Una copia, quando autenticata, può essere prodotta al posto del documento orginale: attesta la conformità di una copia all'originale e può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o possiede l'originale o a cui la copia deve essere presentata.
Si può anche ottenere l'autenticazione da notai, cancellieri, segretari comunali o altri funzionari incaricati dal Sindaco, presentando l'originale del documento.
L'autenticazione, esibendo originale e fotocopia, può essere richiesta agli uffici anagrafici di Corso Torino o ai Municipi presentandosi con originale e fotocopia. Non c'è obbligo del deposito del documento.
L'autenticazione avrà un costo secondo l'uso per cui è richiesta.
Il cittadino con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, può dichiarare che una copia di un atto o di un documento conservato, o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, è conforme all'originale e può essere presentata direttamente all'Ufficio richiedente o inviata insieme a una copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.
E' l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
L'autenticazione di firma viene effettuata solo su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati che consentono di utilizzare gli strumenti di semplificazione (D.P.R. 445/2000).
L'autenticazione su tali atti non può invece essere richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori o esercenti pubblici servizi. In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:
apposizione della firma davanti al dipendente addetto
allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax)