Ambiente: al via la nuova fase di contenimento delle emissioni causate dal traffico

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04/08/2025
mappa ordinanza

Per ridurre l'inquinamento atmosferico, limitazione della circolazione per alcune tipologie di autoveicoli (e motoveicoli) e spegnimento motori dei bus ai capilinea

Manuela D'Angelo

Al via la nuova fase di contenimento delle emissioni dovute al traffico, per ridurre l’inquinamento atmosferico nel Comune di Genova. Si tratta di una serie di modifiche alle deroghe già presenti nella prima ordinanza, necessarie per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese e per mantenere l’obiettivo principale della tutela della qualità dell’aria.

 

Per questi motivi la sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e dell’assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Emilio Robotti, ha firmato una nuova ordinanza che prevede su tutto il territorio comunale:

  • Lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea
  • Lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico

Numerose le modifiche alle deroghe già presenti nella prima ordinanza. Non cambiano le aree di intervento, ma cambia la tipologia di veicolo a cui viene permesso o interdetto il passaggio. Di seguito le misure specifiche di Area 1 (tutto il centro di Genova) e Area 2 (il resto del territorio comunale).

TUTTI I PROVVEDIMENTI DELL'ORDINANZA ANTI SMOG

A partire dal 30 giugno:

 

1) Divieto di circolazione nell’AREA 1 (area centrale del Comune di Genova, già precedentemente normata, di cui è disponibile la planimetria sul sito del Comune) nella fascia oraria dalle 7 alle 19 di tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

-autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

-autoveicoli privati ad alimentazione a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 4

-ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

-ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 2

-veicoli commerciali ad alimentazione a benzina N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

-veicoli commerciali ad alimentazione a gasolio N1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 4

Divieto di circolazione nell’AREA 2 (corrispondente al restante territorio comunale) nella fascia oraria dalle 7 alle 19 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

-autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1

-autoveicoli privati ad alimentazione a gasolio M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 2

-ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 0

-ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1

Sono esclusi dai divieti di circolazione i seguenti veicoli e categorie, a condizione che la circolazione sia strettamente legata alle finalità dichiarate dimostrate con idonea documentazione o autodichiarazione:

1. Veicoli a trazione elettrica o a emissioni nulle.

2. Veicoli alimentati a metano, GPL o ibridi (anche a doppia alimentazione).

3. Veicoli destinati al servizio pubblico di trasporto di persone o cose, inclusi i taxi e i veicoli a noleggio con conducente (NCC), sia quando si trovino in regolare servizio sia durante gli spostamenti necessari per raggiungere o lasciare il luogo di svolgimento del servizio.

4. Veicoli intestati a enti pubblici o a imprese che svolgono servizi pubblici essenziali (es. raccolta rifiuti, trasporto pubblico, gestione impianti, cattura animali, ecc.), nonché veicoli, anche di proprietà privata, utilizzati da imprese incaricate di lavori pubblici o su sottoservizi, purché muniti di documentazione dell’ente committente, titolo di occupazione suolo o dichiarazione del datore di lavoro attestante l’utilizzo per fini istituzionali.

5. Veicoli impiegati per interventi di emergenza o assistenza su impianti tecnologici o di comunicazione.

6. Veicoli al servizio di persone con disabilità, ivi compresi quelli privati, muniti di contrassegno CUDE o equipollente, nonché i veicoli di associazioni ETS o imprese sociali o associazioni di volontariato che trasportano disabili.

7. Veicoli utilizzati da artigiani o tecnici per interventi urgenti e indifferibili, muniti di certificazione della Camera di Commercio o dichiarazione aziendale.

8. Veicoli utilizzati da medici, infermieri, ostetriche, veterinari in servizio domiciliare o ambulatoriale, muniti di tesserino professionale e dichiarazione dell’Ordine o del datore di lavoro. Sono altresì ammessi i veicoli utilizzati per il trasporto di pazienti sottoposti a terapie o esami, anche se la persona non è a bordo, purché muniti di idonea documentazione medica, prenotazione o autodichiarazione.

