
La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori, un procuratore speciale, un medico, un’ostetrica o da un’altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata.
La dichiarazione può essere resa:
entro 3 giorni dalla nascita alla Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto l'evento;
entro 10 giorni dalla nascita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune o Municipi in cui è avvenuto l'evento o al Comune o delegazione di residenza dei genitori.
Nel caso in cui gli stessi risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione può essere resa, secondo il preventivo accordo tra essi, in uno dei due Comuni, ma l'iscrizione anagrafica sarà registrata presso il Comune di residenza della madre.
Nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all'estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre.
Attribuzione del nome e del cognome
Il nome da imporsi al neonato deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati.
E’ possibile, al momento della dichiarazione di nascita, attribuire anche il cognome materno posponendolo al cognome paterno.
Riconoscimento di nascituro
Per effettuare il riconoscimento prima della nascita dei figli nati fuori dal matrimonio, dovranno essere presenti entrambi i futuri genitori per rendere la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Gli interessati dovranno essere muniti di valido documento di identità e certificato medico attestante le generalità complete della futura madre e le setttimane o i mesi di gravidanza. Effetuato il riconoscimento del nascituro,la paternità e la maternità saranno già riconosciute al momento della nascita e ciò semplificherà la successiva dichiarazione di nascita, non essendo più necessaria la presenza di entrambi i genitori.
Iscrizioni e trascrizioni nei registri di nascita
Sono trascritti nei registri dello stato civile:
- atti di nascita di italiani nati all'estero, trasmessi da Consolati o Ambasciate italiane (d'ufficio o a richiesta di parte)
- decreti per cambiamento di nome o cognome (a richiesta di parte)
- sentenze di rettifica di nome o di sesso (d'ufficio o a richiesta di parte)
- sentenze straniere
- riconoscimento paterno o materno (a richiesta di parte)
- atto di nascita a seguito adozione internazionale (a richiesta di parte)
- atti di nascita di cittadini italiani per decreto di concessione di cittadinanza (a richiesta di parte)
- decreti di adozione.
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