Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applicano, le sanzioni e le indennità previste dalla L. 27.12.2019, n. 160, art. 1, comma 821 e precisamente: l’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanente la pubblicità realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre si considerano temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per l'esposizione già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve; la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui le occupazioni o la diffusione dei messaggi siano difformi dall’atto di concessione od autorizzazione. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari si applica la sanzione del 30% oltre gli interessi legali. Per tutte le violazioni del Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 27.12.2006, n. 296, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.
Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzione o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente.