Demografici Autentica di firme e copie di documenti

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Una copia, quando autenticata, può essere prodotta al posto del documento orginale: attesta la conformità di una copia all'originale e può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o possiede l'originale o a cui la copia deve essere presentata.
Si può anche ottenere l'autenticazione da notai, cancellieri, segretari comunali o altri funzionari incaricati dal Sindaco, presentando l'originale del documento.


L'autenticazione, esibendo originale e fotocopia, può essere richiesta agli uffici anagrafici di Corso Torino o ai Municipi presentandosi con originale e fotocopia. Non c'è obbligo del deposito del documento.
L'autenticazione avrà un costo secondo l'uso per cui è richiesta.
Il cittadino con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, può dichiarare che una copia di un atto o di un documento conservato, o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, è conforme all'originale e può essere presentata direttamente all'Ufficio richiedente o inviata insieme a una copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

E' l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 
L'autenticazione di firma viene effettuata solo su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (D.P.R. 445/2000).
L'autenticazione su tali atti non può invece essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti pubblici servizi. In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:

apposizione della firma davanti al dipendente addetto

allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax)

Ultimo aggiornamento: 13/07/2020