Tasse ICI: Cosa e Chi

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L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal D. Lgis 504/92 e successive modifiche.
Chi deve pagare l’ICI?
Devono pagare l’ICI:

  • i proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli sul territorio dello Stato
  • il locatario nei contratti di leasing
  • il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.

Si ricorda che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile, il coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale. 
Si ricorda che la prima casa di proprietà, sede della residenza anagrafica, è esentata dal pagamento.
I fabbricati
Sono singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano alle quali sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. Si distinguono fabbricati:
a) iscritti al catasto
Per questi immobili, il valore sul quale vanno applicate le aliquote per il calcolo dell'imposta è costituito dalla rendita risultante a Catasto al 1° gennaio dell'anno, rivalutata del 5% e moltiplicata:

  • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1
  • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppo catastale D e nella categoria A/10
  • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
  • per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppo catastale B (art. 2 comma 45 D.L. 262/2006 convertito con L. 286/2006

b) classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e sforniti di rendita catastale o ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno.
Per questi immobili, fino all'anno nel quale sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base di costi di acquisizione ed incrementativi risultanti dalle scritture contabili, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti approvati, ogni anno, con decreto del Ministero delle Finanze. Tale metodo si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico.
c) d'interesse storico e artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/2004
Per tali immobili il valore si determina rivalutando del 5% e moltiplicando per 100 (anche se il fabbricato catastalmente è classificato nelle categorie A/10 o C/1 oppure nel gruppo D) la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
I terreni agricoli
Sono i terreni, diversi dalle aree fabbricabili,adibiti all'attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame, alla trasformazione e alienazione dei prodotti semprechè rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura, come previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Il loro valore si ottiene moltiplicando per 75 il reddito dominicale risultante a Catasto al 1° gennaio dell'anno, rivalutato del 25%.
Le aree fabbricabili
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti per il calcolo dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Il loro valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato al 1° gennaio dell'anno tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018