La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto "Ravvedimento Operoso" è prevista dall'art. 13 - D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta dovuta
-
dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta
Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017; 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 1,25% annuo dal 01/01/2022) con maturazione giorno per giorno.
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
RAVVEDIMENTO SANZIONE
Tempistica:
- entro 14 giorni - Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
- entro 30 giorni - Sanzione 1/10 di 15% = 1,5%
- entro 90 giorni - Sanzione 1/9 di 15% = 1,67%
- entro il termine della dichiarazione IMU riferita all'anno di commissione della violazione - Sanzione 1/8 di 30% = 3,75%
- entro il termine della dichiarazione IMU riferita all'anno successivo - Sanzione 1/7 di 30% = 4,29%
- oltre tale termine - Sanzione 1/6 di 30% = 5%
VERSAMENTO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO =
IMPOSTA DOVUTA + (IMPOSTA DOVUTA X % SANZIONE RIDOTTA) + (IMPOSTA DOVUTA X TASSO D’INTERESSE LEGALE X GIORNI DI RITARDO / 365)
Si evidenzia che la somma che si va a versare con l’F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Deve essere infine barrata l’apposita casellina “Ravv.”
E' disponibile apposito calcolatore TASI online.