Il Comune di Genova supporta l’affidamento familiare di minori con:
L’esenzione viene automaticamente predisposta dall’Ufficio Tariffe in collegamento con l'Ambito Territoriale Sociale e Ufficio Cittadini Senza Territorio.
È possibile richiedere la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (per minori frequentanti scuole medie, superiori, statali e non statali) previsto dal D.P.C.M. n. 320/’99, confermato e modificato con D.P.C.M. n. 226/2000, presentando la scheda di domanda, nella quale deve essere indicata la dichiarazione sostitutiva di attestazione dell’I.S.E.E e l’autocertificazione della spesa sostenuta per l’anno di riferimento.
È possibile accedere al rimborso delle spese di trasporto per la frequenza di scuole superiori (dalla 2° alla 5° classe) previsto dalla L. R. 23/80, presentando la scheda di domanda, nella quale deve essere indicata la dichiarazione sostitutiva di attestazione dell’I.S.E.E. e la documentazione delle spese sostenute.
Gli articoli 26 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001 stabiliscono rispettivamente il diritto per il congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento.
I periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa (INPS, msg. 6361/2008).
Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.
Come stabilisce l'art. 22, Dlgs n. 151/2001, durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera (Rmg) percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo di maternità.
Il trattamento economico viene anticipato dal datore di lavoro che deve porre successivamente le somme a conguaglio con i contributi mensilmente dovuti all'Istituto previdenziale. A volte, i Ccnl prevedono un'integrazione a carico dello stesso datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
Dal 2016 il padre lavoratore dipendente, anche affidatario, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno entro il quinto mese dall'effettivo ingresso in famiglia del minore.
Il padre lavoratore dipendente, anche affidatario, entro il quinto mese dall'effettivo ingresso in famiglia del minore, può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sostituzione di due giorni di astensione spettante a quest'ultima.
Tali nuovi congedi, obbligatorio e facoltativo, sono riservati ai dipendenti privati, non essendo per ora applicabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2011.
Al padre è riconosciuta, per i giorni di congedo obbligatorio (in aggiunta alla madre) e facoltativo (in alternativa alla madre), un'indennità pari al 100% della retribuzione in relazione al periodo di astensione, a carico Inps ed anticipata dal datore di lavoro.
Congedo parentale
Le modifiche apportate dal dal Dlgs 80/2015 all’articolo 36 del Dlgs 151/2001 consistono nella possibilità di godere del congedo parentale fruito in caso di adozione o affidamento, allungandone la fruizione fino a 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia ( e non più 8) e l'indennizzo fino al sesto anno sempre dall'ingresso.
Per quanto attiene alle lavoratrici autonome la disciplina è contenuta nell'articolo 69 del D.Lgs. n. 151/2001 e spetta per un periodo di tre mesi entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento.
Rimane fermo che il congedo parentale non è comunque fruibile oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore affidato (INPS,msg. 13041/2011).
Fermi restando i limiti temporali sopra indicati il trattamento economico durante il congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia. Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 3 anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal c. 3, articolo 34 del Testo Unico (INPS, circ. 16/2008).
Le nuove regole prevedono che la fruizione ad ore debba essere pari alla metà dell’orario giornaliero “contrattuale” del mese precedente l’inizio del congedo (se l’orario è di otto ore, l’utilizzo ad ore deve avvenire a gruppi di quattro ore). Inoltre, le nuove regole stabiliscono che l’utilizzo ad ore sia incompatibile con l’uso nella stessa giornata di altri permessi previsti dallo stesso decreto legislativo (per esempio, l’allattamento) e che il periodo di preavviso con cui richiederlo al datore di lavoro debba essere di almeno due giorni mente in caso di utilizzo a giorni il preavviso è stato ridotto da 15 a cinque giorni, salvo i casi di oggettiva impossibilità.
