Sanzioni per chi vende.
Ai sensi dell’art. 473 C.p. è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali.
Ai sensi dell’art. 474 C.p., invece, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro chiunque importa, detiene per la vendita, vende o pone altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi e/o segni distintivi contraffatti.
Tutto ciò ha indotto la giurisprudenza più risalente a ritenere che chiunque acquisti tali prodotti contraffatti commetta il grave delitto di ricettazione.
Ai sensi dell’art. 648 C.p. invero, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro chiunque, al fine di procurarsi un profitto, acquista o riceve cose provenienti da un qualsiasi delitto.
La stessa pena è tuttavia limitata alla reclusione fino a 6 anni e alla multa sino a 516 euro qualora il fatto sia ritenuto di particolare leggerezza.
Sanzioni per chi acquista.
Una volta chiarita la natura penalmente illecita dell’attività di contraffazione ai sensi del succitato art. 473 C.p., invero, diventava automatico ritenere che colui che acquistasse consapevolmente quella merce contraffatta dovesse rispondere del grave delitto di ricettazione, eventualmente anche in concorso con il delitto di cui all’art. 474 C.p. allorquando l’acquisto fosse finalizzato alla rivendita (v. Cassazione, SS.UU. n. 23427 del 9 gennaio 2001).
Per evitare conseguenze penali tanto gravi in capo al semplice acquirente della merce contraffatta, nel 2005 interveniva il legislatore.
In particolare, l’art. 1, co. 7, del D.L. 35/2005, successivamente convertito con modificazioni dalla L.80/2005, introduceva la sanzione amministrativa da 100 a 7.000 euro per l’acquirente finale che acquistasse a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti o di proprietà industriale.
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