Approfondimenti della normativa per i Pubblici Esercizi
Qual è la normativa più recente in materia di pubblici esercizi?
In esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regionale n.1 del 2.1.2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 24.2.2009 è stato approvato il Piano Comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che stabilisce i criteri in base ai quali è possibile il rilascio dell’autorizzazione. Il Piano è stato modificato con DCC 42/2012 e con DCC 14/2014.
Artigianato Alimentare, Laboratori di produzione
Quale è la definizione di impresa artigiana?
Ai sensi della L.R. 2.1.2003 n.3, è artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all’esercizio dell’impresa. All’artigiano che vende nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti esclusivamente i beni di produzione propria non si applica la normativa vigente sul commercio al dettaglio in sede fissa
Attività di ristorazione mense
Ho necessità di avere informazioni in merito alla procedura da seguire per iniziare un'attività di mensa riservata ad un pubblico limitato
L’ articolo 56 (Attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività) della L. R. n°1/2007 al comma 1, lettere d) ed e) statuisce che: 1. “Sono soggette a SCIA di cui all’articolo 18, commi 1 e 3 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; e) negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili”. Le attività di cui ai punti d) ed e) sono da considerarsi come attività di somministrazione limitate, rivolte verso i soli ospiti, frequentatori, dipendenti della struttura, effettuati da soggetti che per ragioni professionali svolgono attività di somministrazione. Tali attività possono essere svolte solo dopo avere presentato la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività di cui all' art. 56 del TUC; pertanto risulta opportuno seguire la procedura di cui all’articolo 18 e di conseguenza sono richiesti i requisiti morali previsti dall’art. 12 TUC e art.71 del d. leg.59/2010 del cui possesso deve darsi dichiarazione allegata alla SCIA Articolo 57 Attività non soggette ad autorizzazione comunale L’Articolo 57 (Attività non soggette ad autorizzazione comunale) della L. R. n° 1/2007 al comma 1, così recita: “Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 55 le attività disciplinate da questo capo svolte, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno”. Le attività di cui al presente articolo sono da considerarsi come attività di somministrazione limitate, rivolte verso i soli ospiti, frequentatori, dipendenti della struttura, effettuate direttamente nell’ambito dei propri compiti istituzionali e senza fine di lucro utilizzando il personale interno alla struttura dove tale attività di somministrazione viene svolta. Tali attività non sono soggette ad autorizzazione comunale né a SCIA di cui agli artt. 55 e 56 del T.U.C. e quindi non necessitano della procedura di cui all’art.18 .
Barriere Architettoniche
Per il rilascio di una nuova autorizzazione di un bar con annessa attività di ristorazione, quali sono i requisiti minimi per ottemperare alla disposizioni in materia di barriere architettoniche?
Nel caso in cui il bar offra attività di ristorazione, oltre all'accessibiltà agli spazi di relazione, deve essere garantito l'adeguamento di almeno un servizio igienico esistente o la realizzazione di uno nuovo in base alla normativa (D.M.238/89).
Ho in dotazione un locale adibito alla vendita di prodotti alimentari. Sono interessato ad aprire al suo posto un bar, cambiando quindi la destinazione d’uso. Quali sono i requisiti minimi per ottemperare alle disposizioni in materia di barriere architettoniche?
In relazione al rilascio di nuove autorizzazioni per i Pubblici Esercizi, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 236/89 (in particolare all’ art. 5 punto 5.5) e del comportamento fino ad oggi adottato dall'Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia a riguardo, d'intesa in linea generale anche con l'A.S.L 3 Genovese, si ritiene utile evidenziare quanto segue : nel caso di cambio d'uso da fruttivendolo a bar, per la sola somministrazione di bevande che interessi un'unità immobiliare sotto i 250 mq., deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione senza che vi sia la necessità che i servizi igienici siano adeguati alla normativa di cui trattasi. Va garantita invece la visitabilità ( art.3 punto 4 lettera "e") di tali locali da parte di persona non normodotata.
Per il rilascio di una nuova autorizzazione di un bar che supera la dimensione di 250 mq quali sono i requisiti minimi per ottemperare alle disposizioni in materia di barriere architettoniche?
Nel caso in cui il bar sia sopra i 250 mq., oltre all'accessibiltà agli spazi di relazione deve essere garantito l'adeguamento di almeno un servizio igienico esistente o realizzato uno nuovo in base alla normativa più volte citata
Commercio
Che cosa significa possedere i requisiti morali?
