Tasse ICI News

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12/01/12
Il tasso d'interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi, in caso di ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento, dal 1° gennaio 2012 è passato dall'1,5% al 2,5%.

12/01/12
Si comunica che a partire dal 16/1/2012 l'Ufficio ICI si trasferirà da Piazza Ortiz 8 - 7° piano a Via Cantore 3 - 10° piano  e che sarà aperto al pubblico nella nuova sede da mercoledì 18/01/2012.

01/08/11
E' online sul sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it) la nuova area "Tasse e Tributi" contenente una sezione specifica per l'ICI.

17/06/11
L'art. 1 comma 20 della Legge n. 220 del 13/12/2010 ha modificato, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni del ravvedimento operoso nel modo seguente:
- dal 2,5%  al 3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- dal 3% al 3,75% se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore

11/01/11
Il tasso d'interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi, in caso di ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento, dal 1° gennaio 2011 è passato dall' 1% all' 1,5%.

11/01/10
Il tasso d'interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi, in caso di ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento, dal 1° gennaio 2010 è passato dal  3% al 1%.

07/05/09
Si comunica che per l'anno 2009 le aliquote e le detrazioni ICI sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.
Il prospetto completo è disponibile nella sezione Normativa.
Per quanto riguarda i casi di esenzione di cui al D.L. 93/2008 vedere News del 3/6/2008.

27/01/09
Dal 2 febbraio l'Ufficio ICI Recupero Evasione si trasferisce da via Ilva 3 a via di Francia 3 - 2° piano al Matitone - entrata lato ponente.

I numeri telefonici sono questi:
tel. 010 469991 - fax 010 4699920
Numero Verde 840023484
orario 
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
il mercoledì pomeriggio anche 14 - 16

10/12/08
L'art. 16 comma 5 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 ha modificato le sanzioni da applicare in sede di ravvedimento operoso per errato od omesso versamento.

Dal 29/11/2008, data di entrata in vigore del decreto, le sanzioni sono
queste:

- 2,5% se la regolarizzazione dell'omesso o errato versamento avviene entro 30 giorni

- 3% se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Per il quadro normativo complessivo riguardante il ravvedimento operoso consultare la pagina dedicata in Normativa

17/10/08
In conformità a quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 5/6/2008, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero che non risulti locata non può beneficiare dell'esenzione bensì solo dell'aliquota agevolata e della detrazione fissate dal Comune.

Per quanto riguarda il versamento, lo stesso può avvenire in unica soluzione a saldo tra il 1° e il 16 dicembre applicando gli interessi del 3% su quanto dovuto in acconto (art. 1 comma 4 bis D.L. n. 16/1993)

20/06/08
L’obbligo dichiarativo è stato eliminato nel caso in cui la variazione sia effettuata tramite Modello Unico informatico, di cui all’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, considerato che i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI per:

• atti di compravendita di immobili

• adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

• tutti gli altri atti notarili autenticati.

L’obbligo dichiarativo permane nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Per un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, dei casi in cui continua l'obbligo dichiarativo si può consultare la Determinazione dirigenziale n. 35/2008 disponibile nella sezione Normativa

03/06/08
Con il Decreto Legge n. 93 del 27.5.2008 è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Sono esclusi dall’esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica, nonché quella ad essa assimilata dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato.

Il Comune di Genova ha assimilato all’abitazione principale:

- una sola unità immobiliare per soggetto passivo concessa in comodato gratuito a parenti di 1° grado (padre/madre e figlio e viceversa), a condizione che i soggetti interessati non siano minori.
L' esenzione decorre dalla data di consegna o trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all'Ufficio ICI del Comune ed è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del comodatario. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire dell’esclusione si sono protratte per almeno 15 giorni

-  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-  le pertinenze dell’abitazione principale, come definite dal Regolamento in materia di ICI: una cantina nello stesso stabile (C2) e un posto macchina o box (C6) ubicato entro 400 m dall’abitazione principale.

Si specifica che in base alla legge è considerata abitazione principale anche:

[- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;] (paragrafo soppresso, si veda la nota del 17/10/2008)

- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

- l’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nello stesso Comune.

12/05/08
Esempio di calcolo ICI relativo al Comune di Genova

Caso di due immobili situati nel Comune di Genova: il primo immobile è adibito ad abitazione principale; il secondo immobile è locato con contratto ordinario.

