Protezione civile Procedure per la partecipazione al bando - Misura 2

Contenuto

Come è noto, alla fine del 2019 si sono succeduti sul territorio ligure tre eventi di calamità naturale; per ciascuno di essi è stato dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale:

  •     periodo 14 ottobre – 8 novembre (dcm del 21 novembre 2019)
  •     periodo 22-24 novembre (dcm del 2 dicembre 2019)
  •     periodo 20-21 dicembre (dcm del 13 febbraio 2020)

 

Chi può presentare la perizia ad integrazione della domanda di contributo “B1” per l’accesso ai fondi “Misura 2”

I soggetti privati (famiglie, associazioni senza scopo di lucro, amministratori di condominio per le parti comuni) danneggiati dagli eventi in oggetto e che avevano a suo tempo presentato la domanda di contributo “B1”.

L’Ordinanza n.932/2022 prevede un modulo di richiesta (modulo All.B.3.), uno schema di perizia asseverata, che deve essere compilata da un tecnico abilitato, e alcuni altri documenti che devono integrare la domanda di contributo “B1” già presentata.

 

Come presentare la domanda

Il modulo di richiesta (modulo All.B.3.) deve essere presentato, unitamente alla perizia asseverata ed agli altri documenti eventualmente necessari, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza n.932/2022, al comune in cui è avvenuto il danno, e a cui è stata a suo tempo presentata la domanda di contributo modello B1.

L’Ordinanza n.932/2022 (Allegato B) prevede la compilazione della domanda di contributo “Misura 2” (allegato B.3), a cui allegare la seguente documentazione, ove non già prodotta in sede di presentazione del modulo B1:

  • dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (allegato B.3.1)
  • delega dei comproprietari – da presentare solo nel caso di comproprietario delegato dagli altri comproprietari) (allegato B.3.2)
  • delega dei condomini (ad altro condomino) – da presentare solo nel caso di condomino delegato dagli altri condomini per le parti comuni (allegato B.3.3)
  • verbale assemblea condominiale per delega all’amministratore – da presentare solo nel caso di danni alle parti comuni di un condominio con amministratore
  • perizia asseverata (allegato B.3.4)
  • modulo rendicontazione spese sostenute – da presentare solo se ricorre il caso (spese già sostenute) (allegato B.3.5)

Il modulo di All.B.3. è soggetto alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16. In caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell’apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite Pec la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri:

  • importo dell’imposta di bollo euro 16
  • codice 456T nel campo 11
  • codice 2022PRI932RL nel campo 10
  • nel campo 12 (descrizione) inserire “Imposta di bollo istanza Ocdcp n.932/2022 privati Regione Liguria”

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

È sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

 

Tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo

I contributi sono finalizzati al superamento dei danni occorsi; i contributi sono calcolati, con le percentuali e i massimali che seguono, sulla base dell’importo degli interventi individuati nella perizia asseverata (allegato B.3.4).        
L’effettiva erogazione potrà avvenire solo a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati; in sede di liquidazione i contributi saranno versati applicando le percentuali e i massimali che seguono all’importo minore tra quanto indicato in perizia e quanto effettivamente speso e rendicontato.       
I contributi di seguito indicati sono concessi anche per gli immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che ai fini della presente procedura sono equiparati alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprietà di un ente pubblico.

 

I contributi previsti sono finalizzati:

Alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte e alla delocalizzazione delle abitazioni distrutte e/o inagibili

Per questi interventi sulle abitazioni distrutte e/o inagibili è previsto un contributo:

  •     fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500 euro
  •     fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000 euro
  •     per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro

Al ripristino delle abitazioni danneggiate e delle parti comuni danneggiate di edifici residenziali

Per questi interventi il contributo è concesso:

  • per l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino all’80%, e comunque nel limite massimo di 150.000 euro
  • per l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 50% e comunque nel limite massimo di 150.000 euro
  • alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50%, e comunque nel limite massimo di 150.000 euro
  • per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota Iva di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili (fermi restando i massimali sopra indicati). Il costo della perizia rimane a carico del richiedente il contributo

A parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati

  • Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala
  •  Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati determinato nella misura massima di 300 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili

 

Nota bene

L’ordinanza n.932/2022 – Allegato B prevede la verifica che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione (domanda B1, importo massimo Euro 2.750). Gli eventuali importi, già riconosciuti per l'immediato sostegno, che costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere detratti dallo stesso.

 

Esclusioni

L’ordinanza n.932/2022 - Allegato B prevede l’esclusione dalla procedura dei danni:

  • agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva
  • alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione
  • ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione
  •  ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del Dpr n.380/2001
  •  ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto
  •  ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione
  •  ai beni mobili registrati

 

Termini previsti dall’ordinanza

 

Di seguito, nel dettaglio, i termini sopra individuati:

  • 30 novembre 2022 (40 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza n.932/2022) = i soggetti che hanno a suo tempo presentato la domanda di contributo “B1” possono integrare la stessa presentando al Comune in cui è avvenuto il danno la modulistica prevista dall’ordinanza n.932/2022.
  • 14 gennaio 2023 (successivi 45 giorni) = i comuni provvedono all’istruttoria delle domande presentate, determinando i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo, trasmettendoli con la relativa modulistica (modulo SCB1/SCB2) al Settore regionale Protezione civile.
  • 13 febbraio 2023 (30 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi) = il soggetto responsabile, incaricato con Ocdpc n.831/2022, provvede a quantificare il contributo massimo effettivamente concedibile, trasmettendo con la modulistica prevista i dati riepilogativi al Dipartimento della Protezione civile.
Allegati
Ultimo aggiornamento: 31/05/2024