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E’ attivo lo Sportello CLIBAS (CENTRO LIGURE INFORMATIVO PER IL BENESSERE AMBIENTALE E SOCIALE PER LE PERSONE DISABILI O FRAGILI E LORO FAMILIARI )  che fornisce al singolo cittadino e agli enti territoriali che ne faranno richiesta supporto e informazioni relative a procedure, servizi, benefici economici, accessibilità e opportunità utili alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il CLIBAS è posizionato presso la Casa della Salute di Genova Quarto (Via Giovanni Maggio n° 6).

Fino a cessata emergenza Covid l’accesso al servizio è su prenotazione tramite invio di mail all’indirizzo clibas.quarto@regione.liguria.it o alla linea telefonica 010 849 6431 nei giorni di lunedi-mercoledi-venerdi)

Questa legge è frutto di un percorso culturale avviato negli anni 70’ ed è stata “conquistata” attraverso un lungo lavoro parlamentare, è la norma di riferimento per l’assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

 Tra le tante innovazioni apportate dalla Legge, vi sono:

  • la legge affida importanti compiti al terzo settore e alla capacità delle comunità di produrre processi di auto-aiuto e legami di reciprocità e solidarietà (art 2 comma 2, indica il carattere di universalità dell’intero sistema);
  • fornisce strumenti innovativi per governare il sistema;
  • propone un processo programmatorio articolato su tre livelli: nazionale- regionale- locale (Piani di zona sono);
  • garantisce standard qualitativi nell’erogazione dei servizi, l’interesse è orientato alla prevenzione e a promuovere il ruolo attivo dei cittadini. Tali interventi sono inoltre rivolti a tutte le persone in base alle condizioni di bisogno e sono regolati dalle regioni e dagli enti locali.

La legge 328 intende superare il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale, nel senso che considera il cittadino non come passivo fruitore ma come soggetto attivo e in quanto tale, portatore di diritti a cui devono essere destinati interventi mirati alla rimozione di situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità. Prima dell’approvazione della suddetta legge, il settore era disciplinato dalla legge 17 luglio 1890 cosiddetta “Legge Crispi”. Il primo processo di politiche sociali innovative si è svolto sulla base di alcuni presupposti e principi di fondo, quali la riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati, la programmazione degli interventi in base alle caratteristiche ed ai bisogni della popolazione, l’integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e la partecipazione attiva nei servizi degli utenti e dei cittadini.

La legge 328 affida in posizione paritaria, agli enti locali, alle regioni ed allo Stato la programmazione e l’organizzazione dei servizi e degli interventi sociali e valorizza in particolar modo il principio di sussidiarietà, in ragione di tale principio l’intervento dell’ente superiore si verifica solo se sussiste la reale necessità, tenendo presente che l’intervento di esso deve essere temporaneo e volto alla restituzione dell’autonomia, all’ente di livello inferiore. Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto; in senso verticale: secondo il quale la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e quindi più vicini ai bisogni del territorio; in senso orizzontale: per il quale il cittadino, sia come singolo sia attraverso corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. In generale una forma di welfare municipale e comunitario promuove e sostiene le responsabilità diffuse tra il pubblico e privato.

 

La suddetta legge costituisce la normativa di riforma del sistema sociosanitario e definisce le regole riguardo l’organizzazione e la gestione dei servizi. Lo scopo di questa legge è quello di sostenere la famiglia nei momenti di fragilità, cercando anche di prevenire i fattori di disagio e di esclusione sociale per il superamento degli ostacoli e per una migliore qualità di vita. Il sistema integrato di Servizi Sociosanitari trova la sua attuazione nella rete dei servizi che promuovono e tutelano la vita sociale delle persone in condizioni di bisogno. La regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e verifica in materia di politiche sociali e sociosanitarie, promuove l’integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, culturali, formative, del lavoro e abitative.

La legge regionale istituisce:

-il distretto sociosanitario, dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse e le funzioni sanitarie. I confini territoriali del distretto sociosanitario coincidono con i confini del distretto sanitario.

-gli ambiti territoriali sociali, comprendono il territorio di più comuni che si associano per servizi sociali di base. Gli ambiti territoriali sociali sono ricompresi nel territorio del distretto sociosanitario. 

