PAGAMENTO ACCONTO IMU 2017
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2017 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2017 in misura pari al 50 per cento dell'imposta annua dovuta.
Entro il 16 giugno è anche possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2017.
PAGAMENTO SALDO IMU 2017
Il versamento della seconda rata IMU per l'anno 2017 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2017 in misura pari al restante 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 29.04.2016.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto in acconto o a saldo possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali entro il 30 giugno 2018.
ALIQUOTE IMU 2017 E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l’anno 2017, ai sensi dell’art.1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, sono prorogate le aliquote IMU deliberate nell’anno 2016.
Le aliquote IMU 2017 sono quindi le seguenti:
- aliquota dello 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1 adibite ad abitazione principale da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000,00(*).
I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all’Ufficio IMU del Comune, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello disponibile nella Sezione IMU - Modulistica, contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2017;
(*) Per determinare il reddito del nucleo familiare occorre considerare:
- il nucleo familiare risultante dall’Anagrafe comunale alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva
- la sommatoria dei redditi dei singoli componenti del nucleo familiare
- il reddito da considerare, per ogni componente del nucleo familiare, è il “reddito complessivo” rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2016 (redditi 2015) o dai CU 2016 (redditi 2015) nelle seguenti posizioni:
- rigo RN1 - colonna 5 del Modello Unico 2016;
- rigo 11 sommando colonna 1 e 2 del Modello 730-3 redditi 2015;
- punto 1 della sezione Dati Fiscali della Certificazione Unica 2016 (a cui vanno aggiunte le rendite catastali dei fabbricati posseduti rivalutate del 5% e rapportate ai giorni e alla quota di possesso).
- aliquota dello 0,58% per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2015.
- aliquota dello 0,71% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616;
- aliquota dello 0,78% (da ridurre del 25% in base all’art. 1, comma 53 della L. 208/2015) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, al Comune di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e Tributi-Ufficio IMU/TASI, copia del contratto registrato e relativa scheda tecnica entro 30 giorni dalla registrazione dello stesso. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di inizio del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna al Comune della copia del contratto registrato;
- aliquota dello 0,84% per gli immobili inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 Gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione;
- aliquota dello 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su alcun altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare al Comune di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e Tributi- Settore Tributi e Riscossione - Ufficio IMU/TASI, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello disponibile nella Sezione IMU - Modulistica, contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2017;
- aliquota dello 0,96% per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Per beneficiare dell’agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il 30 giugno 2018.
- aliquota dello 0,96% per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello disponibile nella Sezione IMU - Modulistica, attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2017;
- aliquota dello 0,96% per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da imprese per realizzare nell’anno in corso nuovi insediamenti produttivi o l’ampliamento di quelli esistenti al fine di incrementare i livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello disponibile nella Sezione IMU - Modulistica, attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2017;
- aliquota dello 1,01% per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare al Comune, Direzione Politiche delle Entrate e Tributi, Ufficio IMU/TASI, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello disponibile nella Sezione IMU - Modulistica, attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l’anno 2017;
- aliquota dello 1,06% (da ridurre del 25% in base all’art. 1, comma 53 della L.208/2015) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5 comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5 comma 2 L. 431/98). I soggetti interessati per poter applicare la riduzione d’imposta al 75% dovranno presentare o spedire al Comune Di Genova-Direzione Politiche delle Entrate e Tributi-Ufficio IMU/TASI, tramite raccomandata, copia del contratto registrato, con relativa scheda tecnica, entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. La riduzione potrà essere applicata dalla data di inizio del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale riduzione decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato;
- aliquota dello 1,06% (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.
Detrazioni
In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica anche:
a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Esenzioni
Come stabilito dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, che ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale per Legge:
a) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
b) a una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica
d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
g) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
E, ai sensi del Regolamento Comunale, l’IMU non si applica all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Sono esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU, ad eccezione di quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, i quali possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico seguendo le istruzioni indicate nel documento allegato.
Immobili concessi in comodato
Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta, residente nell’immobile, sono previsti due differenti tipi di agevolazione:
- la riduzione della base imponibile del 50% disposta dalla legge di Stabilità 2016 per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Genova l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Genova, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.
Entro il 30 giugno dell’anno 2018 è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
- l’aliquota agevolata allo 0,96 per cento disposta dal Comune con deliberazione di Consiglio n. 28 del 29/04/2016
per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.
Il comodante, che non deve risiedere obbligatoriamente nel Comune di Genova, può usufruire dell’agevolazione se in tutto il territorio nazionale possiede solo l’immobile concesso in comodato e relative pertinenze.
Non deve possedere altri fabbricati, neppure quindi l’abitazione principale, o aree fabbricabili.
Entro la scadenza del saldo 2017 è tenuto a presentare all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti richiesti.
E’ possibile beneficiare di entrambe le suddette agevolazioni se il comodante risiede nel Comune di Genova, possiede su tutto il territorio nazionale solo l’immobile concesso in comodato e ha registrato il relativo contratto di comodato.
Se si è in tali condizioni si è tenuti a presentare soltanto la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il 30 giugno 2018, specificando di aver diritto ad entrambe le agevolazioni.
Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione IMU sono riportate sul sito istituzionale www.comune.genova.it nell’area tematica “Tasse e tributi” – Sezione IMU - Dichiarazione di variazione.
Relativamente alla registrazione del contratto, richiesta espressamente dalla legge di stabilità 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia verbale.
Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).
Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 si applica sull’abitazione anche l’aliquota ridotta allo 0,78 per cento, a condizione che il conduttore sia residente.
In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento.
Per avere diritto all’agevolazione dalla data di inizio del contratto occorre consegnare la copia del contratto registrato, comprensiva della scheda tecnica, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione.
La documentazione che attesti l’eventuale proroga deve essere consegnata solo per i contratti transitori.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Calcolo dell’imposta per i fabbricati
La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita*1,05)*coefficiente specifico per ogni categoria*l’aliquota prevista.
[Rendita catastale rivalutata (rendita*1,05)*160*l’aliquota prevista] – detrazione
Calcolo dell’imposta per i terreni
La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.
Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto e del saldo IMU per l’anno 2017 deve essere effettuato con modello F24 rispettivamente entro il 16 giugno e il 18 dicembre 2017, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)
- 3914 IMU per i terreni
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU per gli altri fabbricati
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 -IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Si ricorda che il versamento dell’IMU 2017 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. articolo 13 del D.L. 201/2011. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Genova è D969
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.
Per le compensazioni F24 a zero e a saldo positivo vedi quanto stabilito dall'art. 11 comma 2 del D.L 66/2014 come modificato dall’ art. 7-quater, comma 31, del D.L. n. 193/2016.
Calcolatore IMU on line
Documenti correlati:
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DCC-2016-16 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI IMU E TASI