 

Sono inoltre esclusi i veicoli diretti o provenienti da strutture sanitarie per esigenze urgenti, i veicoli utilizzati dai donatori di sangue nel tragitto tra domicilio e centro trasfusionale, con documentazione dell’appuntamento, e quelli impiegati per il rifornimento urgente di medicinali.

9. Veicoli destinati al trasporto di pasti per mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo o comunità.

10. Veicoli utilizzati per la partecipazione a cerimonie civili o religiose (es. matrimoni, funerali), muniti di invito o autodichiarazione, nonché i veicoli delle pompe funebri e del personale di servizio. Sono altresì ammessi i veicoli al seguito di manifestazioni autorizzate, a prescindere dalla natura dell’evento, purché muniti di documentazione rilasciata dagli organizzatori o dal Comune.

11. Veicoli di residenti fuori regione o all’estero muniti di prenotazione alberghiera nel Comune, limitatamente al tragitto di arrivo e partenza.

12. Veicoli di commercianti su area pubblica (es. mercati comunali), limitatamente al tragitto più breve tra il domicilio/garage e i luoghi di lavoro, nonché i veicoli di operatori economici partecipanti a mercati, fiere o eventi autorizzati.

13. Veicoli impiegati in traslochi, muniti di titolo autorizzativo. In caso di trasloco effettuato con veicoli privati, è richiesta autodichiarazione del conducente contenente luogo e orario dell’attività, corredata da idonea documentazione.

14. Veicoli storici iscritti nei registri ufficiali (ASI, FMI, ecc.) o in attesa di certificazione con domanda presentata.

15. Veicoli con targa prova, utilizzati per finalità connesse all’attività di autoriparazione o vendita.

16. Veicoli diretti a revisione o riparazione presso centri autorizzati, limitatamente al giorno della prenotazione e al tragitto più breve, documentabile con idonea documentazione.

17. Veicoli omologati Euro 4, con almeno cinque posti, appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico. L’esenzione è subordinata alla presentazione della certificazione ISEE e opera esclusivamente se a bordo del veicolo sono presenti i tre figli. È inoltre richiesta idonea documentazione attestante il numero dei figli fiscalmente a carico e la situazione economica del nucleo familiare. 18. Veicoli il cui proprietario possa dimostrare di aver finalizzato l’acquisto di un veicolo non soggetto alle restrizioni della presente ordinanza, in attesa della consegna da parte del concessionario.

19. Veicoli imbarcati o destinati all’imbarco su traghetti, muniti di documentazione di viaggio.

20. Veicoli in modalità car-pooling, ovvero: - almeno 3 persone a bordo per veicoli con 4 o più posti; - almeno 2 persone a bordo per veicoli a 2 o 3 posti.

21. Veicoli adibiti a trasporto scolastico (scuolabus pubblici o privati).

22. Veicoli utilizzati per l’ingresso o l’uscita da rimesse autorizzate, anche se si tratta di autocaravan. La circolazione è consentita esclusivamente nel tragitto più breve tra il luogo di rimessaggio e l’abitazione.

23. Veicoli delle Forze di Polizia e della Polizia Giudiziaria, compresi i veicoli privati utilizzati per fini istituzionali, purché muniti di preventiva autorizzazione del responsabile dell’ufficio competente. Sono inoltre ammessi i veicoli diplomatici muniti di targa CD o CC. (Nota: le categorie sopra indicate rientrano già nella deroga generale prevista per i veicoli intestati a enti pubblici di cui al punto 4; il presente punto ha funzione meramente chiarificatrice.)

24. Veicoli utilizzati per interventi di riparazione o assistenza a mezzi del trasporto pubblico, muniti di idonea documentazione comprovante l’intervento. 25. Veicoli dotati di attrezzature particolari (es. piattaforme aeree, bracci gru, mezzi per sollevamento, lavori aerei, trasporti eccezionali), muniti di documentazione attestante l’intervento o autorizzazione speciale.

Ultimo aggiornamento: 04/08/2025