Tasse ICI: Quando e Quanto

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Entro il 16 giugno il contribuente è tenuto a versare un acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso.
Se l'immobile è posseduto per l'intero anno, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta.
Dal al 16 dicembre i contribuenti che non hanno provveduto a versare l'intera imposta devono effettuare il pagamento della quota a saldo.
E’ comunque possibile versare l’ importo corrispondente all’intera imposta  entro il 16 giugno.
Anche le detrazioni previste dalla legge o stabilite dal comune vanno divise tra la prima e la seconda rata.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un'unica soluzione nel periodo dal al 16 dicembre, applicando gli interessi nella misura del 3%.
La legge consente a chi versa in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite di regolarizzare la propria posizione pagando, contestualmente all'imposta dovuta, gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale, con maturazione giorno per giorno per tutti i giorni di ritardo e una sanzione ridotta (ravvedimento operoso)
Per ogni dettaglio relativo al ravvedimento operoso si veda l'apposito documento scaricabile nella sezione relativa alla normativa.
Per il calcolo dell'importo dovuto è disponibile sul sito un nuovo  servizio che permette  di calcolare l'ICI dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale. Il Comune di Genova declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.
Il calcolo può essere effettuato online utilizzando la calcolatrice presente sul portale dei servizi online del Comune di Genova.
Il prospetto con le aliquote in vigore per l'anno 2011 è presente nella sezione relativa alla normativa.
Quando presentare la Comunicazione di variazione
A decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'obbligo della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente è stato sostituito dall'obbligo della presentazione della comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva con l'individuazione dell'unità immobiliare interessata.
Dall'1/1/2008 tale obbligo è stato eliminato per tutte le variazioni ICI derivanti da atti notarili. L'elenco dei casi in cui è ancora necessaria la presentazione della Comunicazione è stato individuato con Determinazione Dirigenziale  presente nella sezione relativa alla normativa.
Questa comunicazione deve essere presentata al Comune, Direzione politiche delle entrate e tributi, Ufficio ICI/IMU, su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta variazione.
Quando presentare la richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso va presentata al Comune, Direzione politiche delle entrate e tributi, Ufficio ICI/IMU entro cinque anni dal momento del versamento della somma non dovuta, come specificato nella sezione relativa alla richiesta di rimborso.
Documenti correlati:
Ravvedimento operoso
Aliquote e detrazioni 2011
Comunicazione

Ultimo aggiornamento: 11/12/2018