soggetti alla predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente e sicuro al fine di eliminare il rischio di cadute dall’alto, in via alternativa rispetto all'attuazione delle misure di protezione collettiva previste agli artt. 111 e 115 del
D.lgs. n. 81/2008; di talchè il progettista nel caso di intervento edilizio rientrante tra quelli sopra indicati, dovrà indicare nella compilazione della pertinente pratica on line, la relativa opzione compilando il modulo di attestazione e producendo la documentazione prevista dalla L.R. 5/2010 unicamente nell'ipotesi in cui sia stata prevista la predisposizione dei dispositivi di ancoraggio indicati nella medesima legge.

Ultimo aggiornamento: 10/06/2019