Attenzione
A partire dal giorno 02/11/2022, il portale on-line dell’Edilizia è stato integrato con la possibilità di presentare anche le pratiche gestite dallo Sportello Unico delle Imprese nonché le pratiche edilizie/urbanistiche di Conferenza dei Servizi.
Si informa pertanto che da tale data l’inoltro della documentazione avviene esclusivamente mediante portale on-line dell’Edilizia.
I procedimenti riguardanti interventi edilizi, attivati su istanza di soggetto titolato, possono svolgersi tramite Conferenze di Servizi, nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Ai sensi della L.R. 36/97 e s.m. e i. il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 è in particolare applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino varianti al PUC di cui all’articolo 44 e modifiche al PUC in itinere.
L’Ufficio Procedimenti Concertativi svolge le attività tecniche e amministrative relative alla gestione:
- delle Conferenze dei Servizi, aventi ad oggetto interventi privati e lavori pubblici;
- degli Accordi di Pianificazione, degli Accordi di Programma conseguiti tramite procedura di Conferenza dei Servizi;
- delle Intese Stato-Regione e delle conferenze di servizi indette da altri Enti/Amministrazioni fornendo le valutazioni di competenza del Comune di Genova sotto forma di pareri di conformità urbanistica o determinazioni di parere che raccolgono le espressioni dei civici uffici interessati.
La Conferenza dei Servizi istruttoria può essere indetta, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., dall’amministrazione procedente o su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento quando si ravvisa l’opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
La Conferenza dei servizi istruttoria si svolge con le modalità previste dall’art. 14 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., o con modalità diverse definite dall’amministrazione procedente.
La Conferenza dei servizi decisoria viene indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
Può essere convocata anche su richiesta dell’interessato o da uno degli enti procedenti quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.
La Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i., oppure in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., solo se strettamente necessaria.
La Conferenza dei servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. può essere indetta dall’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. Finalità della Conferenza preliminare è quella di indicare al richiedente, prima della presentazione dell’istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
La Conferenza preliminare si svolge ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.