Tasse Pubblicità: quanto e quando

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Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall’autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, il canone è calcolato in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell’oggetto. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, il canone è calcolato in base alla superficie omplessiva adibita alla pubblicità. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo. I festoni di bandierine e simili, nonché gli impianti di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione gli impianti pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.  L’iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l’iscrizione è circoscritta per l’intero suo sviluppo. Ai fini della determinazione del canone, il calcolo della superficie imponibile tiene conto dell’efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, l canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. La pubblicità di cui al comma precedente è da considerarsi annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d’uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente. Il canone relativo alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e con proiezioni è calcolato indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Il Regolamento prevede esenzioni dal canone (art. 57) e riduzioni del canone (art. 58).

Il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie temporanee è effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il pagamento del canone da corrispondere all’atto del rilascio dell’autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari può essere effettuato, su richiesta motivata dell’interessato, in forma rateale, in numero massimo di quattro rate con ultima scadenza entro il 31 dicembre, in caso di importo superiore a 1.550,00 euro. Il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti per il primo anno è effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari e per gli anni successivi in autoliquidazione, indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. Per importi inferiori o pari a 1.550,00 euro il pagamento del canone annuale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari permanenti deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 maggio di ogni anno. Per importi superiori ad euro 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate con scadenza 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l’interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera.

In caso di pubblicità d’esercizio, l’attestazione dell’avvenuto pagamento viene conservata, presso l’esercizio sede dell’esposizione pubblicitaria ed esibito in sede di eventuale accertamento. In caso di pubblicità non di esercizio, ovvero per conto terzi, l’attestazione dell’avvenuto pagamento è conservata presso la sede legale del titolare dell’autorizzazione.

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Ultimo aggiornamento: 05/09/2023