Regolamento per la variazione dell'aliquota
Il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2008”, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, del 12 marzo 2008, esecutiva dal 31 marzo 2008, ai sensi dei commi da 142 a 144 dell'articolo unico della Legge 296/06 (Legge Finanziaria per il 2007).
Il suddetto regolamento è stato integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012).
Aliquota anni 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017
L' aliquota deliberata per l'anno 2012 non ha successivamente subito variazioni per cui per ha valore anche per gli anni successivi al 2012.
Aliquota anno 2012
L’aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF applicata dal Comune di Genova per l’anno 2012 è pari a 0,8% punti percentuali così come stabilito dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12 marzo 2008 e successiva variazione (Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012).
Aliquote anni precedenti 2012
Anno | Aliquota |
---|---|
1999 | 0,2 |
2000-2001 | 0,27 |
2002-2007 | 0,47 |
2008-2011 | 0,70 |
Esenzione
Il Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.3.2008, tuttora in vigore, prevede l’esenzione se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di Euro 10.000,00. I redditi che superano la soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione.
L'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, stabilisce il pagamento dell’addizionale comunale solo se è dovuta l’IRPEF al netto delle detrazioni d’imposta applicabili.
La base imponibile per il 2011 è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili al lordo dell’abitazione principale.
Le esenzioni degli altri comuni sono disponibili sul sito internet del Dipartimento delle finanze (www.finanze.it - aera tematica “Fiscalità locale”).
Modalità di pagamento
Acconto
L’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota dell’anno in corso al reddito imponibile dell’anno precedente.
Il versamento è effettuato tramite modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- Codice tributo 3843 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Acconto"
- Codice tributo 3845 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto"
- Codice tributo 3847 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto"
Il codice identificativo del Comune di Genova è D969.
L'acconto deve essere versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto:
- non è dovuto se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto stesso ovvero se ricade nella soglia di esenzione prevista;
- è dovuto in misura minore qualora ritenga di conseguire un reddito imponibile inferiore a quello di commisurazione dell’acconto.
Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
È trattenuto mensilmente in un numero massimo di 9 rate da marzo a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Saldo
È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno, qualora superi la soglia di esenzione prevista, l’aliquota deliberata e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; è indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce.
Il versamento è effettuato tramite modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- Codice tributo 3844 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo"
- Codice tributo 3846 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo"
- Codice tributo 3848 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"
Il codice identificativo del Comune di Genova è D969.
Il saldo deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
A partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, è trattenuto mensilmente in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Riferimenti normativi
● Decreto legislativo 360 del 28 Settembre1998
● Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007
● Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007
● Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007