Con la modifica al Testo Unico maternità/paternità a ciascun genitore, anche adottivo o affidatario, è concesso un più ampio periodo per fruire del congedo parentale: fino a dodici anni di vita per ogni bambino nato e fino a dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato con la differenza che in tale evenienza il prolungamento può essere goduto qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il nuovo termine, così ampliato, è valido anche in riferimento ad eventuali periodi di congedo residui, esclusivamente per i periodi fruiti e fruibili a decorrere dal 25/6/2015 e fino al 31/12/2015; tornerà ad applicarsi il previgente limite temporale nel caso in cui non dovessero entrare in vigore i decreti legislativi attuativi dei criteri di delega previsti dalla legge n. 183/2014 che individuino a tale scopo una sufficiente copertura finanziaria
Riposi giornalieri
E' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il c. 1, articolo 45 del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, in caso di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia" (Corte Cost. 104/2003).
Il Legislatore si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale modificando la norma con l'articolo 8 del D.Lgs. 119/2011. Di conseguenza anche nei casi di affidamento spettano alla lavoratrice madre oppure al padre, nei casi consentiti, i permessi giornalieri (due ore retribuite e una sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore).
I riposi giornalieri spettano al lavoratore padre anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Inoltre, qualora il bambino sia portatore di handicap grave, i genitori hanno diritto al prolungamento dei riposi giornalieri fino al compimento del 3° anno di vita del bambino ma in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale.
Si evidenzia inoltre che, in presenza di handicap grave, i genitori possono anche decidere di optare, invece che per il prolungamento del congedo parentale o dei riposi giornalieri, per i 3 giorni di permesso mensile retribuito, ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992.
Malattia del bambino
In caso di affidamento, si ha diritto al congedo per la malattia del bambino ed i genitori adottivi ed affidatari (alternativamente) possono assentarsi dal lavoro:
- in maniera illimitata per la malattia di ogni bambino adottato o in affido fino al compimento dei 6 anni di età;
- per 5 giorni all'anno per la malattia del bambino adottato o in affido dal 6° anno e fino al compimento dell'8° anno di età.
Qualora l'affidamento sia relativo ad un minore di età compresa fra i 6 ed i 12 anni, il congedo in questione è pari a 5 giorni all'anno e può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Lavoro notturno
In materia di lavoro notturno l’art. 53 (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2) stabilisce come:
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
Bonus bebè
Bonus bebè è un istituto previdenziale per i bambini nati dal 2015 al 2017, non c’è restrizione del tipo di collocamento, quindi anche a parenti. La circolare n° 93 del 08/05/2015 “Bonus Bebè” all'articolo 1- settimo capoverso- definisce che l'assegno è corrisposto all'affidatario, art.2 legge 184/83, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
Specificatamente il “bonus bebè” è frutto di interventi normativi di diverso livello (art. 1 comma 125 ss L. 190/2014, DPCM adottato il 27/02/2015 e pubblicato in GU il 10.04.2015, Circolare INPS n. 93/2015); ai fini della sua concessione deve trattarsi di un minore “nato o adottato nel triennio 2015- 2017 per il quale sia stato disposto il collocamento temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983”. In tal caso, l’art 5 comma 6 DPCM 27/02/2015 prevede che “l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario” e a tal fine la circolare INPS n. 93 ha chiarito che il requisito dell’ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se’ stante , ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”Si intende nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e 31 dicembre 2017 fino ai tre anni dall’ingresso in famiglia.
Occorre che l’ISEE non sia superiore a 25.000 euro.
ISEE
La Riforma ISEE, art.3 sesto capoverso indica: "i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo...” (Circolare n° 171 del 18/12/2014).
L’affidatario è il soggetto abilitato ad apporre la firma nell’apposita modulistica ISEE ( DSU MINI). In caso l’ente Locale sia nominato Tutore del minore sarà lo stesso a dover sottoscrivere la DSU, a norma dell’art 5 del DPR n.445/2000.
Anche se il minore in affidamento viene considerato nucleo sé stante, gli eventuali sgravi fiscali possono essere fruiti dagli affidatari , ove spettanti per legge.
Inoltre il Dpcm n. 159/2015, all’art.3, comma 6, prevede espressamente la facoltà dell’affidatario di considerare il minore parte del proprio nucleo, per cui è da ritenersi non necessario ogni atto di assenso da parte della famiglia d’origine.
