Tasse Avvisi di accertamento - intimazione ad adempiere

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Le violazioni IMU

Le violazioni IMU e le relative sanzioni sono stabilite dall'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. Le violazioni vengono contestate mediante notifica di avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, atto che costituisce  intimazione ad adempiere.

Il pagamento dell'avviso di accertamento-intimazione ad adempiere deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento può essere effettuato:

  • utilizzando il modello F24 precompilato allegato all’Avviso di Accertamento stesso;
  • on line attraverso i servizi on line del Comune di Genova. Per accedere a questo servizio occorre registrarsi secondo la procedura indicata alla voce Registrazione sul sito stesso.

In caso di utilizzo di altro modello di versamento F24 occorre riportare l’identificativo operazione premarcato. In caso di mancato pagamento nei termini suddetti, è prevista l’attivazione delle procedure  cautelari e conservative secondo la normativa vigente.

Se il pagamento avviene entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria provinciale (sessanta giorni dalla notifica dell'atto) la sanzione eventualmente irrogata per omessa / infedele dichiarazione sarà ridotta a 1/3. N.B. Invece la sanzione irrogata per omesso o parziale pagamento non può essere ridotta a un terzo.

Le sanzioni sono determinate ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Comunale   sull’applicazione dell’imposta municipale propria: - Omesso/parziale/tardivo versamento dell’imposta: 30% dell’imposta dovuta o della differenza; - Tardivo versamento dell’imposta: 30% dell’imposta dovuta. Nel caso di versamenti eseguiti fino a 15 gg di ritardo la sanzione è ridotta ad 1/15 della predetta misura per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 471/97.

  • Omessa dichiarazione :100%del tributo con un minimo di 50,00 euro, come previsto dall’articolo 1 comma 775 della legge160/2019.
  • Infedele dichiarazione : 50% del tributo con un minimo di 50,00 euro, come previsto dall’articolo 1 comma 775 della legge 160/2019.
  • Mancata, incompleta o infedele risposta ad un questionario : 100,00 euro, come previsto dall’articolo 1 comma 775 della legge 160/2019.

Gli interessi moratori sono calcolati al tasso d’interesse legale maggiorato di un punto percentuale, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza della prima e/o seconda rata fino alla data di emissione dell’avviso di accertamento, con maturazione giorno per giorno, come stabilito dall’articolo 10 del Regolamento  Comunale sull’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.

Il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria prevede la possibilità di richiedere la rateazione del pagamento di un avviso di accertamento-intimazione ad adempiere in situazioni temporanee di disagio economico. La richiesta può essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio ICI - IMU Recupero Evasione tramite consegna a mano/spedizione per raccomandata all’Ufficio del Protocollo.

La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

(art.9 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU DCC 2020/20 del 24.02.2020 ed s.m.i.)

L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile. Pertanto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento sui fabbricati. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, il contribuente può presentare apposita istanza per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito. All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per eventuali informazioni relative all’avviso di accertamento-intimazione ad adempiere è possibile contattare la Direzione Entrate Tribuarie e Canoni - Ufficio Contrasto all'Evasione. Qualora vengano rilevati errori alla base dell’emissione dell’avviso di accertamento, è possibile segnalarli tramite un’istanza di riesame. La presentazione dell’istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso. Sulla base delle motivazioni e della documentazione prodotta, il funzionario Responsabile del Tributo provvederà in sede di autotutela all’eventuale annullamento, parziale o totale, dell’atto. E' possibile trasmettere l’istanza alla:

Area C.F.O. (Servizi Finanziari) - Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio Contrasto All'Evasione 

o consegnarla presso il Protocollo Generale oppure inviarla a mezzo mail certificata al seguente indirizzo pec: comunegenova@postemailcertificata.it

Avverso l'Avviso di Accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546. Dal 1 luglio 2019 il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art. 16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche” mentre i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (per ricorsi di valore inferiori a  euro 3.000,00) hanno facoltà di notifica e deposito cartaceo con le modalità previste dall’art. 16, comma 1 dello stesso decreto. Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di genova adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. Dal primo gennaio 2016, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite, di cui al periodo precedente, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi  e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 156). In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del Comune di Genova, termine entro il quale può essere attivata la mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Entro 30 giorni dal termine della mediazione, è possibile depositare, con le stesse modalità sopra indicate, il ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Allegati

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria IMU


Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. 61 del 26/06/2012


Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20/05/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 08/07/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/04/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.   7 del 27/02/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.   8 del 24/02/2020

 

Ultimo aggiornamento: 16/11/2023