Urbanistica, Paesaggio e Geologia PRG 1959

Contenuto

IL PRIMO PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI GENOVA ESTESO ALL’INTERO TERRITORIO COMUNALE

Già nel 1945 il Comitato Nazionale di Liberazione promuove i primi studi per la revisione del Piano Regolatore Generale e con deliberazione della Giunta costituisce un comitato urbanistico, presieduto da Luigi Carlo Daneri, per la redazione del Piano.
Con deliberazione del Consiglio comunale dell’11 dicembre 1948 l’Amministrazione affida una consulenza per la revisione del PRG di Genova a Franco Albini, Eugenio Fuselli e Mario Pucci e con delibera n. 435 del 5 maggio 1953 il Consiglio Comunale approva il primo schema di viabilità della città.
Con il Decreto interministeriale n. 391 del’11 maggio 1954, Genova è inserita tra le grandi città che hanno l’obbligo di adottare un PRG, ai sensi della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, entro settembre del 1956 e con Circolare Ministero Dei Lavori Pubblici 7 Luglio 1954, n.2495 “Formazione dei Piani Regolatori Generali e Particolari - Istruzioni Ministeriali” viene ribadito che “col ritorno alla normalità e soprattutto in vista delle sempre più pressanti esigenze connesse all’incremento edilizio, per il quale il governo va predisponendo programmi e provvidenze di vasta portata - non è più ammissibile che i comuni, specie quelli più importanti, differiscano ulteriormente la formazione del proprio piano regolatore secondo i dettami della legge urbanistica.
In relazione all’urgenza che ne deriva, non è da prevedere una ulteriore dilazione del termine già prorogato, ed è necessario pertanto che i comuni, rendendosi conto della situazione suaccennata, affrontino senz’altro lo studio dei piani in oggetto, adottando, nel più breve termine, i provvedimenti concretati per la progettazione, adozione ed istruttoria dei piani stessi. Ciò costituisce, ormai, un preciso obbligo per quei comuni che sono stati inclusi nell’elenco approvato con decreto interministeriale 11-5-1954 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 successivo, n.120), ai sensi dell’art.8 della legge urbanistica.
Successivamente, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 700 del 1 agosto 1955, approva il secondo schema di viabilità.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 362 del 29 marzo 1956, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento n. 1168 del 23 maggio 1956, il Comune ha adottato il progetto relativo al Piano Regolatore Generale della Città di Genova, redatto dalla Ripartizione Piani Regolatori del Comune, diretta dall’ing. Mario Braccialini, con la consulenza del Comitato urbanistico formato da Aldo Assereto, Eugenio Fuselli,  Mario Labò, Camillo Manzitti e Giovanni Romano (dal 15 dicembre 1945), coadiuvato dagli architetti G. Zappa, A. Sartori e F. Surace e, per la parte viaria, dagli esperti architetti Franco Albini, Eugenio Fuselli e Mario Pucci.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 461 del 24 marzo 1958 decide sulle osservazioni presentate in sede di pubblicazioni del Piano Regolatore Generale della Città, e approva le modifiche apportate al Piano in accoglimento di alcune di tali osservazioni.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1959 viene approvato il Piano Regolatore Generale della Città (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1960).

Elaborato dal 1951 al 1959 il primo Piano Regolatore Generale della Città di Genova esteso all’intero territorio comunale, nasce già datato, viste le rapide dinamiche di sviluppo che si sono verificate dal dopoguerra nella città, e rispecchia la «cultura urbanistica» dei tempi, legata alla pesante ipoteca del regime immobiliare, che piega ai suoi interessi ogni diversa esigenza, confermando molte indicazioni dei piani degli anni Trenta.
È un piano molto preciso dal punto di vista tecnico, con una previsione insediativa di oltre due milioni di abitanti, approfondisce e delinea viabilità, zonizzazione e servizi. Il contesto normativo e disciplinare nel quale si forma il Piano, è regolato dalla Legge Urbanistica Nazionale del 17 agosto 1942, n. 1150 ma gli obiettivi principali sono protesi alla massima espansione sia della rete infrastrutturale che delle aree residenziali e produttive.
Il Piano non riprende i piani di ampliamento ottocenteschi che legano rigidamente l’espansione urbanistica alla maglia stradale, ma fa uso dell’azzonamento e del regolamento edilizio con elevati indici di edificabilità.
Nei riguardi della fabbricabilità, il Piano ha previsto le seguenti suddivisioni:

Zona estensiva - comprende tre gradi di fabbricabilità i cui indici sono 1,50; 2,00; 2,50