L’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e/o non alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentita a chi è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.71 del decreto legislativo 26.3.2010 n.59, richiamato dall’art.12 della Legge Regionale 2.1.2007 n.1 e s.m.i.
Che cosa si intende per area privata?
Area o spazio di esclusiva proprietà privata non gravato da vincoli di uso pubblico
Che cosa si intende per area pubblica?
Strade, vicoli, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Che cosa si intende per commercio al dettaglio?
L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale
Che cosa si intende per commercio all'ingrosso?
L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Che cosa si intende per esercizio di vicinato?
L'esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a mq 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti ad eccezione delle zone Storiche, nelle quali il limite dimensionale è abbattuto a mq.100 per il settore alimentare e a mq. 150 per il settore non alimentare (D.C.R.n.31 del 17.12.2012 modificata con D.C.R. n.31 del 18.11.2014)
Che cosa si intende per Media Struttura di vendita?
L'esercizio avente superficie netta di vendita superiore a mq 250 e fino a 1500 mq in tutte le zone del territorio ad eccezione di quelle storiche e altre zone speciali individuate dalla Deliberazione di C.R. n.31 del 17.12.2012, nelle quali i limiti dimensionali sono i seguenti : In zona storica: SETTORE ALIMENTARE -> 100 -250 mq SETTORE NON ALIMENTARE -> 150 - 600 mq. In ambiti assoggettati dal P.T.C.P. al regime di conservazione (CE), ambiti NI.MA, SU, IU: SETTORE ALIMENTARE : 250-600 SETTORE NON ALIMENTARE: 250-1.000
Che cosa si intende per Centro Storico Commerciale Tipo A?
L'area individuata in coerenza con gli indirizzi regionali di urbanistica commerciale e comprendente le aree del Porto Antico oggetto di completato recupero, perimentrata nella cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio del Comune di Genova n.148/2001
Che cosa si intende per Centro Storico Commerciale Tipo B?
Un nucleo storico commerciale localizzato in corrispondenza dei nuclei urbani originari, che presenta congiuntamente un tessuto urbanistico ed edilizio dotato di un elevato grado di omogeneità e caratterizzato da una forte concentrazione di esercizi commerciali tradizionali con attrattività a largo raggio e disposti su percorsi continui. I centri storico commerciali di tipo B coincidono con i centri integrati di via, individuati e perimetrati dal Comune di Genova con delibera di giunta.
Che cosa si intende per esposizione merci?
Lo spazio con finalità esclusivamente espositive dove è precluso l'accesso del pubblico
Che cosa si intende per superficie di vendita?
L'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
Che autorizzazione bisogna richiedere per vendere animali vivi?
Occorre recarsi presso la sede UFFICIO IGENE ENERGIA - Animali - MATITONE Via di Francia 1 - 3°PIANO SALA 32 - orario ricevimento pubblico da lunedi' a giovedi dalle ore 9.00 alle ORE 12.30 Recapiti telefonici 010 5573652/649 numero verde 800177795 al fine di assumere dagli operatori le informazioni occorrenti. Ovviamente l'autorizzazione igienico - sanitaria non sostituisce le ulteriori necessarie segnalazioni in materia di commercio.
Quali documenti occorre predisporre e quale domanda fare per esercitare l'attività di commercio elettronico?
L'attività di vendita al dettaglio tramite Internet è disciplinata dall'art. 106 della L.R. 2.1.2007 n.1 s.m.i. ed è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inviare al Comune competente per territorio. L'attività, se in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs.26.03.2010 n.59, può essere immediata dalla data di inoltro al SUAP della SCIA correttamente compilata e completa della documentazione richiesta. Il modello può essere scaricato dal sito internet www.comune.genova.it, aree tematiche, commercio, commercio elettronico. E' possibile indicare come sede anche la propria abitazione purché la vendita non tratti cose antiche e/o usate.
Quando iniziano e finiscono i saldi ? E' necessario inviare comunicazione al Comune? Se sì, con quali modalità e in che termini?
Ai sensi della L.R.1/2007 il periodo dei saldi invernali parte dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per la durata di 45 giorni e il periodo dei saldi estivi parte dal primo sabato di luglio per la durata di 45 gg. Non deve essere inviata comunicazione al Comune ma, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio della vendita, deve essere esposto il cartello come previsto dall'art.111 della L.R. 1/2007. Fac simile del cartello può essere scaricato dal sito www.comune.genova.it, commercio,aree tematiche,saldi.
Vorrei avere indicazioni sui requisiti professionali per la vendita di generi alimentari.
