Edilizia Segnalazione certificata inizio attività

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La Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA - si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art. 22 comma 1 del DPR 380/2001:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)

L’attività edilizia oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Per le stesse attività edilizie può essere presentata anche una SCIA per lavori in corso con il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 516,00.
Inoltre la SCIA può essere presentata per lavori già interamente eseguiti (cosiddetta SCIA in Sanatoria) con il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 5164,00.

Il termine a disposizione dell’Amministrazione per poter esercitare i poteri inibitori è di 30 giorni; il Comune nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 L.241/90 e s. m. e i.
Per interventi in sottozona AC - Centro storico urbano - del vigente PUC, gli elaborati sopra elencati devono essere integrati con la scheda tecnica descrittiva e di diagnosi e progetto richiesto dal PUC per alcuni tipi di intervento o di attestazione sostitutiva entrambe da acquisire presso l'Unità Operativa competente per la zona del Centro Storico.
La SCIA ha un'efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
Entro 60 giorni dalla data di fine lavori l’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune.
L'esecuzione dei lavori soggetti a Segnalazione certificata di inizio Attività rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).

Per la presentazione della SCIA dovrà essere incaricato un professionista abilitato (ingegnere,architetto,geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale) che dovrà predisporre un progetto corredato di un'istanza a firma del richiedente.
La presentazione della SCIA deve avvenire tramite e secondo le indicazioni della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia sotto indicata, per accedere alla quale è necessario essere dotati di credenziali digitali (SPID) reperibili  attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid

Sportello Unico per l'edilizia

Per gli utenti non accreditati è disponibile al seguente link una versione dimostrativa utile per visionare i contenuti della domanda e dei relativi allegati.

Versione dimostrativa per utenti non accreditati

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023