Urbanistica, Paesaggio e Geologia Procedimenti Concertativi (Conferenze dei Servizi)

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I procedimenti riguardanti interventi edilizi, attivati su istanza di soggetto titolato, possono svolgersi tramite Conferenza di Servizi, nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Ai sensi della L.R. 36/97 e s.m. e i. il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 è in particolare applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino varianti al PUC di cui all’articolo 44 e modifiche al PUC in itinere.

 

A partire dal giorno 02/11/2022, le istanze di cui sopra sono presentabili esclusivamente mediante il portale on-line dell’Edilizia.

 

L’Ufficio Procedimenti Concertativi istruisce principalmente i procedimenti di Conferenza di Servizi aventi ad oggetto interventi privati e lavori pubblici e gli eventuali altri procedimenti edilizi (CILA, SCIA, etc.) connessi.

Inoltre sono in capo all'Ufficio le attività tecniche e amministrative per conto del Comune di Genova relative alla gestione degli Accordi di Pianificazione e degli Accordi di Programma conseguiti tramite procedura di Conferenza dei Servizi.

Infine l'Uffcio fornisce le valutazioni di competenza del Comune di Genova, sotto forma di pareri di conformità urbanistica o determinazioni di parere che raccolgono le espressioni dei civici uffici interessati, nell'ambito dei procediementi di Intesa Stato-Regione e di Conferenze di Servizi indette da altri Enti/Amministrazioni.

La Conferenza dei Servizi istruttoria può essere indetta, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., dall’amministrazione procedente o su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento quando si ravvisa l’opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
La Conferenza dei servizi istruttoria si svolge con le modalità previste dall’art. 14 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., o con modalità diverse definite dall’amministrazione procedente.

La Conferenza dei servizi decisoria viene indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
Può essere convocata anche su richiesta dell’interessato o da uno degli enti procedenti quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.
La Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i., oppure in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., solo se strettamente necessaria.

La Conferenza dei servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. può essere indetta dall’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. Finalità della Conferenza preliminare è quella di indicare al richiedente, prima della presentazione dell’istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. Le risultanze del procedimento di Conferenza Preliminare costituiscono valutazioni utili allo sviluppo della successiva fase progettuale.
La Conferenza preliminare si svolge ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. con possibile abbreviazione di termini sino alla metà.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2023