Avviso: da giugno è possibile accedere al portale Tourist Tax anche attraverso le credenziali SPID. Scarica la guida
L'Imposta di soggiorno (IDS) è un’imposta applicata a tutti coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale.
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire l'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Genova con Delibera del Consiglio Comunale del 7 Febbraio 2012 ha istituito l’Imposta di soggiorno e approvato il relativo Regolamento in vigore dal 1° Marzo 2012, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 Marzo 2021.
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Il soggetto passivo corrisponde l’Imposta di soggiorno al gestore della struttura, che rilascia quietanza delle somme riscosse.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è loro graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della classificazione. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla Legge Regionale sul turismo (L.R. 32/2014). In funzione del tipo e della categoria della struttura l’Amministrazione ha adottato queste tariffe:
Tipologia di strutture | Costo al giorno in € |
---|---|
Campeggio da 1 a 3 stelle, Villaggi turistici da 1 a 3 stelle, Mini aree di sosta e aree di sosta | 0,5 |
Alberghi da 1 a 3 stelle, Alberghi da 1 a 3 stelle, Condhotel da 1 a 3 stelle, Casa per ferie, Ostelli Affitacamere, Bed & Breakfast, Case e appartamenti per vacanze, Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT), Agriturismi, Campeggi fino a 4 stelle, Villaggi Turistici fino a 4 stelle, Marina Resort |
1,5 |
Alberghi e Condhotel a 4 stelle | 3 |
Alberghi e Condhotel a 5 stelle | 4,5 |
Le tariffe sovrastanti sono da intendere per persona e devono essere moltiplicate per il numero di pernottamenti, fino a un massimo di 8 consecutivi. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 8, dal 9° in avanti non è dovuta l’imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". In alternativa, i gestori della struttura potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
-
il minore fino al quattordicesimo anno di età;
-
la persona disabile la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
-
il soggetto appartenente a Forze o Corpi di Polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
-
lo studente universitario, di età non superiore ai 26 anni, iscritto all'Università di Genova;
-
il volontario che offre il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Metropolitane e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della Pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
-
chi si sottopone a cure presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;
-
chi assiste degenti ricoverati in strutture sanitarie sul territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente.
Il Comune di Genova mette a disposizione delle strutture ricettive un software di gestione che consente l’inserimento e l’invio online dei dati, sia trimestrali che annuali relativi, dell’Imposta di soggiorno. Tale portale si chiama TouristTax ed è possibile raggiungerlo attraverso il seguente link, con le apposite credenziali di accesso: https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTaxFO/?c=D969
I gestori delle strutture ricettive devono accreditarsi presso il portale TouristTax, registrandosi sul sito, (utilizzando browser Chrome o Mozilla). Una volta avvenuta la registrazione seguirà un’email di risposta con le credenziali di accesso da utilizzare per entrare nel portale.
Una volta eseguita la registrazione, i gestori delle strutture ricettive devono versare al Comune di Genova l’Imposta di soggiorno effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre. Inoltre i gestori hanno l’obbligo di conservare la documentazione e le autodichiarazioni dei propri ospiti per un lasso temporale di cinque anni successivi al soggiorno, anche per eventuali controlli a campione che l’Amministrazione si riserva di effettuare.
I gestori delle strutture ricettive sono i soggetti responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno (D.L.n.34/2020 convertito in L.n.77/2020) e sono tenuti a compilare e trasmettere la comunicazione e il versamento entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:
- entro il 15 aprile per il I trimestre
- entro il 15 luglio per il II trimestre
- entro il 15 ottobre per il III trimestre
- entro il 15 gennaio per il IV trimestre.
Il versamento dell’Imposta di soggiorno dovrà essere effettuato esclusivamente con il metodo del “PagoPA”, in attuazione all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 85/2005 e del D.L. 179/2012) che prevede l’obbligo di pagamento, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, unicamente tramite la piattaforma pagoPA, utilizzando il manuale esplicativo della procedura scaricabile sul sito e il video tutorial al link: https://www.youtube.com/watch?v=xDa1bO-cJxI
La dichiarazione deve essere compilata anche se nel trimestre di riferimento non si è verificato alcun pernottamento, pertanto sarà sufficiente entrare nel portale e salvare la dichiarazione a 0 (zero).
Il Comune di Genova, con Deliberazione della Giunta comunale del 31 Maggio 2017, ha stipulato un accordo tra il Comune e la piattaforma Airbnb relativo all’applicazione, registrazione e versamento dell’Imposta di soggiorno. L’accordo, operativo dal 1° Agosto del 2017, contribuisce a semplificare gli adempimenti degli Host del Comune di Genova e, nel contempo, agevola le loro operazioni di applicazione e riversamento dell’Imposta. Il seguente accordo, uno dei primi siglati in Italia, prevede, infatti, che Airbnb riscuota l’Imposta di soggiorno al momento delle nuove prenotazioni e la invii direttamente al Comune su base trimestrale. Alle strutture ricettive rimane così come unico adempimento solo quello di effettuare la dichiarazione dei pernottamenti da eseguire in apposita sezione del portale TouristTax e di conservare tutti i documenti relativi all’imposta.
Si informano le strutture ricettive, inoltre, che la Regione Liguria ha emanato la Circolare di applicazione delle “Disposizioni attuative per l’attribuzione e la pubblicazione dei codici CITR e CITRA”. A seguito di tale disposizione la Regione ha rilasciato ai titolari delle strutture ricettive nonché ai locatori di Appartamenti Ammobiliati ad uso Turistico (AAUT) i codici identificativi turistici regionali CITR (univoco per ogni struttura ricettiva) e CITRA (univoco per ogni AAUT). I codici devono essere pubblicati a cura dei titolari, dei locatori, nonché delle agenzie immobiliari nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta. Tutte le informazioni nonché le disposizioni attuative sono disponibili nelle pagine Internet del sito della Regione Liguria dedicate agli AAUT, è possibile accedere alle pagine mediante il seguente link: Regione Liguria - appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Si ricorda che è prevista una sanzione da € 500 a € 3.000 per i titolari di strutture ricettive e locatori di AAUT che non pubblicano i codici CITR o CITRA o li pubblicano inesatti o inesistenti.
- Regolamento dell’Imposta Comunale di soggiorno nella Città di Genova
- Deliberazione approvata dal Consiglio Comunale del 30 Marzo 2021 DCC-2021-27 “Modifiche al Regolamento dell’Imposta di soggiorno”
- Legge Regionale 12 Novembre 2014, n. 32 “Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”
- Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”