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A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI)  in base a quanto previsto dall’art.1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.

La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Genova per il 2013.

La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.

Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva.

Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata dal sito www.amiu.genova.it.

Per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) valgono anche come dichiarazione ai fini TARI e pertanto non devono essere presentate ulteriori dichiarazioni.

Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo informativo TARI 2021 in allegato.

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Ultimo aggiornamento: 17/11/2021