L’affidato si ritiene a carico perchè c’è convivenza, indipendentemente dalla residenza del minore che può rimanere presso la Famiglia d’origine.
Il contributo agli affidatari, erogato dall’Ente Locale e considerato come un rimborso, non va inserito nella dichiarazione dei redditi (mod. 730) né nell’ISEE.
Prestazioni assistenziali (esempio idennità di frequenza, bonus bebè ecc ) in favore del minore e della sua famiglia affidataria sono erogabili direttamente senza menzione nel decreto dell’A.G.(art .80 L184/83).
Detrazioni d’imposta
La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, purchè l’affidato risulti a carico (art.12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Assegni familiari/prestazioni previdenziali
Ad oggi non è possibile percepirli da parte della famiglia affidataria, se non vi è disposizione diretta da parte dell’AG in base all’art. 80 della legge 184/83. Il giudice deve valutare se, nel caso concreto, tenendo conto della durata dell’affidamento, sussistano le condizioni perché la famiglia affidataria possa effettivamente giovarsene.
E’ possibile per le famiglie affidatarie interessate rivolgere istanza alla predetta A.G. al fine di ottenere una pronuncia in merito.
Iscrizione anagrafica del minore
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine, per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.) è opportuno far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria.
L’iscrizione del minore sullo stato di famiglia degli affidatari e conseguente cambio di residenza può avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, se non decaduti dalla potestà, ma richiede un’attenta valutazione di opportunità
Queste indicazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal servizio locale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (comma 1,art.4, legge n.184/83) sia gli affidi disposti dal Tribunale per i Minorenni (comma 2, art.4, legge n.184/83).
Scuola
L’iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell’obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l’affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. E’ importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l’andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.
Gli affidatari partecipano all’elezione degli organi collegiali (art.19.2 deg. Comma del DPR n. 416/74). Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta “a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari”.
Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991) non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in questi organi con tale veste.
Espatrio
La richiesta per ottenere il documento (carta d’identità o passaporto) per potersi recare all’esterno con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art.3). In assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l’espatrio.
La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il minore, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all’ottenimento del documento.
Per i minori di nazionalità straniera la richiesta di documenti implica il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di origine, può quindi trattarsi di una pratica complessa e lunga.
In ogni caso, sia che il minore affidato sia di nazionalità italiana o straniera, è opportuno attivare con alcuni mesi di anticipo la richiesta di documenti validi per l’espatrio.
Qualora l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l’affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
Interventi chirurgici
Il potere di prestare il consenso ad interventi chirurgici su minori affidati al Servizio Sociale, ai sensi degli artt. 25 e 26 del r.d. n. 1404/1934, spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvi i casi di cui all’art. 317 cod. civ. (lontananza, incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà) e di cui all’art. 316, 4° comma cod. civ. (incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio), ove il necessario assenso compete, rispettivamente al genitore non assente o incapace, oppure al padre.
In caso di mancanza di genitori ovvero di decadenza dei medesimi dalla potestà (art. 332 cod. civ.) i relativi poteri spettano al tutore.
Nel rispetto dei principi sopra delineati, nei casi di estrema urgenza il Servizio Sociale prospetta la necessità del trattamento sanitario al Giudice del Tribunale dei Minori designato ai sensi dell’art. 25, del r.d. n. 1404/1934.
Si sottolinea, inoltre, che competendo l’espressione del consenso, nei termini sopra specificati, ai genitori esercenti la potestà, ovvero, in mancanza, al tutore ovvero ancora all’istituto individuato ai sensi dell’art. 354 citato, appare evidente che, sempre che il Comune non risulti titolare dei poteri tutori nei confronti del minore – il solo consenso dell’ente non può superare il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale. In questa ipotesi si rileva l’importanza di sottoporre il caso al Tribunale per i minorenni (cfr. 330 e 333 cod. civ.).
Il Comune è invece soggetto competente a dare l’assenso nei casi per i quali sia stato formalmente incaricato delle funzioni tutorie.
