Con il provvedimento n. 3 del 21 luglio 2016 il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha definito il sistema di tutela del dipendente comunale che segnala illeciti (cd. “whistleblower”), disciplinato dall’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla legge 190/2012.
Con questo atto vengono individuati concretamente i meccanismi di tutela per il dipendente che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro con l’ente, intenda effettuare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. In particolare tale sistema, in coerenza con quanto previsto dalla norma nazionale in materia, ha lo scopo primario di evitare che il dipendente venga indotto al silenzio dal timore di subire conseguenze a lui pregiudizievoli, non escluse vere e proprie forme di discriminazione.
Prima della formalizzazione dell’atto, in considerazione dei contenuti e delle implicazioni di tale documento per tutti i dipendenti comunali, sono stati acquisiti ed esaminati, tramite una consultazione diffusa, contributi e osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati. Di essi si è tenuto conto ai fini della redazione del provvedimento finale.
La segnalazione di illecito può essere effettuata dal dipendente avvalendosi del modulo disponibile on line sulla apposita pagina INTRANET comunale.
NOTA DI AGGIORNAMENTO
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta sull’argomento, dapprima con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e, successivamente, con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, fornendo indicazioni per dare piena attuazione alla disciplina in materia (nel frattempo aggiornata con legge 30 novembre 2017, n. 179).
Tenuto conto degli aggiornamenti normativi ed interpretativi intervenuti, si sta compiendo una revisione del sistema, adottato dal Comune di Genova, che ha interessato sia la disciplina applicativa che la soluzione informatica adottata.
Occorre precisare che le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate:
a) dai dipendenti del Comune di Genova assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato; b) dai consulenti e dai collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Genova;
c) dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche del Comune di Genova;
d) dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Genova.
La revisione, attualmente in corso, del sistema informatico dedicato alla acquisizione delle segnalazioni, consentirà di estenderne l’uso ai soggetti che attualmente non hanno accesso alla intranet, con particolare riferimento a quelli indicati al punto d).
In alternativa alla piattaforma tecnologica la segnalazione può essere comunque essere inviata a mezzo servizio postale con i seguenti accorgimenti:
- inserire la segnalazione in una busta, che deve riportare all’esterno la dicitura “Riservata Segretario Generale” con indirizzo “Comune di Genova – Protocollo Generale – Via di Francia n. 1 – piano 9 - 16149 Genova”;
- inserire nella stessa busta un’altra busta chiusa, che deve recare al suo interno un biglietto con indicate le generalità del segnalante (nome, cognome, indirizzo, sede di lavoro, numero di telefono, indirizzo e-mail).
Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), avrà cura di aprire, prioritariamente, la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di gestire e custodire in ambiente riservato l’altra busta, che contiene i dati identificativi del segnalante.
Per quanto concerne i contenuti delle segnalazioni cartacee, occorre attenersi alle informazioni richieste dallo schema, utilizzato di norma dai dipendenti tramite intranet, allegato in calce alla Determinazione Dirigenziale n. 3/2016 (Modello per la segnalazione di condotte illecite – cd. whistleblower).
Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente in questa stessa sede