L’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero deve pervenire direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio 2025, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione può pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e può essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, può essere effettuata avvalendosi del modulo allegato oppure può essere redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore. Quest'ultima deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis della legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
Si rimanda alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Interno per ulteriori informazioni.