In caso di “movimenti di terreno di modesta rilevanza”, i soggetti, pubblici o privati che intendono effettuare nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici tali attività, possono produrre denuncia di inizio attività secondo il disposto dell’art. 35 commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 4/1999 (come modificato dalla L.R. 63/09).
Costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a metri due, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10% della superficie del lotto e siano connessi a:
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.
- Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.
- Reinterri e scavi.
- Demolizioni, qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento.
- Eliminazione di barriere architettoniche.
- Realizzazione e ripristino di recinzioni e muri.
- Realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al cantiere.
- Realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie.
- Installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.
La presentazione delle pratiche avviene on line tramite la piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Edilizia.