Edilizia Svincolo di box o posto auto asservito

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In linea generale è possibile svincolare dall'asservimento costituito per motivi edilizi o urbanistici un box o un posto auto secondo le casistiche sotto elencate a titolo esemplificativo:

è possibile lo svincolo

  • per tutti i box o posti auto realizzati dalla data di entrata in vigore della L. 246/05, riferiti ad interventi di nuova costruzione
  • per parcheggi a suo tempo asserviti ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 94/82 e ai sensi dell’ art 2, L. 662/96
  • per tutti i parcheggi realizzati anteriormente alla L. 246/05 a condizione che sia dimostrata l’eccedenza di parcheggi rispetto alla quantità prevista dalla normativa vigente alla data di realizzazione della costruzione del parcheggio che si intende svincolare. In tale caso, se trattasi di parcheggi risalenti a prima del 1989, la misura minima di dotazione (art. 18, L. 765/67) era di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione, se invece trattasi di parcheggi realizzati dopo l’entrata in vigore della L. 122/89, la misura minima di dotazione (art. 2, comma 2, L. 122/89) era di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione
  • ai sensi dell'art.16, comma 5, ultimo periodo, delle norme generali del vigente PUC, i parcheggi asserviti in base a norme contenute in precedenti strumenti urbanistici generali, compresi pertanto quelli asserviti in relazione ad interventi di frazionamento di unità immobiliari, potranno essere svincolati a condizione che il vigente PUC - oltre a non richiedere più tale vincolo - consenta nell’Ambito di riferimento la realizzazione di parcheggi “liberi”.

non è possibile lo svincolo

  • se il box o il posto auto è stato reso pertinenziale in forza dell’art. 9,  della L. 122/89. Si precisa tuttavia che ai sensi dell’art. 10, L. 35/2012 che ha modificato l’art. 9 comma 5, L. 122/89 è consentita  la cessione dei parcheggi pertinenziali, realizzati  ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 122/89 nei termini e nelle condizioni indicate, senza necessità di acquisire autorizzazione/nulla osta del Comune

ll provvedimento di svincolo comporta la corresponsione del contributo concessorio dovuto - ai sensi della legge L.R. 16/08 e s.m.i. - che, come previsto dalla D.C.C. n. 29 del 27.0.1996 e in applicazione della L.R. 25/95, che può anche essere autodeterminato da un tecnico abilitato incaricato dal richiedente.

La presentazione della domanda di svincolo deve avvenire tramite e secondo le indicazioni della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia sotto indicata, per accedere alla quale è necessario essere dotati di credenziali digitali (SPID) reperibili attraverso il sito spid.gov.it/richiedi-spid

 

Sportello Unico per l'edilizia
 

Per gli utenti non accreditati è disponibile al seguente link una versione dimostrativa utile per visionare i contenuti della domanda e dei relativi allegati.

Versione dimostrativa per utenti non accreditati

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024