Tasse TARI Conguagli compensazioni e rimborsi

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Le variazioni in corso d’anno che intervengono successivamente all’emissione degli avvisi di pagamento vengono recepite e conteggiate in sede di conguaglio compensativo (art. 25, comma 8, e art. 31, comma 3, del vigente Regolamento TARI). Esse possono comportare un recupero o un rimborso della TARI. Il documento a conguaglio può quindi essere corredato del modello di pagamento F24 o del modulo per la richiesta del rimborso e le relative istruzioni di compilazione.

 

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti, il rimborso richiesto viene utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e viene effettivamente rimborsata solo l’eccedenza.

 

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione tra l’importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI.

 

 

Ultimo aggiornamento: 12/05/2021