1) L’immobile adibito ad abitazione principale presenta le seguenti caratteristiche:
-rendita catastale di Euro 1.000, categoria catastale A/2
-posseduto come abitazione di residenza al 100% per 12 mesi dallo stesso soggetto passivo
-aliquota applicata del 6 per mille, detrazione comunale di 104 Euro e detrazione statale pari all’1,33 per mille del valore imponibile (fino ad un massimale di 200 Euro)

Calcolo dell’imponibile:
Rendita catastale x 100 + 5% (della rendita catastale x100) = valore imponibile
Euro 1.000 x 105 =  Euro 105.000

Calcolo detrazione statale
Valore imponibile x 1,33 per mille dell’imponibile = detrazione statale
Euro 105.000 x 1,33 : 1.000 = Euro 139,65

Calcolo imposta al netto della sola detrazione comunale
Valore imponibile x 6 diviso mille  - detrazione comunale – detrazione statale = imposta annua dovuta
Euro 630,00 – Euro 104,00 =  Euro 526,00      
Euro 526,00 - Euro 139,65 =  Euro 386,35

Importo della rata       Euro 193,18

2) L’immobile locato con contratto ordinario presenta le seguenti caratteristiche:
-rendita catastale di Euro 700, categoria catastale A/3
-posseduto al 100% per 12 mesi dallo stesso soggetto passivo
-aliquota applicata del 7 per mille

Calcolo dell’imponibile:
Rendita catastale x 100 + 5% (della rendita catastale x100) = valore imponibile
Euro 700 x 105 =  Euro 73.500

Calcolo imposta dovuta
Valore imponibile x 7 diviso mille  = imposta annua dovuta Euro 73.500 x 7/1000 = Euro 514,50

Importo della rata Euro 257,25

3) Imposta dovuta totale per i due immobili

Euro 514,50 + Euro 386,35  = 900,85

4) Imposta dovuta per rata per i due immobili

Euro 193,18 + Euro 257,25 = Euro 450,43

07/05/08
Nuovo conto corrente postale

Per il versamento dell'ICI relativa all'anno d'imposta 2008 al Comune di Genova occorre indicare nel bollettino postale ICI il seguente numero di conto corrente 88652110 intestato a Equitalia Polis S.p.A. Genova - GE - ICI

28/04/08
Istruzioni per la compilazione del modello F24 per il versamento ICI relativo al Comune di Genova

Il versamento ICI può essere effettuato, oltre che su bollettino postale, anche tramite modello F24, senza costi aggiuntivi, presso  gli sportelli dell’Agente della riscossione Equitalia Polis, gli uffici postali e gli sportelli bancari.
In sede di compilazione del modello F24 occorre evidenziare questi codici:
- codice identificativo del Comune di Genova = D969
- codice per l’abitazione principale = 3901,
- codice per i terreni agricoli = 3902
- codice per le aree fabbricabili = 3903
- codice per altri fabbricati = 3904.
- codice per la detrazione statale da indicare in compensazione = 3900 (utilizzabile solo a partire dal 12 maggio).

I codici tributi relativi ad abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati sono da indicare nella colonna “importi a debito versati”.

Il nuovo codice tributo per la detrazione statale 3900 è esposto esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” e devono essere riportate al rigo H.

Si precisa, inoltre, che:
- lo spazio “Immob. variati” deve essere barrato solo qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione
- lo spazio “Acc.”  deve essere barrato se il pagamento si riferisce all’acconto
- lo spazio “Saldo” deve essere barrato se il pagamento si riferisce al saldo
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
- nello spazio “Numero immobili” deve essere indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento
- nello spazio “Importi a debito versati” deve essere indicato l’importo a debito dovuto.

Nel caso di abitazione principale, deve essere indicata l’imposta al netto della detrazione comunale per l’abitazione principale (da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra) ed al lordo di quella statale.

Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare nella riga “Totale G”.

Il saldo da versare deve essere riportato al rigo Saldo ed è dato dalla differenza tra gli importi riportati nelle caselle G ed H.

N.B.: un esempio di compilazione dell'F24 è presente nella sezione Normativa cliccando su Istruzioni per il calcolo e pagamento ICI.

23/01/08
Il tasso d'interesse legale da applicare, per il calcolo degli interessi in caso di ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento, dal 1° gennaio 2008 è passato dal 2,5% al 3%.

06/07/06
Sono variati i termini per il pagamento dell’ICI (art. 37 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito in L. 4/8/2006 n. 248)
- l’acconto deve essere versato entro il 16 giugno e il saldo deve essere versato entro il 16 dicembre;
- il versamento di acconto e saldo in un'unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno.
Questi termini, eccezionalmente per l’anno 2007, sono rispettivamente il 18 giugno e il 17 dicembre in quanto primo giorno non festivo successivo alle scadenza.

15/12/04
A partire dal 1° gennaio 2005 le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) previste per chi concede in uso gratuito un immobile destinato ad abitazione principale del beneficiario sono applicabili solo in presenza di queste condizioni:
- rapporto di parentela di 1° grado (genitori-figli o viceversa) tra chi concede e chi riceve l'immobile in uso gratuito
- entrambi i soggetti non devono essere minori;
- l'agevolazione può essere riconosciuta per un solo immobile concesso in uso gratuito.
N.B.: Tutte le agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito applicate in base alla disciplina in vigore negli anni precedenti che non soddisfano le nuove condizioni sono da considerarsi decadute.

05/01/04
In base al Regolamento Comunale per l'ICI - D.C.C. 127 del 16/12/2003 -, per le variazioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2004, la fissazione della residenza in un proprio immobile da parte del soggetto passivo d'imposta comporta la presunzione dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale senza più l'obbligo di presentare la relativa comunicazione di variazione ai fini ICI.
Ultimo aggiornamento: 03/05/2018