Elezioni Amministrative e Referendum Abrogativi Rendicontazione spese elettorali

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Nota di lettura: quelle che seguono sono indicazioni di massima. Si raccomanda di attenersi alla legislazione vigente e alle direttive dei competenti organi di controllo, ai quali rivolgere ogni richiesta di chiarimento.

 

Nomina del mandatario elettorale (candidati Sindaco – Consigliere Comunale)
Art. 7, comma 3, l. 515/1993; art. 13, comma 6, lett. a) l. 96/2012

 

Chi intende candidarsi alla carica di Sindaco o Consigliere Comunale può raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, la cui designazione va dichiarata per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
Il candidato non può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Deve nominare un mandatario elettorale anche il candidato che, pur avvalendosi esclusivamente di denaro proprio, spende oltre 2.500 Euro.
Chi invece si mantiene sotto la spesa di 2500 euro e spende solo denaro proprio non è tenuto alla nomina di un mandatario.


Per informazioni e modulistica,

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha sede presso la Corte d’Appello di Genova  
c/o Palazzo di Giustizia di Genova
piazza Portoria, 1
16121 Genova
Telefono: 010 – 56 93 008
https://www.corteappello.genova.it/Distretto/area_elettorale.aspx?pnl=3

 

Limiti di spesa (candidati Sindaco – Consigliere comunale – Partito, movimento, lista comunale)

 

Limiti di spesa del candidato Sindaco (art. 13, comma 3, l. 96/2012)
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. *
Cifra massima: € 250.000 + € 433.984 = € 683.984


Limiti di spesa del candidato Consigliere Comunale (art. 13, comma 4, l. 96/2012)
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra  fissa  di  euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.*
Cifra massima: € 25.000 + € 24.110 = € 49.110

 

Limiti di spesa del partito, movimento o lista che partecipa all'elezione (art. 13, comma 5, l. 96/2012)
Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il  numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.*
Cifra massima: € 482.205


*Iscritti nelle liste elettorali di Genova (dati aggiornati al 28/01/2022) n. 481.142 liste normali - n.952 lista aggiunta stranieri comunali – n. 24 lista aggiunta Aosta – n. 64 lista aggiunta Bolzano – n. 23 lista aggiunta Trento: totale 482.205


Bilanci preventivi e rendicontazioni

 

Presentazione bilancio preventivo dei candidati sindaco, liste e candidati consiglieri comunali e municipali.
Art. 30 della legge 81/1993; art. 18, comma 4, lettera g), del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale

Ai sensi dell’art. 30 della legge 81/1993 e dell’art.18, comma 4, lettera g) del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
Tale documento verrà reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune.


Presentazione rendiconto di spesa dei candidati sindaco, liste e candidati consiglieri comunali e municipali.
Art. 30 l. 81/1993; art. 27, comma 8 e art. 26 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale

Ai sensi dell’art. 30 della legge 81/93, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere consegnato per la pubblicazione in albo pretorio del Comune il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
(N.B. Per le modalità di pubblicazione in albo pretorio vedi le specifiche istruzioni)


La modulistica relativa agli adempimenti richiesti dalla l. 81/1993 è disponibile negli allegati


Presentazione di dichiarazione/rendiconto di spesa dei candidati sindaco e consiglieri comunali al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale e, se eletti, al Presidente del Consiglio Comunale.
Art. 7, comma 6, l. 515/1993; art. 13, comma 6, lett. a), l. 96/2012

Entro tre mesi dalla proclamazione, gli eletti sono tenuti a presentare la dichiarazione prevista dall’art. 7, comma 6, della legge 515/1993, così come modificato dall’art. 13, comma 6, lett. a), della legge 96/2012, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Anche i candidati eletti che hanno effettuato spese elettorali inferiori a euro 2.500, sono tenuti a presentare a Presidente Consiglio Comunale e Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il rendiconto spese previsto dal predetto art. 7, comma 6.

I candidati non eletti sono comunque tenuti a presentare dichiarazione/rendiconto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.


Per la modulistica relativa a tale adempimento consultare la pagina internet del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale https://www.corteappello.genova.it/Distretto/area_elettorale.aspx?pnl=3.


Presentazione della rendicontazione spese di partiti, movimenti, liste Comunali e Municipali
Art. 12, comma 1, l. 515/1993; art. 13, comma 6, lett. c), l. 96/2012

Oltre agli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute dalle liste imposti dalla legge 81/1993 (precedentemente descritti), occorre tenere presente che la legge 96/2012 estende l’obbligo di rendicontazione delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati anche alle elezioni amministrative.
In questo caso, quindi, anche soggetti collettivi che non hanno riferimenti in un partito o movimento politico presente a livello nazionale o locale, quali le liste civiche comunali e municipali, sono tenuti ad effettuare le relative rendicontazioni di spesa che, a norma dell’art. 13, comma 6, lett. c), della legge 96/2012, vanno comunicate alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all’Ufficio Elettorale centrale entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.

 

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Ultimo aggiornamento: 17/08/2022