Genova per la legalita Soggetto 4 - Regolamento Polizia Urbana di Genova

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI GENOVA


Adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 14/06/2011 
Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 65 del 24/09/2013 Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 20/03/2018

NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA’

Qui di seguito riportiamo solo alcuni Titoli e norme che sanciscono i comportamenti e i divieti da osservare per una civile convivenza e decoro urbano

TITOLO V - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

 

All’Art. 26 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

 

1. Il Comune garantisce, attraverso la Polizia comunale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

 

Art. 27 - Disposizioni generali di cui al Titolo V

E in particolare:
al punto 4 “è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume”;
al punto 5 “a chiunque è fatto divieto di detenere all’aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed anche non alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo dalle ore 22.00 alle ore 6.00, nei seguenti piani viabili e nell’area del Cento Storico da essi circoscritta: via Bersaglieri d’Italia, piazza della Commenda, piazza Scalo, via Gramsci, piazza Caricamento, piazza Raibetta, via Turati, corso M. Quadrio, via della Marina, via Madre di Dio, via Ravasco via Del Colle, via di Porta Soprana, via Petrarca, piazza De Ferrari, via XXV Aprile, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, piazza della Meridiana, via Cairoli, largo della Zecca, via Bensa, piazza della Annunziata, via Balbi, salita San Giovanni e nella confinante area litoranea delimitata a ponente dal Museo del Mare e a levante dai Magazzini del Cotone. In deroga al divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del “capodanno” e nelle strade che ad esse adducono, conché dette manifestazioni siano state preventivamente, e comunque entro e non oltre il 30 dicembre, oggetto di comunicazione dello svolgimento a cura degli organizzatori al Comando Generale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 28 - Comportamenti vietati
1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:
si riportano solo alcuni punti qui di seguito elencati in ordine:
a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o  incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare  le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l’arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
e)   bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica, nonché di spettacolo/intrattenimento, per la cittadinanza e i turisti nei sottopassi e sovrappassi, e sulla soglia degli altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via, e/o il suolo privato a uso pubblico;
f)   consumare nei luoghi indicati al punto e) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
k)   spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
l)   inserire i rifiuti al di fuori degli orari previsti nei cassonetti per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
m)  entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o  servirsi di tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti;
q)  battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, compresi cavedi o spazi comuni, tranne che nei casi e con le modalità sotto indicati:

quando le abitazioni siano provviste di terrazzi, soltanto in questi e, comunque, mai al di fuori del parapetto dei medesimi;

quando le abitazioni non si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto 1), dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili, ma anche in questo caso soltanto da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica strada o piazza;

allorquando le abitazioni non si trovano nei casi previsti nei precedenti punti 1) e 2), dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e, fra più strade, su quella di minore importanza;
r)  procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
s)  deturpare ed imbrattare il suolo pubblico con rifiuti solidi urbani di ogni tipo, indebitamente prelevati dai contenitori per la relativa raccolta e non manifestamente destinati all’alimentazione personale.

2. In tutti i casi come sopra previsti dalla lettera q), punti 1), 2) e 3), le operazioni suddette possono comunque essere compiute soltanto dalle 8:00 alle ore 9:30.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l’igiene del suolo e dell’abitato, è vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia al vicinato.

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

 

Art. 30 – Tutela della quiete pubblica e privata

1.Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando  la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della Convivenza civile e della coesione sociale.

 

Art. 31 – Esercizio di attività rumorose

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato,  nella  fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare una attività, un’arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore. 
2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

 

Art. 40 – Verde pubblico

Il Comune, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell’igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

 

Art. 41 – Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

Nei parchi, ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato:
a) danneggiare, non intenzionalmente, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;
e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo;
g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all’interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020