I requisiti professionali per l’attività di vendita nel settore alimentare sono riportati all'art.71 del D.Lgs.59/2010 e s.m.i., richiamato dall'art.13 dell L.R. 1/2007 smi.: Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. (Tali corsi a Genova sono tenuti dagli Istituti ISCOT e CESCOT, che fanno capo rispettivamente alle associazioni di categoria ASCOM e CONFESERCENTI.) Aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’ imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’ INPS. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materia attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Quali sono i requisiti morali richiesti per l’apertura di una attività commerciale e, nel caso più specifico, di una attività di vendita alimenti e somministrazione di alimenti e bevande?
I requisiti sono quelli elencati all'art.71 del D. Lgs. 59/2010, richiamato dall'art.12 della L.R. 1/2007 e smi. Si sottolinea che, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti da: “ Il legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)”.
Domande di carattere generale sul Seap A.C.
Che cosa è la Domanda Unica?
E' un modello, predisposto dal SUAP, che offre la possibilità di attivare in un'unica soluzione più procedimenti necessari per l'esercizio dell'attività. I modelli sono catalogati secondo le differenti tipologie di attività (artigianato, commercio, edilizia, ecc) e sono scaricabili dal sito internet (Ricerca modulistica).
E' sempre possibile avvalersi del procedimento unico in autocertificazione e silenzio assenso?
E' possibile avvalersi del procedimento in autocerticazione e silenzio assenso per tutti gli interventi che NON richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico
Come si fa a presentare una domanda allo Sportello Unico?
La domanda unica può essere inoltrata: allo Sportello Unico per le Imprese (Edilizia) per pratiche di tipo urbanistico/edilizio; allo Sportello Unico Attività Produttive esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it , i file inviati devono essere in formato pdf.p7m.
Come conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche?
Si hanno le seguenti possibilità:
- Contattare direttamente lo sportello negli orari previsti;
- Attraverso l'indirizzo internet: http://suapgeinternet.comune.genova.it/comunege/ scegliendo visura privata e digitando codice fiscale, anno e numero di pratica, o il numero di protocollo (comunicato dall'ufficio con la mail di accettazione della pratica) si ha la possibilità di controllare direttamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche.
Che cosa è lo Sportello Unico per le Imprese?
Lo Sportello Unico per le Imprese è' una struttura di assistenza all'impresa, unico referente per il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento di attività produttive. Compito della struttura è dare avvio al procedimento ed individuare le procedure applicabili, tra quelle previste dalla L.R. 9/99, per rilasciare il provvedimento abilitativo definitivo. Il Comune di Genova ha istituito due strutture che si integrano, la prima (SUI) per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, la seconda (SUAP) per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. I due sportelli lavorano in maniera integrata.
Chi può rivolgersi alla sportello unico per le imprese per usufruire delle procedure semplificate?
Possono presentare istanze per accedere alle procedure semplificate dello Sportello Unico per le Imprese tutti i Soggetti che hanno necessità di localizzare, realizzare, ristrutturare, ampliare, rilocalizzare, riconvertire, cessare, riattivare impianti produttivi, funzionali alla propria attività imprenditoriale, vale a dire attività industriali, artigianali o commerciali turistico ricettive dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi
Norme Igieniche per uso dei locali e vendita alimenti
Che cosa cambia nelle procedure relative agli esercizi che trattano alimenti?
Dal 1/1/2006 è diventato applicativo il regolamento CEE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. L’art. 6 del Regolamento prevede per gli operatori del settore alimentare l’obbligo della notifica all’autorità competente ai fini della registrazione, secondo modalità preventivamente individuate, di ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione alimenti.
Come sono state recepite le linee guida applicative del REG. CEE 852/04 dalla Regione Liguria?
Con deliberazione n. 386 del 20/04/06 la Regione Liguria ha recepito le linee guida individuando nel Comune il destinatario della notifica e nel Dipartimento competente nel territorio la struttura delegata per l’anagrafe delle registrazioni. Successivamente con Del. Giunta Regionale 411 del 21.4.2011 la Regione ha stabilito che la notifica sanitaria deve essere presentata direttamente ad ASL.
Urbanistica ed Edilizia finalizzata alla produzione
Che cosa significa Zona A - Tessuto Storico
La Zona A - tessuto storico è formata da aree interessate da fabbricati, da nuclei, da spazi liberi e da percorsi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e che per le loro caratteristiche e la loro consistenza unitaria, sono destinate ad essere salvaguardate, conservate e valorizzate (fonte:D.C.C.148/2001)