Vaccinazioni
Gli affidatari sono tenuti, salvo diversa e documentata indicazione medica, a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie del minore in affidamento familiare presso di loro. Le eventuali vaccinazioni facoltative, anche quelle raccomandate, dovranno invece essere concordate dagli affidatari con il tutore o chi esercita la potestà e il pediatra del bambino.
Per ogni necessità di approfondimento in merito occorre indirizzare gli affidatari, i genitori naturali o il tutore al competente personale sanitario (Pediatra di fiducia, Medici dei Centri Vaccinali delle ASL, Pediatri dei Consultori). Informazioni sui calendari vaccinali e sui vaccini si trovano sul sito della ASL 3 genovese - www.asl3.liguria.it e su quello del Ministero della Salute - www.ministerosalute.it
Regione Liguria: normativa sulle esenzioni dai tickets (in vigore dal 2005)
La Regione partecipa alla spesa farmaceutica dei cittadini, fissando una soglia di reddito familiare al di sotto della quale gli assistiti sono esenti dal pagamento del ticket: la soglia è fissata a 36.151,98 euro.
Il nucleo familiare, il cui reddito deve essere considerato ai fini dell'individuazione della soglia di esenzione, è lo stesso che rileva ai fini dell'esenzione per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale, disciplinata dalla normativa nazionale.
Pertanto:
L'esenzione sul ticket farmaceutico per motivi di reddito prescinde totalmente dall'età degli assistiti.
Ecco tutte le categorie di soggetti esenti dal pagamento del ticket, come risulta dal provvedimento assunto dalla Giunta regionale:
Indipendentemente dal reddito:
Spetterà invece all'assistito attestare il proprio diritto all'esenzione per motivi di reddito o di condizioni economiche (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione).
Sostegno economico
- contributo mensile a riconoscimento dell’accoglienza del minore e per le sue necessità, erogato mensilmente dagli Ambiti Territoriali Sociali e UCST a favore degli affidatari, oggi definito in € 340,86 per i minori d’età superiore ai tre anni, e in € 369,27 per i minori d’età inferiore ai tre anni;
- eventuali somme integrative, erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali e UCST, in relazione a particolari elementi di complessità del progetto o a condizioni specifiche psicofisiche del minore. Nei casi di affidamento di un minore presso parenti tenuti all’obbligo degli alimenti verso il minore stesso (ex art 433 e seguenti del c.c.) l’erogazione di un contributo è subordinata alla regolamentazione esistente rispetto all’erogazione di contributi economici a favore di famiglie bisognose.
Polizza assicurativa
Viene stipulato dal Comune idoneo contratto di assicurazione a tutela del minore e della famiglia affidataria.Iscrizione asili nido
Per i minori in affidamento familiare è prevista l’assegnazione del massimo punteggio previsto per il reddito, oltre al punteggio già previsti per i minori in carico dagli Ambiti Territoriali Sociali.Rette per i servizi di ristorazione scolastica e di asilo nido
Per i minori in affidamento familiare è prevista l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i servizi di Asilo Nido e di Ristorazione Scolastica nelle scuole pubbliche materne, elementari e medie inferiori genovesi, escludendo le situazioni in cui il minore sia inserito in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti, di cui all’art. 433 c.c., tenuti all’obbligo degli alimenti verso il minore stesso, fatti salvi i casi in cui questi si trovino in una situazione di difficoltà economica (vedi regolamento per l’erogazione di contributi economici a favore di famiglie bisognose).L’esenzione viene automaticamente predisposta dall’Ufficio Tariffe in collegamento con l'Ambito Territoriale Sociale e Ufficio Cittadini Senza Territorio.
Diritto allo studio
Sono disponibili borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione (per minori frequentanti scuole elementari, medie, superiori statali e paritarie, per spese di frequenza, trasporto, mensa ed ausili scolastici, esclusi i libri di testo), previsto dal D.P.C.M. n. 106/2001. Occorre presentare la scheda di domanda, nella quale deve essere indicata la dichiarazione sostitutiva di attestazione dell’I.S.E.E e l’autocertificazione della spesa sostenuta per l’anno di riferimento.È possibile richiedere la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (per minori frequentanti scuole medie, superiori, statali e non statali) previsto dal D.P.C.M. n. 320/’99, confermato e modificato con D.P.C.M. n. 226/2000, presentando la scheda di domanda, nella quale deve essere indicata la dichiarazione sostitutiva di attestazione dell’I.S.E.E e l’autocertificazione della spesa sostenuta per l’anno di riferimento.
