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Ai sensi del Capo VI bis “Tutela dell’Inquinamento Elettromagnetico” della Legge Regionale 18/1999 e s.m.i. ed in particolare dell’art.72 novies “Controlli”, i Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla citata legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della Legge Regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure). In caso di accertato superamento dei limiti, le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.
Ai sensi del Capo VI bis "Tutela dell’Inquinamento Elettromagnetico" della Legge Regionale 18/1999 e s.m.i. ed in particolare dell’art.72 decies “Piani di risanamento”, in caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti e nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti; la riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.
 

Come avviene il controllo

L'attività di controllo viene effettuata attraverso l'ARPAL (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che interviene mediante l'effettuazione di rilievi strumentali una volta che l'impianto è stato installato ed è in esercizio.
 
Ultimo aggiornamento: 24/11/2022