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Se a seguito della visita ispettiva si è risultati senza il certificato di analisi dei fumi valido bisogna chiamare una ditta abilitata e farsi fare l’analisi e pagare gli oneri di visita (150,00€) come indicato sul verbale rilasciato

I risultati dell’analisi devono essere inviati entro 30 giorni dalla data dell’ispezione a: Cosertec srl: anomalie@cosertec.it  o il Comune di Genova: termici@comune.genova.it

Se  l’analisi dei fumi non perverrà nei 30 giorni verrà elevata una sanzione da 1000,00 euro ai sensi del Regolamento Regionale n.1 del 21/2/18 art. 21 comma 11.

Per il Comune di Genova la normativa di riferimento è il Regolamento Regionale n. 1/2018 (Reg. Liguria) e ss.mm.ii., in particolare gli allegati H ed I per quanto riguarda la cadenza dei controlli.

 

Per impianti del tipo da lei descritto, tra i 10 e i 100 kW di P, la norma prevede l'esecuzione, da parte di ditta di manutenzione abilitata, del Rapporto di efficienza energetica dell'impianto e contestuale versamento del bollino (pari a 24 € se <35 kW):

  • ogni 4 anni se la caldaia ha meno di 15 anni,
  • ogni 2 se la caldaia ha più di 15 anni.

 

Per quanto riguarda la manutenzione, l'art. 16 c. 1 del Reg. Regionale 1/2018, recita " Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall’articolo 7 del D.P.R. 74/2013."

E ancora: "L’installatore o il manutentore è tenuto: a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell’ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  1. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose
  2. la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate 
  3. a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto;" Quindi la frequenza della manutenzione è demandata alla ditta di manutenzione.

L’ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipologia degli impianti ed è indicato nell’allegato I del Reg. Regionale n. 1/2018. Per impianti con potenza compresa tra 35 e 100 kW il contributo è pari a 46 €.
 

Il bollino non è più cartaceo bensì "virtuale" dal 2016. Può verificare che effettivamente la ditta abbia corrisposto il bollino all’Autorità competente, e quindi caricato e trasmesso il Rapporto di efficienza energetica attraverso la piattaforma CAITEL, andando sul sito della Regione "Ambiente in Liguria"/catasto impianti/consultazione. In questa sezione le verranno richiesti il cod. fiscale del responsabile dell'impianto in oggetto e il relativo codice CAITEL (per il comune di Genova inizia 07D9690000...). Se tale codice non fosse riportato sul libretto di manutenzione impianto può richiederlo alla sua ditta di manutenzione.
Qui di seguito il link.

http://caitelpub.regione.liguria.it/consultazione/search.aspx?_ga=2.18277690.2008811355.1598256332-140957063.1583741645

Nel suo caso la potenza dei due impianti va sommata e corrisponde quindi a 48 kW. In base alla tabella indicata nell’allegato I del Reg. Regionale n. 1/2018, per impianti con potenza compresa tra 35 e 100 kW il contributo è pari a 46,00 €.
Per quanto riguarda la cadenza dei controlli si guarda alla caldaia con data di installazione più vecchia.

Sì è necessario. Fintanto che non verrà data comunicazione formale la scheda dell’impianto rimarrà attiva, e quindi soggetta ai controlli previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018.
Si può dare comunicazione inviando una mail agli indirizzi dell’Ufficio Impianti Termici, inviando il modulo di dismissione impianto compilato (allegato E) unitamente ai seguenti allegati:
-copia del documento di identità del responsabile dell’impianto
-dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato (su carta intestata, con timbro e firma della ditta).
In assenza degli allegati richiesti, la comunicazione non può essere presa in carico.

Sì è necessario. Fintanto che non verrà data comunicazione formale la scheda dell’impianto rimarrà attiva, e quindi soggetta ai controlli previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018.
Si può dare comunicazione inviando una mail agli indirizzi dell’Ufficio Impianti Termici, inviando il modulo di dismissione impianto compilato (allegato E) unitamente ai seguenti allegati:
- copia del documento di identità del responsabile dell’impianto
- documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a sospendere il servizio (l’ultima bolletta di chiusura del gas).
In assenza degli allegati richiesti, la comunicazione non può essere presa in carico.

Buongiorno, come da sua richiesta in merito alla necessità di far redigere o meno il rapporto di efficienza energetico (+versamento del bollino) per le pompe di calore (impianti di condizionamento), le confermo che questo è necessario solo per impianti di cdz con potenza pari o superiore a 12 kW, come si evince dall'allegato H "Cadenza dei rapporti di efficienza energetica e trasmissione dei rapporti" del Regolamento Regionale della Liguria n. 1/2018.
Negli impianti di condizionamento la potenza di riferimento è quella della sola macchina esterna. Nel suo caso, come mi diceva, questa non raggiunge i 12 kW, quindi non è necessaria la redazione del rapporto di efficienza energetico, né il versamento del bollino.
Rimane comunque necessario far eseguire la manutenzione periodica come indicato dal costruttore nel libretto di manutenzione.

Tenga conto che nel caso un domani dovesse installare più macchine (appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, riconducibili allo stesso civico o alla stesa struttura) la potenza delle singole macchine andrebbe sommata.
Ad esempio, una struttura con 10 pompe di calore da 3 kW ciascuna ricade, a livello normativo, negli impianti con potenza pari a 30 kW.

Buongiorno, se la caldaia supera la potenza di 5 kW individuali è considerata impianto termico e quindi deve essere dotata del libretto di impianto ed è soggetta agli interventi di controllo e manutenzione, eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni. Al momento però, gli impianti a biomasse sono esentati dall'obbligo di rilascio del rapporto di efficienza energetica, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014,il quale prevede “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, e come da indicazioni fornite dal MI.S.E. mediante  le FAQ pubblicate il 12/02/2015, al p.to 7 – Controlli di efficienza energetica. Permane la necessità di far eseguire da ditta abilitata l'attività di manutenzione prevista per quella tipologia di apparecchio.
Ovviamente anche l'istallazione dovrà essere conforme alla norma e svolta da tecnico qualificato.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2024