Ambiente Autorizzazioni

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L’Ufficio Animali rilascia Autorizzazione Sanitaria, ai sensi del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011) per:

  • detenzioni animali C.I.T.E.S. (specie minacciate di estinzione)
  • concentramento di animali nell’ambito di eventi sul territorio comunale (mercati, fiere, ecc.)
  • concentramento di animali nell'ambito dell’attività di toelettatura, nell’attività di vendita di animali vivi esclusi o inclusi animali tutelati dalla C.I.T.E.S. stabilimento allevamento animali per esperimenti
  • allevamento di animali a fini sperimentali, permanenza circo in città, pensione per animali

 

C.I.T.E.S. (Specie animali minacciate di estinzione)

Ogni proprietario detentore di un animale esotico in pericolo d’estinzione situato sul territorio del Comune di Genova, conformemente alla L.R. 25/90, deve presentare regolare domanda di autorizzazione sanitaria presso l’Ufficio Animali, entro 20 giorni dall’acquisto e/o detenzione, allegando i documenti che dimostrino la regolare importazione e/o la legittima provenienza dell'animale nonchè il regolare possesso.
A seguito di una verifica sul luogo di detenzione dell’animale da parte dell’ASL 3 Genovese competente e la presa in carico del relativo parere da parte dell’Ufficio Animali, potrà essere concessa l’autorizzazione sanitaria che sarà ritirabile presso gli uffici di Via di Francia 1, dopo la ricezione della comunicazione da parte del richiedente detentore.
Consigliamo di contattare preventivamente il Nucleo Carabinieri Cites Genova per avere conferma del rischio d’estinzione aggiornato dell’animale per il quale si vuole presentare domanda:
Nucleo Carabinieri Cites Genova
via Bainsizza 23 - tel 010 5956101 - email: 043156.001@carabinieri.it - pec: fge43156@pec.carabinieri.it


Per la modulistica necessaria alla presentazione dell'autorizzazione vedi allegato a fondo pagina.

Il pagamento degli oneri istruttori dovuti alla Direzione Ambiente dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, accedendo al servizio on line.

 

Manifestazioni

L’Ufficio Animali rilascia autorizzazione sanitaria al concentramento di animali nell'ambito di un evento, ai sensi dell'art. 39 (Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011) a nome del Sindaco, in qualità di Ufficiale Sanitario.
L’autorizzazione sanitaria necessita della richiesta del parere preventivo istruttorio della ASL 3 Struttura Complessa Sanità Animale, propedeutico - se favorevole - al rilascio dell'autorizzazione stessa.
Oltre alla presentazione del modulo per l'istanza, è necessario allegare:

  • breve relazione sul programma giornaliero dell'evento (può riguardare anche diverse giornate)
  • presentazione dei referenti/organizzatori
  • planimetria dei boxes e/o recinti che si intendono allestire
  • ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

L’Ufficio provvede all’invio della documentazione alla ASL 3 Struttura Complessa Sanità Animale, di cui si ricordano, per specifiche informazioni di competenza, i riferimenti: tel. 010 8495853; e mail: sanita. animale@asl3.liguria.it
La richiesta di concessione aree, occupazioni suolo, norme di sicurezza e quant'altro non sono di competenza della Direzione Ambiente.

Per la modulistica necessaria alla presentazione dell'autorizzazione vedi allegati a fondo pagina.

 

Negozi

L'Ufficio Animali rilascia autorizzazione sanitaria al concentramento di animali nell'ambito dell’attività di toelettatura, nell’attività di vendita di animali vivi esclusi o inclusi animali tutelati dalla C.I.T.E.S. come da specifica modulistica unitamente agli allegati necessari.
In riferimento all’attività di toelettatura, l’art. 36 (Toelettature per animali) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011) afferma: "Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura  è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria. I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dall'orario di apertura. Analogamente le toelettature "fai da te" e le toelettature "self service", ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria".
L'autorizzazione sanitaria al concentramento di animali, nell'ambito dell'attività di toelettatura, necessita del parere istruttorio favorevole della ASL 3 Struttura Complessa Sanità Animale.
In riferimento all’attività di vendita di animali vivi esclusi o inclusi animali tutelati dalla C.I.T.E.S., l’art. 37 (Vendita animali vivi) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011) afferma: “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di anni 18. I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge.
Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età , carattere, razza e numero di esemplari detenuti. Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi.
Sostenere l’attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico.”
Sempre l’art. 37 indica in dettaglio dimensioni degli animali e misure idonee per il benessere nell’ambito dell’attività di vendita, mentre il successivo art. 38 (Vendita e/o allevamento di animali esotici) recita: “Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i.
In ogni caso la detenzione di animali nell’ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d’affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle di cui al precedente articolo 37.
La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l’incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
In caso di cessazione dell’attività i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione all’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova.”
Per maggior completezza di informazione, si rimanda all’allegato modulo per rilascio autorizzazione sanitaria, con elenco dei documenti da presentare allo scrivente ufficio per la trasmissione alla ASL competente.

Per la modulistica necessaria alla presentazione dell'autorizzazione vedi allegati a fondo pagina.

 

Stabilimento allevamento di animali per esperimenti

Nell’ambito dell’allevamento di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in ottemperanza all’art.10 D.Lgs. 116/1992, l’Ufficio Animali raccoglie la documentazione necessaria per poter richiedere sopralluogo e parere d’idoneità all’ASL di competenza.
L’autorizzazione sanitaria viene rilasciata con indicazione della tipologia di animali e del luogo in cui è ammesso il loro allevamento.
L’Ufficio si occupa anche della successiva vidimazione del registro di allevamento degli animali da esperimento autorizzati.

 

Circo in città

Il Comune di Genova, ed in particolare la Direzione Ambiente, rilascia le autorizzazioni sanitarie al concentramento di animali da esibire negli spettacoli circensi, in base al parere istruttorio della ASL3 Sanità Animale che verifica il rispetto delle norme per animali C.I.T.E.S. tramite le “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” del 2006 nonchè quanto previsto nell’Ordinanza del Sindaco n. 32 del 07/02/2006, “Attendamento sul territorio comunale di circhi equestri e mostre viaggianti – diposizioni per la tutela degli animali”.

 

Pensione per animali

Le Associazioni o i privati cittadini che intendono creare un luogo per pensione di animali hanno l’obbligo di richiedere autorizzazione all’Ufficio Animali come previsto dall’art. 15 (Concentramento di cani e gatti) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011): “Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti ” la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti. Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla ASL 3 Genovese, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.”

 

Ufficio di riferimento: 
Allegati

Servizi Online

Autorizzazione per la detenzione di animali tutelati dalla CITES
Cittadini
Ultimo aggiornamento: 07/09/2022