Ambiente Bonifica dei siti contaminati

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Le procedure da applicare nel caso di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare un sito sono normate dal Titolo V del Decreto Legislativo 152/06.
In particolare al verificarsi di un evento, anche accidentale (come il caso di sversamento di gasolio durante le operazioni di carico di una cisterna), che sia potenzialmente in grado di contaminare una matrice ambientale (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) il responsabile dell'inquinamento deve provvedere a:
  • dare immediata comunicazione al Comune, alla Città Metropolitana, alla Regione ed al Prefetto
  • mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza
La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore (nonché del responsabile dell’evento e del proprietario del sito), le caratteristiche e l'ubicazione del sito interessato, la descrizione dell’evento, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi che si intendono eseguire. La comunicazione abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi stessi.
Si ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni configura la violazione di cui agli artt. 257 e 304 del D. Lgs 152/06 e sono sottoposte alle relative Sanzioni.
Gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza devono essere mirati a controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi.
La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Città Metropolitana entro quarantotto ore dalla prima comunicazione. Le CSC di riferimento, in base all’utilizzo del sito ed alla sua destinazione urbanistica, sono indicate nell’allegato 5 al Titolo V del D.lgs 152/06.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.
L’autocertificazione dovrà essere accompagnata da una relazione che descriva gli interventi e le verifiche svolti e che contenga tutte le informazioni necessarie per individuare la posizione del sito nel territorio comunale, nonché l’area interessata dall’evento, e copia degli eventuali certificati di smaltimento (nel caso si sia proceduto a rimuovere materiale potenzialmente contaminato) e dei certificati di laboratorio relativi alle verifiche svolte.

Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento è tenuto alla bonifica del sito presentando al Comune, alla Città Metropolitana, alla Regione ed all’ARPAL il relativo documento progettuale in base al procedimento amministrativo applicabile al caso:
Le stesse procedure possono essere, comunque, attivate su iniziativa dei soggetti interessati (ad esempio il proprietario dell’area) anche se non responsabili dell’evento.
Ultimo aggiornamento: 07/04/2020