Zona semintensiva - comprende 3 gradi di fabbricabilità, i cui indici sono: 4; 5; 8,50

Zona intensiva - comprende un grado di fabbricabilità, con indice 14 e le zone che resteranno soggette al regolamento edilizio approvato con decreto del Sindaco n. 199 del 28 gennaio 1952

Zone verdi - comprendono le seguenti categorie:

  • boschi (con indice di fabbricabilità 0,30)
  • zone seminative (con indice di fabbricabilità 0,80)
  • zone miste (coltivate e abitazioni), indice di fabbricabilità 1,60
  • gerbido (con indice di fabbricabilità 1,60)
  • zone verdi pubbliche
  • zone verdi private (con indice di fabbricabilità 0,30)

La viabilità prevista dal Piano comprende le comunicazioni con le Provincie e le Regioni limitrofe, la circolazione centrale e periferica, nonché l’alimentazione allo sviluppo edilizio.

Per la Viabilità principale urbana (quadro della grande viabilità di scorrimento longitudinale) viene individuato:

  1. attraversamento litoraneo e marginale alla zona portuale
  2. attraversamento mediano
  3. attraversamento superiore

Inoltre nel Piano vengono evidenziate: Viabilità orientale del Bisagno verso Nervi, Viabilità occidentale, Viabilità lungo la Valle del Bisagno e Viabilità lungo la Valle del Polcevera.
Per Servizi generali, si legge: “In base alla Legge Urbanistica del 1942 il Piano Regolatore Generale deve prevedere (art. 7 Cap. III), fra l’altro, le aree da riservare a sede della Casa Comunale, alle costruzioni di scuole, di chiese, ad opere ed impianti di interesse pubblico generale.
In conseguenza della suddetta Legge, applicando i concetti e le formule per il dimensionamento dei servizi è stata precisata la quantità e l’ubicazione degli stessi non in funzione della prevista popolazione raggiungibile dalla Città con la saturazione delle nuove aree fabbricabili ma per lo sviluppo che potrà avvenire entro un sessantennio. … omissis … Il calcolo dei servizi è stato eseguito applicando le seguenti formule ricavate da uno studio dell’arch. E. Tedeschi pubblicato sulla rivista «Metron n. 17» …. omissis …”. Il testo di Tedeschi, cui fa riferimento il pianificatore, si poneva l’obiettivo di «stabilire un nesso quanto più possibile concreto ed esatto tra dimensione dell’abitato e dimensione dei servizi.».
Il carattere distintivo del contributo è quello di introdurre nel dimensionamento, oltre ad elementi di tipo statistico, il «coefficiente di utilizzazione del servizio da parte della popolazione» e la «dimensione funzionale o economica dell’impianto» per arrivare così a definire il numero e l’ubicazione dei servizi, il loro raggio di influenza e la densità edilizia delle aree servite da ciascun servizio, evidenziando, nel caso del PRG di Genova, i primi ternativi istituzionali per definire quantità e rapporti da rispettare nella progettazione urbanistica e superare con norme pratiche l’indeterminatezza della legge urbanistica nazionale.
Il Piano pur estendendosi, per la prima volta, a tutta la “Grande Genova” non delinea nessuna idea di città, ricercando esclusivamente continuità con le aree di espansione, collegandole con sistemi infrastrutturali non sempre all’altezza dei carichi urbanistici previsti.
A tal proposito la Commissione Astengo, incaricata nel 1963 dall’Amministrazione per la revisione e l’aggiornamento del PRG, approvato solo quattro anni prima, afferma che, se saranno realizzate tutte le volumetrie consentite, la città potrà ospitare da 6 a 8 milioni di abitanti, evidenziando in tal modo l’errore di valutazione del PRG che indicava tale previsione in 2.300.000 abitanti.
“La misura limite dell’aberrazione, cui può giungere questo tipo di meccanismo concettuale, può esser data dal piano regolatore di Genova, regolarmente approvato nel 1959, le cui aree residenziali sarebbero in grado, per estensione e volume costruibile, di garantire una ricettività di 7,5 milioni di abitanti, contro gli 850.000 attuali, senza corrispettive previsioni di aree per le attività produttive e per i servizi e senza, soprattutto, alcun fondamento su attendibili ipotesi di sviluppo economico e demografico.”

 

Piano Regolatore Generale “Decreti, regolamenti, relazioni del Piano Regolatore Generale e dei Piani Regolatori confermati”

 

Testo Unico del Regolamento Edilizio Decreto del Sindaco in data 28 gennaio 1952 n. 199

 

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024