Contenuto

  • OMICIDIO E LESIONI STRADALI

 

Giustizia per le vittime della strada: è questa la richiesta della società al legislatore, dovuta al dilagare degli eventi luttuosi causati dal mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Il percorso normativo che termina con la previsione del reato di omicidio stradale e di quello delle lesioni personali stradali gravi o gravissime parte nel 1966, quando vennero inserite negli artt. 589 e 590 del Codice Penale  alcune circostanze aggravanti qualora i reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime fossero stati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. 

Nei successivi decenni, con l’aumento della motorizzazione e dell’incidentalità, a seguito della progressiva presa di coscienza sulla necessità di garantire la sicureza stradale, si fa strada nell’opinione pubblica un senso di avversione nei confronti di quelle persone che, pur consapevoli della pericolosità delle proprie condotte alla guida, ne accettano il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze delle stesse.

Diversi fatti di cronaca, legati ad incidenti stradali molto gravi, con il decesso o la conseguenza di lesioni permanenti dei coinvolti,  sono sfociati in pene ritenute insufficienti rispetto agli esiti sulle vittime; ciò ha spinto l’opinione pubblica a chiedere una legislazione „esemplare“ che garantisse una punizione adeguata.

Nel marzo del 2016, con la legge  41, sono state quindi introdotte nel nostro

ordinamento due nuove fattispecie di reato: l'omicidio stradale e le lesioni stradali.

Questi nuovi provvedimenti legislativi assumono un ruolo decisivo per la prevenzione del rischio stradale, mirando al rafforzamento della coscienza civile sulle conseguenze morali, giuridiche ed economiche legate a incidenti gravi e mortali.

 

Di cosa trattano questi reati previsti dal Codice della Strada?

L’impostazione normativa non prende in considerazione soltanto i comportamenti alla guida vietati , ma qualunque comportamento che, ancorchè non sia stato posto in essere alla guida di un veicolo, sia vietato dal codice della strada. Il che significa che anche il comportamento di un pedone, o comunque qualunque condotta che sfoci in un incidente stradale, può essere sanzionato per l’effetto di tali disposizioni normative.

Ciò comporta che i reati di omicidio stradale e di lesioni gravi stradali si configurano anche in caso di comportamenti che poco hanno a che fare con lo stereotipo del "pirata della strada“.

Ad esempio, nel caso di un pedone che attraversi fuori dalle strisce pedonali, in un tratto di strada con scarsa visibilità, causando la morte di un motociclista che, nel tentativo di evitarlo, sbanda e cade, quel pedone verrà sottoposto a processo per il reato di omicidio stradale.

Quindi sono contemplati e sanzionati non  solo i comportamenti alla guida posti in essere in occasione di un incidente stradale che, nell’immaginario collettivo, sono considerati caratteristici dei “pirati della strada”, come, ad esempio, guidare sotto l’effetto di ebbrezza alcolica o passare ad un semaforo rosso ad alta velocità e poi darsi alla fuga, ma anche altri comportamenti che sono attuati da una buona parte della popolazione, ancora troppo inconsapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere sul piano penale.

Benchè la sicurezza stradale e la salute degli utenti della strada siano l’obiettivo primario a cui puntare, è tuttavia necessario che, sul tema dei reati di omicidio e lesioni stradali, gli utenti siano consapevoli che comportamenti causati anche dalla mera distrazione, per quanto anch’essi da biasimare, e non necessariamente riconducibili ad una deliberata e sconsiderata condotta al limite del dolo, possono sfociare in drammi, legati non solo agli effetti sull’incolumità delle persone, ma anche sulla libertà personale dei responsabili.

A comportamenti scorretti alla guida che determinano, come conseguenza, incidenti mortali o, comunque, con feriti gravi, oltre a conseguire, quindi, l’applicazione delle sanzioni, generalmente di natura amministrativa, previste dal Codice della Strda, conseguono anche le sanzioni ben più gravi stabilite dai rispettivi articoli del Codice Penale.

 

Quali sono i comportamenti illeciti alla guida che rendono punibile l’utente della strada per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali e come vengono puniti?

 

In generale, chiunque, anche non alla guida di un veicolo, causa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, situazione che possiamo definire „reato base“, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Nelle medesime circostanze di cui sopra, in caso l’incidente abbia causato lesioni stradali, è prevista la pena della reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Le lesioni personali stradali sono definite gravi o gravissime nei seguenti casi:

Lesioni gravi

  • malattia che mette in pericolo la vita
  • malattia o incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni
  • indebolimento permanente di un organo o di un arto

Lesioni gravissime

  • malattia certamente o probabilmente insanabile
  • perdita di un senso, di un arto, dell'uso di un organo
  • mutilazioni di un arto
  • perdita della capacità di procreare
  • deformazione o sfregio del viso
  • grave difficoltà nel parlare

 

QUALI SONO LE AGGRAVANTI?