È possibile accedere al rimborso delle spese di trasporto per la frequenza di scuole superiori (dalla 2° alla 5° classe) previsto dalla L. R. 23/80, presentando la scheda di domanda, nella quale deve essere indicata la dichiarazione sostitutiva di attestazione dell’I.S.E.E. e la documentazione delle spese sostenute.
Trasporto scolastico
Se residenti in zone non raggiunte dal servizio di trasporto urbano, è possibile accedere al servizio di trasporto scolastico per la frequenza di scuole materne e dell’obbligo, secondo le modalità previste dalla C.A., che prevedono l’esenzione dal pagamento del contributo spese previsto, per i minori in carico all'Ambito Territoriale Sociale.Ulteriori agevolazioni
- Agevolazioni per l’accesso e la frequenza di strutture assistenziali ed educative (es. LET)
- Eventuale fornitura della tessera per il trasporto urbano, su richiesta dell' Ambito Territoriale Sociale (in base all’accordo vigente tra il Comune di Genova e l’AMT).
- Possibilità di cure dentistiche gratuite attraverso la segnalazione da parte dell’assistente sociale del minore all’Associazione ARCHE’ con la quale è stato stipulato specifico Protocollo d’intesa.
- Possibilità di cure ortodontiche gratuite attraverso la segnalazione da parte dell’assistente sociale del minore all’Associazione SIDO in virtù del Protocollo d’intesa tra il Comune di Genova e la Società Italiana di Ortodonzia
Agevolazioni di legge
Tutela delle lavoratrici e lavoratori affidatari
Congedi in caso di affidamento
A norma del c. 3, articolo 80 della legge n. 184/1983 sono estesi alle persone affidatarie tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.Gli articoli 26 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001 stabiliscono rispettivamente il diritto per il congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento.
I periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa (INPS, msg. 6361/2008).
Congedo di maternità /paternità
In caso di affidamento il diritto all'astensione dal lavoro spetta per un periodo complessivo di 3 mesi da fruire entro i 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato (INPS, msg. 6361/2008) qualunque sia l’età del minore all’atto dell’affidamento.Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.
Come stabilisce l'art. 22, Dlgs n. 151/2001, durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera (Rmg) percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo di maternità.
Il trattamento economico viene anticipato dal datore di lavoro che deve porre successivamente le somme a conguaglio con i contributi mensilmente dovuti all'Istituto previdenziale. A volte, i Ccnl prevedono un'integrazione a carico dello stesso datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
Dal 2016 il padre lavoratore dipendente, anche affidatario, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno entro il quinto mese dall'effettivo ingresso in famiglia del minore.
Il padre lavoratore dipendente, anche affidatario, entro il quinto mese dall'effettivo ingresso in famiglia del minore, può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sostituzione di due giorni di astensione spettante a quest'ultima.
Tali nuovi congedi, obbligatorio e facoltativo, sono riservati ai dipendenti privati, non essendo per ora applicabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2011.
Al padre è riconosciuta, per i giorni di congedo obbligatorio (in aggiunta alla madre) e facoltativo (in alternativa alla madre), un'indennità pari al 100% della retribuzione in relazione al periodo di astensione, a carico Inps ed anticipata dal datore di lavoro.
Congedo parentale
Le modifiche apportate dal dal Dlgs 80/2015 all’articolo 36 del Dlgs 151/2001 consistono nella possibilità di godere del congedo parentale fruito in caso di adozione o affidamento, allungandone la fruizione fino a 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia ( e non più 8) e l'indennizzo fino al sesto anno sempre dall'ingresso.
Per quanto attiene alle lavoratrici autonome la disciplina è contenuta nell'articolo 69 del D.Lgs. n. 151/2001 e spetta per un periodo di tre mesi entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento.
