Urbanistica, Paesaggio e Geologia Autorizzazione Paesaggistica, Variante, Rinnovo e Accertamento di Compatibilità

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L'Autorizzazione Paesaggistica per le trasformazioni in zona tutelata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, come stabilito dall’art. 146, D.Lgs. n. 42/04, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
L'Autorizzazione Paesaggistica, in base alla tipologia degli interventi, può essere ordinaria ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. n. 42/04 oppure in forma semplificata ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. n. 31/17.
Gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica sono normati ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. n. 31/17 e dall’art. 149, D.Lgs. n. 42/04.
La presentazione della domanda deve avvenire in via telematica tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia -  area concessioni e autorizzazioni - accettando le condizioni per il trattamento dei dati sensibili, scegliendo il Settore Attività Tutela del Paesaggio e l’operazione Domanda di Autorizzazione Paesaggistica.
La relazione paesaggistica e gli elaborati progettuali in scala adeguata, inoltrati con la domanda in formato (.pdf) necessari  alla comprensione dell’intervento, meglio se riuniti in un unico fascicolo, con foto a colori, redatti da un professionista abilitato.
Qualora in fase istruttoria venissero richieste integrazioni dall'Unità Operativa Complessa Tutela del Paesaggio le stesse dovranno essere prodotte in formato digitale (.pdf) attraverso il portale integrazioni.

Anche per eseguire modifiche non sostanziali a progetti già autorizzati, cioè modifiche che non alterino gli elementi essenziali del progetto, prima di procedere sotto il profilo edilizio è necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica in variante al provvedimento originario.
La presentazione della domanda deve avvenire in via telematica tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia - area concessioni e autorizzazioni - accettando le condizioni per il trattamento dei dati sensibili, scegliendo il Settore Attività Tutela del aesaggio e l’operazione Domanda di Variante non sostanziale ad Autorizzazione Paesaggistica.
La relazione integrativa di variante deve illustrare l’intervento con riferimento alle sole parti o elementi variati rispetto a quanto autorizzato, deve contenere la documentazione fotografica a colori che dimostri lo stato delle opere al momento della presentazione e gli elaborati grafici di variante e di confronto con quanto precedentemente approvato. Nel caso in cui l’autorizzazione originaria contenesse prescrizioni occorre dare atto del loro recepimento.
La documentazione deve essere prodotta in formato digitale (.pdf) con foto a colori, redatta da un professionista abilitato e tutti gli elaborati devono essere firmati digitalmente.
Qualora in fase istruttoria venissero richieste integrazioni dall'Unità Operativa Complessa Tutela del Paesaggio le stesse dovranno essere presentate in formato digitale (.pdf) attraverso il portale integrazioni.

L’istanza per il rinnovo di Autorizzazioni Paesaggistiche scadute da non più di un anno e relativa ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute, deve effettuarsi in via telematica tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia - area concessioni e autorizzazioni - accettando le condizioni per il trattamento dei dati sensibili, scegliendo il Settore Attività Tutela del Paesaggio e l’operazione Domanda di Autorizzazione Paesaggistica.
L’istanza non è corredata dalla relazione paesaggistica nei casi in cui non siano richieste contestualmente variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. In ogni caso la documentazione deve contenere la documentazione fotografica che dimostri lo stato delle opere al momento della presentazione. Nel caso in cui l’autorizzazione originaria contenesse prescrizioni occorre dare atto del loro recepimento.

Il procedimento semplificato definito dall'art. 7 del D.P.R. 31/2017  sarà ammissibile solo a condizione che le eventuali variazioni progettuali contestualmente richieste siano di lieve entità (Allegato B del D.P.R. 31/2017). Qualora le variazioni progettuali comportino interventi di non lieve entità si applica il procedimento autorizzativo ordinario ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

L’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica riguarda le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano prodotto effetti eccedenti a quanto indicato al comma 4 dell’art. 167 e al comma 1-ter dell’art. 181, D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i..
La presentazione della domanda deve effettuarsi in via telematica tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia - area concessioni e autorizzazioni - accettando le condizioni per il trattamento dei dati sensibili scegliendo il Settore Attività Tutela del Paesaggio e l’operazione Domanda di Accertamento della Compatibilità Paesaggistica per le opere realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
La documentazione necessaria, presentata dal proprietario, possessore o detentore del bene, è costituita dagli elaborati di rilievo in scala adeguata alla comprensione dell’intervento e dalla relazione redatta secondo i criteri del D.P.C.M. 12/12/2005, sottoscritta da professionista abilitato. Tutti i documenti dovranno essere riuniti in un unico fascicolo e inoltrati in formato (.pdf) unitamente alla domanda. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.
Qualora in fase istruttoria venissero richieste integrazioni dall'Unità Operativa Complessa Tutela del Paesaggio le stesse dovranno essere prodotte accedendo al portale integrazioni.
Solo a seguito di espressione del parere di conformità da parte della Soprintendenza, il professionista incaricato dovrà presentare perizia di stima del danno arrecato e del profitto conseguito ai sensi del comma 5, art. 167D.Lgs. 42/2004 determinate nelle modalità stabilite dalla D.G.C. n.7 del 9 gennaio 2009, sempre attraverso il portale integrazioni.
La perizia di stima viene valutata dalla Commissione Locale per il Paesaggio in applicazione del criterio stabilito al comma 5 dell’art.167, D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e l’importo viene comunicato al richiedente che dovrà provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni.
Il provvedimento di compatibilità paesaggistica notificato via P.E.C. al referente digitale è rilasciato in seguito al deposito dell'attestazione di avvenuto versamento della sanzione pecuniaria.

Le comunicazioni di fine lavori devono contenere l’attestazione di conformità all’autorizzazione paesaggistica redatta da un professionista abilitato, la documentazione fotografica a colori e l’ulteriore documentazione richiesta del portale (riepilogo, documenti identità, etc.). Tutti i documenti devono essere firmatoi digitalmente.

Le comunicazioni dovranno essere presentate:

  • Attraverso la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia - area concessioni e autorizzazioni - per autorizzazioni paesaggistiche rilasciate successivamente al 23/11/2020. In tal caso nella compilazione del modulo va indicato esclusivamente il numero di pratica e non il numero di autorizzazione paesaggistica.
  • Attraverso l’invio di una  PEC all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it  per autorizzazioni paesaggistiche rilasciate precedentemente al 23/11/2020 utilizzando il modulo qui scaricabile.

Relazione Paesaggistica e i suoi contenuti sono definiti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Per approfondimenti sulle finalità e sui contenuti della Relazione Paesaggistica si può consulatre il sito della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e in quello del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Per la definizione di Variante non sostanziale e semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della Relazione Paesaggistica per alcune tipologie d’intervento rapportate alle peculiarità del territorio ligure si veda l’Accordo tra Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e Regione Liguria del il 30/07/07.

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022