La legge tutela inoltre i diritti delle persone disabili attraverso: “la promozione di pari opportunità; redazione dei progetti personalizzati; sviluppo del massimo grado di autonomia e abilità promuovendo anche servizi di aiuto personale; rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità e non autosufficienza, favorendo la permanenza a domicilio; servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia e assistenza ai disabili privi di assistenza genitoriale; salvaguardia della fornitura di strumenti, ausili e supporti atti ad agevolare l'autonomia ed il reinserimento scolastico, sociale e professionale, ad integrazione dell'assistenza protesica garantita da parte del Servizio Sanitario Regionale; percorsi formativi, programmi di integrazione sociale, qualificazione professionale e inserimento al lavoro; forme di sostegno per facilitare l'inserimento al lavoro e favorirne la permanenza; azioni per favorire l'autonomia ai fini della fruizione degli ambienti urbani, delle abitazioni, del trasporto pubblico e privato, della cultura e del tempo libero”. Le politiche a favore delle persone disabili comprendono interventi e servizi volti a favorirne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Vi sono inoltre interventi volti alla condizione di non autosufficienza come esposto all’interno dell’articolo 46; tale articolo definisce non autosufficienti: “le persone con grave disabilità permanente impossibilitate a svolgere le funzioni della vita quotidiana e quelle dedicate alla cura della persona, con difficoltà nelle relazioni umane e sociali, nelle attività strumentali, nella mobilità e nell'uso dei mezzi di comunicazione”. Su tale punto viene evidenziato il ruolo del P.I.A (Piano Individualizzato di Assistenza) in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare e le verifiche sulla efficacia delle azioni svolte.

 

Prevede interventi sociali di mantenimento delle persone non autosufficienti al proprio domicilio tra cui “Sostegno a casa per persone in condizioni di disabilità gravissima”, attraverso la sperimentazione della dote di cura già prevista nel Piano Sociale Integrato regionale 2013 – 2015, definita come offerta determinata nella qualità, quantità, e nel tempo di un insieme integrato di interventi sociosanitari tutelari, sanitari e familiari.

Con il termine  “disabilità gravissima” si intende la situazione di quelle persone che si trovano “in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie/nutrizionali/ dello stato di coscienza / privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica art. 3 comma 1” ( es. gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, persone affette da patologie implicanti gravissimi disturbi del comportamento tali da richiedere assistenza vigile/controllo continuativo H24 per l’elevato rischio di vita etc.).

La Dote di Cura è volta prioritariamente a sostenere ed incentivare interventi di mantenimento della persona a casa fatti salvi quei casi per i quali gli interventi a domicilio non sono sostenibili per condizioni clinico-sanitarie e/o totale assenza di una rete di supporto.

Gli interventi sociali di sostegno al mantenimento delle persone non autosufficienti al proprio domicilio sono i seguenti:

  • Non Autosufficienza Assegno di cura
  • Sostegno a casa per persone con disabilità gravissima
  • Progetti di vita indipendente

Contesto normativo e beneficiari della Disability card.

 

Legge 222/1984 e ss. mm. ii. disciplina l'assegno ordinario di invalidità, quale prestazione economica, erogata a domanda a colui la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Ne hanno diritto i lavoratori (dipendenti o autonomi) che abbiano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale e che abbiano determinati requisiti contributivi nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

Legge 68/1999 e ss. mm. ii. disciplina la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

La legge differenzia tra diversi livelli di invalidità, ai quali corrispondono diversi benefici:

- superiore al 33%

- superiore al 45% (ad es. diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego)

- superiore al 51%

- superiore al 60%

- superiore al 66% (ad es. se pubblici dipendenti hanno diritto di scelta prioritaria sulle sedi lavorative di assegnazione disponibili)

- superiore al 74%

- superiore al 75%

- superiore all'80% (ad. es. diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia)

- 100%

e riconosce - per le soglie superiori al 74% - il diritto all'assegno di accompagnamento, erogato a prescindere dal reddito e disciplinato dalla Legge 18/1990.

 

Inabilità al lavoro (a prescindere se dipendente o autonomo): è la condizione - anche temporanea - di una persona con impossibilità, parziale o assoluta, di svolgere un'attività lavorativa. Nel caso di inabilità assoluta a svolgere qualsiasi attività, la persona ha diritto ad una pensione.

Occorrono alcuni requisiti, ad esempio almeno 5 anni contributivi.

Le norme citate (Legge 379/1995, DPR 1092/1973, Legge 274/1191 e Legge 335/1995) disciplinano gli Istituti di previdenza.

Il DPR 171/2011 disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di permanente inidoneità psicofisica del lavoratore.

 

I cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinario e di guerra beneficiano della pensione privilegiata (disciplinata dai DPR 1092/1973 e 915/1978 e dalla Legge 214/2011 e ss. mm. ii.) poiché hanno contratto un'infermità o delle lesioni a causa del servizio svolto. Non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.

 

Carta europea della disabilità - Disability Card

CUDE

Contrassegno Unificato Disabili Europeo

 

C.U.D.E., Cos'è:

Il contrassegno europeo consente a una persona con disabilità, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti alla medesima categoria di persone negli altri paesi membri dell’Unione Europea; facilitando, con il riconoscimento del contrassegno, la libera circolazione ed autonomia delle persone con disabilità che circolano nell’Unione Europea.