Rimane fermo che il congedo parentale non è comunque fruibile oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore affidato (INPS,msg. 13041/2011).
Fermi restando i limiti temporali sopra indicati il trattamento economico durante il congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia. Qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 3 anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal c. 3, articolo 34 del Testo Unico (INPS, circ. 16/2008).
Le nuove regole prevedono che la fruizione ad ore debba essere pari alla metà dell’orario giornaliero “contrattuale” del mese precedente l’inizio del congedo (se l’orario è di otto ore, l’utilizzo ad ore deve avvenire a gruppi di quattro ore). Inoltre, le nuove regole stabiliscono che l’utilizzo ad ore sia incompatibile con l’uso nella stessa giornata di altri permessi previsti dallo stesso decreto legislativo (per esempio, l’allattamento) e che il periodo di preavviso con cui richiederlo al datore di lavoro debba essere di almeno due giorni mente in caso di utilizzo a giorni il preavviso è stato ridotto da 15 a cinque giorni, salvo i casi di oggettiva impossibilità.
Con la modifica al Testo Unico maternità/paternità a ciascun genitore, anche adottivo o affidatario, è concesso un più ampio periodo per fruire del congedo parentale: fino a dodici anni di vita per ogni bambino nato e fino a dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato con la differenza che in tale evenienza il prolungamento può essere goduto qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il nuovo termine, così ampliato, è valido anche in riferimento ad eventuali periodi di congedo residui, esclusivamente per i periodi fruiti e fruibili a decorrere dal 25/6/2015 e fino al 31/12/2015; tornerà ad applicarsi il previgente limite temporale nel caso in cui non dovessero entrare in vigore i decreti legislativi attuativi dei criteri di delega previsti dalla legge n. 183/2014 che individuino a tale scopo una sufficiente copertura finanziaria
Riposi giornalieri
E' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il c. 1, articolo 45 del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, in caso di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia" (Corte Cost. 104/2003).
Il Legislatore si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale modificando la norma con l'articolo 8 del D.Lgs. 119/2011. Di conseguenza anche nei casi di affidamento spettano alla lavoratrice madre oppure al padre, nei casi consentiti, i permessi giornalieri (due ore retribuite e una sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore).
I riposi giornalieri spettano al lavoratore padre anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Inoltre, qualora il bambino sia portatore di handicap grave, i genitori hanno diritto al prolungamento dei riposi giornalieri fino al compimento del 3° anno di vita del bambino ma in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale.
Si evidenzia inoltre che, in presenza di handicap grave, i genitori possono anche decidere di optare, invece che per il prolungamento del congedo parentale o dei riposi giornalieri, per i 3 giorni di permesso mensile retribuito, ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992.
Malattia del bambino
In caso di affidamento, si ha diritto al congedo per la malattia del bambino ed i genitori adottivi ed affidatari (alternativamente) possono assentarsi dal lavoro:
- in maniera illimitata per la malattia di ogni bambino adottato o in affido fino al compimento dei 6 anni di età;
- per 5 giorni all'anno per la malattia del bambino adottato o in affido dal 6° anno e fino al compimento dell'8° anno di età.
Qualora l'affidamento sia relativo ad un minore di età compresa fra i 6 ed i 12 anni, il congedo in questione è pari a 5 giorni all'anno e può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Lavoro notturno
In materia di lavoro notturno l’art. 53 (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2) stabilisce come:
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa”.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Bonus bebè
Bonus bebè è un istituto previdenziale per i bambini nati dal 2015 al 2017, non c’è restrizione del tipo di collocamento, quindi anche a parenti. La circolare n° 93 del 08/05/2015 “Bonus Bebè” all'articolo 1- settimo capoverso- definisce che l'assegno è corrisposto all'affidatario, art.2 legge 184/83, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
Specificatamente il “bonus bebè” è frutto di interventi normativi di diverso livello (art. 1 comma 125 ss L. 190/2014, DPCM adottato il 27/02/2015 e pubblicato in GU il 10.04.2015, Circolare INPS n. 93/2015); ai fini della sua concessione deve trattarsi di un minore “nato o adottato nel triennio 2015- 2017 per il quale sia stato disposto il collocamento temporaneamente presso un‘altra famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983”. In tal caso, l’art 5 comma 6 DPCM 27/02/2015 prevede che “l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario” e a tal fine la circolare INPS n. 93 ha chiarito che il requisito dell’ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se’ stante , ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”Si intende nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e 31 dicembre 2017 fino ai tre anni dall’ingresso in famiglia.