Qualora l’incidente stradale sia stato poi causato da determinate condotte alla guida puntualmente individuate dal legislatore, la sanzione applicabile sarà più grave.

 

1. La guida in stato d‘ebbrezza

Un’ipotesi specifica riguarda il caso in cui un conducente causi la morte di una persona, a seguito di incidente stradale, alla guida di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In questo caso è prevista la reclusione da otto a dodici anni, nonché l’arresto in flagranza.

Questa stessa pena è prevista  anche per i conducenti di mezzi pesanti, che esercitino professionalmente un'attività di trasporto di persone o cose, causando la morte di una persona, in uno stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

Nelle medesime circostanze di cui sopra, in caso l’incidente abbia causato lesioni stradali, è prevista la pena della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Un‘ulteriore ipotesi riguarda il caso in cui un conducente causi la morte di una persona a seguito di incidente stradale, alla guida di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. In questo caso la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni.

Nelle medesime circostanze, in caso l’incidente abbia causato lesioni stradali, è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

 

2. La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Il conducente di un veicolo a motore in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione  di sostanze stupefacenti o psicotrope che causi per colpa la morte di una persona  è punito con la reclusione da otto a dodici anni; è, inoltre, previsto l’arresto in flagranza.

 

3. Altre condotte alla guida che determinano un aggravamento della pena

 

Oltre ai casi summenzionati di guida sotto l’influenza dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica, il legislatore ha poi individuato altre condotte alla guida, già sanzionate dal Codice della Strada, che costituiscono aggravanti dei reati oggetto di trattazione, ovvero:

 

  • conducente di un veicolo a motore che circola in strada urbana a una velocità oltre il doppio di quella consentita e comunque superiore a 70 km/h 
  • conducente di un veicolo a motore che circola su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita
  • conducente di un veicolo a motore che attraversa un'intersezione con il semaforo rosso o circola contromano
  • conducente di un veicolo a motore che inverte il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi
  • conducente di un veicolo a motore che sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Qualora ricorra una delle circostanze aggravanti sopra elencate, è prevista, rispettivamente, la reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio stradale, la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Sono, inoltre,  punite più gravemente le ipotesi in cui, in occasione dell’incidente stradale, il conducente sia sprovvisto di patente di guida o abbia la patente sospesa o revocata, oppure se il veicolo a motore, di proprietà del conducente, sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria

 

4. L’aggravante della „fuga del conducente“

 

E‘ l’ipotesi punita più severamente dal legislatore. Se il conducente, anche di un veicolo non  a motore, dopo l’incidente si da alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni (in caso di omicidio stradale) e a tre anni (in caso di lesioni stradali gravi o gravissime). 

 

Quali sono le Attenuanti?

Le pene, sia per l'omicidio stradale che per le lesioni stradali, sono diminuite fino alla metà in caso di concorso di colpa della vittima.

 

In caso di più vittime le sanzioni aumentano?

Se il conducente ha causato la morte di più persone, o la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, fino al massimo diciotto anni di carcere.

In caso di lesioni a più persone la pena è aumentata fino al triplo, fino al massimo di sette anni di carcere.

Ci sono provvedimenti anche sulla patente di guida?

La patente può essere provvisoriamente sospesa  durante le fasi del processo, fino a cinque anni, prorogabili a dieci anni in caso di condanna non definitiva. Per il caso di reato che prevede la pena da due a sette anni, la sospensione è possibile per un massimo tre anni, senza possibilità di proroga.

In caso di condanna o di patteggiamento è prevista la revoca automatica della patente.

In caso di omicidio stradale la patente può essere riconseguita dopo 15 anni, aumentati fino a 30 anni se il conducente che ha causato l’omicidio stradale si è dato alla fuga. In caso di lesioni stradali la patente può essere riconseguita dopo 5 anni, aumentati fino a 12 in caso fuga del conducente che ha causato le lesioni.

La contestazione di illeciti a seguito dei quali si causa incidente stradale, come ad esempio la guida in stato di ebbrezza, porta alla revoca della patente con specifiche sanzioni.

 

Ultimo aggiornamento: 11/04/2021