Le procedure semplificate sono applicabili alle aree di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, le reti di distribuzione carburanti; per i punti vendita carburanti aventi estensione non superiore a 5000 mq si applicano le disposizioni di cui D.M. n. 31 del 12/02/2015 ad oggetto "regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti") oppure per eventi accidentali che abbiano interessato aree, anche nell’ambito di siti industriali, che risultino circoscritte e di superficie non superiore a 1000 mq.
Qualora, oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, siano necessari interventi di bonifica, si possono presentare i seguenti casi:
Qualora, oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, siano necessari interventi di bonifica, si possono presentare i seguenti casi:
E’ STATA RISCONTRATA UNA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA:
il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle autorità competenti di un unico progetto di bonifica che comprenderà:
-
la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite
-
gli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati, o in fase di esecuzione, per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente
-
la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all’allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/06 per portare la contaminazione ai valori di CSR
NON E’ STATA RISCONTRATA UNA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA:
il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:
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bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l’analisi di rischio)
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bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l’analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all’allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/06
In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:
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la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite
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gli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati od in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente
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la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC oppure sulla base dell’analisi di rischio sito-specifica di cui all’allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/06 per portare la contaminazione ai valori di CSR
In ogni caso il progetto di bonifica sarà approvato dagli Enti competenti - in Conferenza dei Servizi convocata dal Comune - entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica, fatte salve eventuali richieste di integrazioni rispetto alla documentazione presentata.
Al termine degli interventi di bonifica approvati, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi e contenute nel provvedimento autorizzativo, il soggetto responsabile invia apposita notifica a tutti gli Enti chiedendo la certificazione da parte della Città Metropolitana.
Per l’istruttoria amministrativa è richiesto il pagamento di una tariffa.
Al termine degli interventi di bonifica approvati, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi e contenute nel provvedimento autorizzativo, il soggetto responsabile invia apposita notifica a tutti gli Enti chiedendo la certificazione da parte della Città Metropolitana.
Per l’istruttoria amministrativa è richiesto il pagamento di una tariffa.
Ufficio di riferimento: