Ambiente Animali critici

Contenuto

L’Ufficio Animali attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di animali critici presenti nel territorio comunale per formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare/contrastare tali popolazioni, sia per diminuire l’inquinamento ambientale dovuto all’utilizzo di biocidi, sia per tutelare gli animali non bersaglio degli stessi. Ricordando in primis il servizio apposito di rimozione carcasse sul territorio genovese, si elencano le attività svolte con riferimento alla legislazione vigente nonché ai doveri del cittadino e dell’Amministrazione Comunale, ai riferimenti normativi ed alle competenze in merito ai seguenti animali critici presenti sul territorio genovese: ratti, colombi, blatte, cimici da letto e altri infestanti, vespe e calabroni, zanzare, zecche.

 

Rimozione carcasse

E’ prevista la rimozione di carcasse di animali critici urbani (quali ratti, piccioni, ecc.) per la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica nonchè per il ripristino delle situazioni di degrado urbano: la Direzione Ambiente ha affidato la rimozione e la termodistruzione alla ditta specializzata ECO-VER SRL. E’ possibile segnalare (in orari di ufficio abituali) la presenza di carcasse ai seguenti recapiti: soa@eco-ver.it oppure telefonicamente al 010.8353513, fornendo precise indicazioni sulle dimensioni e sulla tipologia dell’animale da rimuovere, sulla via ed il numero di civico all'altezza del quale l'animale si trova (o, in alternativa, un elemento identificativo del luogo della pubblica via quale un cartello, un cestino, una panchina, ecc.) nonché le proprie generalità ed il proprio numero telefonico, che sarà utilizzato dall’operatore addetto alla rimozione esclusivamente nel caso in cui non trovasse la carcassa da rimuovere.

Sono esclusi dal Servizio gli animali d'affezione (carcassa di gatti o cani): il servizio di competenza ASL3 Sanità Animale avviene tramite ditta Ecoeridania e al numero 010.0017534 direttamente ogni singolo cittadino può far segnalazione.

Sono altresì esclusi i ritiri della carcasse di cinghiali: nel caso di rinvenimento sul territorio pubblico comunale si suggerisce di contattare ASL3 Sanità Animale ai numeri presenti sui siti istituzionali o al centralino 010.84911, in quanto la Struttura Sanitaria ha attivato una convenzione con ditta esterna finalizzata al ritiro delle carcasse e successivo smaltimento tramite termodistruzione.

Al di fuori degli orari d’ufficio e nei giorni festivi, si può contattare il centro operativo dei Vigili Urbani (telefonando al numero 010.5570 oppure tramite mail inviata a vigilanza@comune.genova.it) per un intervento d’urgenza che deve, però, essere giustificato da un'effettiva e grave causa d’igiene pubblica o dalla presenza di carcasse di grossi animali incidentati che impediscano la circolazione veicolare.

 

Ratti

L’ufficio Animali, tramite un accordo pluriennale con AMIU Bonifiche, si occupa anche della gestione di campagne di derattizzazione al fine di gestire e contenere le popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale, come previsto dall’art. 46 (Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n. 6 del 08/03/2011). Lo stesso articolo, dopo aver ricordato: “E’ fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio”, precisa i compiti dei cittadini:

“I privati proprietari di immobili hanno l’obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat - proofing quali:

  • posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione
  • buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura
  • pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze

E’ fatto obbligo ai privati di procedere nell’arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle esche poste all’interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici.”

 

Colombi

L’art. 45 (Popolazioni di Columba Livia Var. domestica) del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città (C.C. n.6 del 8/03/2011) ricorda al privato cittadino: “E’ vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

  • pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche
  • interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali”.

L’eventuale installazione di dissuasori ricade nell'ambito di interventi manutentivi a carico del privato (Amministrazioni o possesori immobili) o del proprietario del bene pubblico o detentore dello stesso (Municipio, Aster, altri Enti Pubblici). L’Ufficio Animali, al fine di contenere il numero dei volatili presenti sul territorio comunale, ha in essere un protocollo di sterilizzazione delle colonie di colombo attraverso il quale viene distribuito mangime antifecondativo mediamente in 25 punti della città.

 

Blatte, Cimici da letto e altri infestanti

L’art. 46 (Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche) del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città (C.C. n.6 del 8/03/2011) ricorda al privato: “E’ fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati” Blatte e cimici sono considerati “altri infestanti” ma nei confronti di tali specie le disinfestazioni non sono mai risolutive e, di norma, si sconsigliano, dati gli effetti negativi che le stesse hanno nei confronti della salute umana (bambini in primis) e di altre specie di animali non nocive. Per ridurre il rischio è sufficiente una buona manutenzione delle aree e buone condizioni igieniche.

 

Vespe e calabroni

L’art. 46 (Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche) del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città (C.C. n.6 del 8/03/2011) ricorda al privato: “E’ fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati” Nel caso in cui tali animali siano presenti sul suolo pubblico, l’intervento di disinfestazione (a carico della civica amministrazione) dovrà essere richiesto mediante segnalazione all’Ufficio Animali, indicando riferimenti precisi nonchè il numero dei civici adiacenti al luogo ove effettuare l'intervento.

 

Zanzare

L’art. 46 (Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011) afferma: ”Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e a pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole ed i piccoli contenitori di acqua stagnante. E’ obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti" .

 

Zecche

L’art. 46 (Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche) del “Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011) riporta: “E’ fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati”. L’art. 55 del civico Regolamento per l’Igiene del Suolo e dell’Abitato, riporta invece: “… omissis … Le abitazioni urbane e rurali, i ricoveri di qualsiasi genere anche temporanei devono essere tenuti costantemente ed in ogni loro parte, all'esterno ed all'interno in buon stato di manutenzione e di pulizia. Le responsabilità saranno stabilite in base alle norme del Codice Civile. … omissis…” Si ricorda che le zecche sono considerate “altri infestanti” ma nei confronti di tali specie le disinfestazioni non sono mai risolutive e, di norma, si sconsigliano, dati gli effetti negativi che le stesse hanno nei confronti della salute umana (bambini in primis) e di altre specie di animali non nocive. Per ridurre il rischio è sufficiente una buona manutenzione delle aree incolte (sfalcio d’erba, eliminazione arbusti) anche se resta problematico risalire al luogo esatto in cui la zecca si trova.

Ufficio di riferimento: 
Allegati
Ultimo aggiornamento: 04/11/2022