Occorre che l’ISEE non sia superiore a 25.000 euro.
ISEE
La Riforma ISEE, art.3 sesto capoverso indica: "i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo...” (Circolare n° 171 del 18/12/2014).
L’affidatario è il soggetto abilitato ad apporre la firma nell’apposita modulistica ISEE ( DSU MINI). In caso l’ente Locale sia nominato Tutore del minore sarà lo stesso a dover sottoscrivere la DSU, a norma dell’art 5 del DPR n.445/2000.
Anche se il minore in affidamento viene considerato nucleo sé stante, gli eventuali sgravi fiscali possono essere fruiti dagli affidatari , ove spettanti per legge.
Inoltre il Dpcm n. 159/2015, all’art.3, comma 6, prevede espressamente la facoltà dell’affidatario di considerare il minore parte del proprio nucleo, per cui è da ritenersi non necessario ogni atto di assenso da parte della famiglia d’origine.
L’affidato si ritiene a carico perchè c’è convivenza, indipendentemente dalla residenza del minore che può rimanere presso la Famiglia d’origine.
Il contributo agli affidatari, erogato dall’Ente Locale e considerato come un rimborso, non va inserito nella dichiarazione dei redditi (mod. 730) né nell’ISEE.
Prestazioni assistenziali (esempio idennità di frequenza, bonus bebè ecc ) in favore del minore e della sua famiglia affidataria sono erogabili direttamente senza menzione nel decreto dell’A.G.(art .80 L184/83).
Detrazioni d’imposta
La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, purchè l’affidato risulti a carico (art.12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Assegni familiari/prestazioni previdenziali
Ad oggi non è possibile percepirli da parte della famiglia affidataria, se non vi è disposizione diretta da parte dell’AG in base all’art. 80 della legge 184/83. Il giudice deve valutare se, nel caso concreto, tenendo conto della durata dell’affidamento, sussistano le condizioni perché la famiglia affidataria possa effettivamente giovarsene.
E’ possibile per le famiglie affidatarie interessate rivolgere istanza alla predetta A.G. al fine di ottenere una pronuncia in merito.
Documenti anagrafici
Iscrizione anagrafica del minore
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine, per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.) è opportuno far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria.
L’iscrizione del minore sullo stato di famiglia degli affidatari e conseguente cambio di residenza può avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, se non decaduti dalla potestà, ma richiede un’attenta valutazione di opportunità
Queste indicazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal servizio locale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (comma 1,art.4, legge n.184/83) sia gli affidi disposti dal Tribunale per i Minorenni (comma 2, art.4, legge n.184/83).
Scuola
L’iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell’obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l’affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. E’ importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l’andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.
Gli affidatari partecipano all’elezione degli organi collegiali (art.19.2 deg. Comma del DPR n. 416/74). Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta “a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari”.
Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991) non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in questi organi con tale veste.
Espatrio
La richiesta per ottenere il documento (carta d’identità o passaporto) per potersi recare all’esterno con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art.3). In assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l’espatrio.
La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il minore, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all’ottenimento del documento.
Per i minori di nazionalità straniera la richiesta di documenti implica il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di origine, può quindi trattarsi di una pratica complessa e lunga.
In ogni caso, sia che il minore affidato sia di nazionalità italiana o straniera, è opportuno attivare con alcuni mesi di anticipo la richiesta di documenti validi per l’espatrio.
Assistenza sanitaria
Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l’affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie e con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta ad esempio interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti.
