Edilizia Procedure per interventi urbanistico-edilizi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

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L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è assoggettata alle seguenti procedure:

  1. Sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL) ai sensi del D.Lgs 28/2011, art. 7 questi tipi di interventi:

  1. Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non assoggettati ad autorizzazione unica ovvero a SCIA ai sensi dell’art. 6, c.11 del D.Lgs 28/2011;
  2. Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    1. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e con lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi;
    2. la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzata;
    3. gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004.
  3. Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    1. Gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici.
    2. Gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444
  4. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda, con esclusione delle pompe di calore geotermiche, diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 7 del D.Lgs 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici
  5. Realizzazione, connessione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti allea previsione dell’art. 6, comma 11 del D. Lgs 28/2011 e di unità di microcogenerazione, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs 20/2007, disciplinata dal comma 20 dell’art. 27 della L. 99/2009.Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo, prima dall’inizio effettivo dei lavori, presenta al Settore Sportello Unico dell’Edilizia la comunicazione di inizio dei lavori.

Per interventi in sottozona AC - Centro storico urbano - del vigente PUC, deve essere predisposta scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva, entrambe da acquisire presso:

Unità operativa "zona 3" (municipi di competenza: centro est, centro ovest e Unità Urbanistiche Foce, Brignole) al Matitone – 13° piano - via di Francia 1

 

  1. Sono soggetti a Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) ai sensi del D.Lgs. 387/2003, art. 12, c.5 questi tipi di intervento:

Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto delle seguenti soglie di potenza:

  • impianti fotovoltaici fino a 20KW
  • impianti eolici fino a 60 KW
  • impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 KW
  • impianti geotermici con capacità di generazione fino a 100 KW
  • impianti alimentati da biomasse con capacità di generazione fino a 200 KW
  • impianti alimentati a biogas con capacità di generazione sino a 250 KW

Per interventi in sottozona AC - Centro storico urbano - del vigente PUC, deve essere predisposta scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva, entrambe da acquisire presso:
Unità operativa "zona 3" (municipi di competenza: centro est, centro ovest e Unità Urbanistiche Foce, Brignole) al Matitone – 13° piano - via di Francia 1.

Se il responsabile del procedimento riscontra, entro 30 giorni dalla data di  presentazione della SCIA, l’assenza dei requisiti necessari, provvede a inviare motivata comunicazione all’interessato e notifica l’ordine motivato di non effettuare l’intervento.
La SCIA ha efficacia 3 anni, la non realizzazione delle opere in questo periodo comporta la presentazione di nuova SCIA  per i lavori non ultimati.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.

Per la presentazione della sola SCIA dovrà essere incaricato un professionista abilitato (ingegnere,architetto,geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale) che dovrà predisporre un progetto corredato di un'istanza a firma del richiedente. Si informa, peraltro, che tutti i dati tecnici relativi alle diverse modalità di presentazione delle pratiche edilizie sono contenuti nella piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia, alla quale per accedere è necessario essere dotati di credenziali digitali (SPID) reperibili  attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid.


Sportello Unico per l'edilizia

 

Per gli utenti non accreditati è disponibile al seguente link una versione dimostrativa utile per visionare i contenuti della domanda e dei relativi allegati.

Versione dimostrativa per utenti non accreditati

Il pagamento della somma dovuta, pari ad Euro 63,10, dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA  accedendo al servizio on line
Con la nuova procedura è possibile calcolare in modo guidato l’importo da pagare, selezionando:

  • nel primo menu a tendina la voce “Servizi SUE” 
  • nel secondo menu a tendina la voce “Richiesta Attestazioni e Certificazioni impianti energia rinnovabile”
  • indicare sempre nello spazio "Dati aggiuntivi" la frase "certificato impianti energia rinnovabili" e l'indicazione della via e del numero civico della pratica edilizia di riferimento


L’importo dovuto può essere pagato contestualmente on line tramite PagoPa con carta di credito, indipendentemente che la propria banca abbia aderito al nodo, o con bonifico, controllando invece che la propria banca abbia aderito al Nodo Nazionale dei Pagamenti e le condizioni d’uso,  oppure  creando e stampando l’“avviso di pagamento PagoPA”  e presentandolo presso tutti i punti di riscossione aderenti a PagoPa accreditati da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale): quali tabaccai convenzionati  con Banca ITB o con Sisal, ATM e sportelli bancari, agenzie di pratiche auto convenzionate con paytipper.
Per ulteriori informazioni vedere la guida al servizio  (consultabile anche dal servizio stesso) contenente le indicazioni per l’utilizzo del servizio PagoPa.
La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio all'atto della presentazione della domanda di certificato.

N.B: Per problemi tecnici informatici del servizio contattare: helpservizionline@comune.genova.it

 

Allegati

Servizi Online

Rilascio della dichiarazione attestante la validità del titolo autorizzativo per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili
Cittadini
Ultimo aggiornamento: 17/04/2023