Il tagliando è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione. La sua validità è di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente. Deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli.

La normativa italiana prevede che il contrassegno speciale consenta ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno di:

1) Sostare nei posteggi riservati agli invalidi (esclusi quelli “personalizzati” individuati dal numero del contrassegno)

2) Sostare senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato

3) Transitare nelle Z.T.L. e nelle Aree Pedonali (qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi trasporto di pubblica utilità) e sostare, entro i limiti tracciati, all’interno della stessa Z.T.L.

4) Sostare, entro i limiti tracciati, nelle Zone a Sosta Limitata

5) Transitare nei percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo di persone, anche ai Taxi.

È previsto un costo a carico dell’utente di 5,00 €, quale parziale contribuzione degli oneri aggiuntivi di emissione (obbligatorietà della plastificazione del contrassegno)

 

 

C.U.D.E., A chi spetta:

Ai cittadini che, ai sensi del D.P.R. 495/92, abbiano capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ed ai non vedenti (D.P.R. 503/96). Il contrassegno é strettamente personale, non é vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

 

 

C.U.D.E., Come fare la domanda:

La domanda per i residenti nel Comune di Genova dovrà essere presentata personalmente dalla persona con disabilità a Genova Parcheggi S.p.A. in Viale Brigate Partigiane 1 esibendo i seguenti documenti:

  • per il contrassegno permanente (validità 5 anni) è richiesta:

- Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale della ASL 3 Genovese in cui sia indicato il diritto al contrassegno invalidi “permanente” o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L.102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione / motorie sensibilmente ridotta” ex art. 381 del regolamento al Codice della Strada e che la persona è “non rivedibile” (ovvero che è rivedibile specificamente per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per disabili);

 

- documento d’identità del richiedente (deve comunque presentarsi di persona presso l’ufficio preposto per il rilascio del contrassegno in quanto è richiesta la firma);

 

- eventuale documento d’identità del curatore/tutore;

 

- 2 fotografie recenti in formato fototessera (una da apporre sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza)

 

  • Per il rinnovo contrassegno disabili permanente è richiesto:

- Certificato medico curante su modulo C4 (presente nella sezione modulistica del sito Genova Parcheggi S.p.A.) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio;

 

- documento d’identità del richiedente;

 

- eventuale documento d’identità del curatore/tutore;

 

- 2 fotografie recenti in formato fototessera (una da apporre sul retro della nuova autorizzazione e una sull’istanza)

 

Al momento della consegna del contrassegno rinnovato è necessario restituire il vecchio contrassegno.

 

  • Per il rilascio/rinnovo del contrassegno disabili temporaneo è richiesta:

- Certificazione medica rilasciata da ASL 3 Genovese in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è riconosciuto “temporaneo” o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L.102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione/motorie sensibilmente ridotta” ex art. 381 del regolamento al Codice della Strada e che la persona è “rivedibile” (espressamente per il contrassegno);

- documento d’identità del richiedente;

 

- eventuale documento d’identità del curatore/tutore;

 

- 2 fotografie recenti in formato fototessera (una da apporre sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza)

Al momento della consegna del contrassegno rinnovato è necessario restituire il vecchio contrassegno.

 

Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall’apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni.

In tutti i casi il D.P.R. n° 151/2012 prevede espressamente, sul retro, la firma della persona con disabilità richiedente. Pertanto non è possibile procedere al rinnovo del contrassegno per delega.

 

 

C.U.D.E., Modulistica:

confronta sito Genova Parcheggi S.p.A.

 

 

C.U.D.E., Riferimenti normativi:

  • art. n° 188 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992
  • art. n° 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992
  • D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151
  • Delibera Regionale n. 1030/13 (nuovi criteri medico-legali per il rilascio contrassegno disabili)
  • Delibera di Giunta Comunale n. 54/13 (affidamento a Genova Parcheggi del rilascio contrassegni disabili)
  • Delibera di Giunta Comunale n°163/14 - approvazione schema contratto di servizio Comune di Genova/Genova Parcheggi S.p.A.
  • Delibera di Giunta Comunale n° 148/16 - aggiornamento della disciplina per il rilascio dei contrassegni disabili, obbligo presenza richiedente
  • Delibera di Giunta Comunale n° 86/18 - aggiornamento della disciplina per il rilascio dei contrassegni disabili
  • Delibera Regionale n. 442/17 (aggiornamento DGR 1030/13)

 

 

C.U.D.E., Link utili:
https://smart.comune.genova.it/contenuti/contrassegno-e-pratiche-postegg...

https://genovaparcheggi.com/it/disabili1.html

Ultimo aggiornamento: 06/12/2022