Tesserino sanitario
Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.Qualora l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l’affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
Interventi chirurgici
Il potere di prestare il consenso ad interventi chirurgici su minori affidati al Servizio Sociale, ai sensi degli artt. 25 e 26 del r.d. n. 1404/1934, spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvi i casi di cui all’art. 317 cod. civ. (lontananza, incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà) e di cui all’art. 316, 4° comma cod. civ. (incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio), ove il necessario assenso compete, rispettivamente al genitore non assente o incapace, oppure al padre.
In caso di mancanza di genitori ovvero di decadenza dei medesimi dalla potestà (art. 332 cod. civ.) i relativi poteri spettano al tutore.
Nel rispetto dei principi sopra delineati, nei casi di estrema urgenza il Servizio Sociale prospetta la necessità del trattamento sanitario al Giudice del Tribunale dei Minori designato ai sensi dell’art. 25, del r.d. n. 1404/1934.
Si sottolinea, inoltre, che competendo l’espressione del consenso, nei termini sopra specificati, ai genitori esercenti la potestà, ovvero, in mancanza, al tutore ovvero ancora all’istituto individuato ai sensi dell’art. 354 citato, appare evidente che, sempre che il Comune non risulti titolare dei poteri tutori nei confronti del minore – il solo consenso dell’ente non può superare il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale. In questa ipotesi si rileva l’importanza di sottoporre il caso al Tribunale per i minorenni (cfr. 330 e 333 cod. civ.).
Il Comune è invece soggetto competente a dare l’assenso nei casi per i quali sia stato formalmente incaricato delle funzioni tutorie.
Vaccinazioni
Gli affidatari sono tenuti, salvo diversa e documentata indicazione medica, a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie del minore in affidamento familiare presso di loro. Le eventuali vaccinazioni facoltative, anche quelle raccomandate, dovranno invece essere concordate dagli affidatari con il tutore o chi esercita la potestà e il pediatra del bambino.
Per ogni necessità di approfondimento in merito occorre indirizzare gli affidatari, i genitori naturali o il tutore al competente personale sanitario (Pediatra di fiducia, Medici dei Centri Vaccinali delle ASL, Pediatri dei Consultori). Informazioni sui calendari vaccinali e sui vaccini si trovano sul sito della ASL 3 genovese - www.asl3.liguria.it e su quello del Ministero della Salute - www.ministerosalute.it
Regione Liguria: normativa sulle esenzioni dai tickets (in vigore dal 2005)
La Regione partecipa alla spesa farmaceutica dei cittadini, fissando una soglia di reddito familiare al di sotto della quale gli assistiti sono esenti dal pagamento del ticket: la soglia è fissata a 36.151,98 euro.
Il nucleo familiare, il cui reddito deve essere considerato ai fini dell'individuazione della soglia di esenzione, è lo stesso che rileva ai fini dell'esenzione per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale, disciplinata dalla normativa nazionale.
Pertanto:
- per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato,dal coniuge non legalmente separato e dai familiari a carico
- per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro);
- per reddito dell'anno precedente è da intendersi quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF.
L'esenzione sul ticket farmaceutico per motivi di reddito prescinde totalmente dall'età degli assistiti.
Ecco tutte le categorie di soggetti esenti dal pagamento del ticket, come risulta dal provvedimento assunto dalla Giunta regionale:
Indipendentemente dal reddito:
- Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8° categoria
- Invalidi per servizio dalla 1° alla 8° categoria
- Invalidi civili al 100%
- Ciechi bioculari e sordomuti
- Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80% a 100%)
- Invalidi del lavoro con invalidità sup. 2/3 (da 67% a 79%)
- Titolari pensione e assegno sociale
- Ex-deportati da campi sterminio
- Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43,comma 3 bis, D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2001 n. 12
- Tossicodipendenti per la terapia metadonica
- Vittime del terrorismo e loro familiari
- Donne in gravidanza
- Soggetti con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98
- Soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni, limitatamente al periodo di permanenza delle condizioni stesse:
- I disoccupati, iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego
- I lavoratori in mobilità e i familiari a carico
- I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
- affetti da malattie rare
- soggetti con patologia cronica o invalidante,neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
- trapiantati d'organo
- infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio
Spetterà invece all'assistito attestare il proprio diritto all'esenzione per motivi di reddito o di condizioni economiche (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione).