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Contributo economico

 Il Servizio sociale territoriale corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore, come stabilito dall’art.80 della legge n.184/1983, sostituito dall’art. 38 della legge n.149/2001. Il contributo è variabile a seconda che si tratti di affidamento a tempo pieno o a tempo parziale ed è regolato da Delibera Regionale n. 535/2015 e DGC n.133/2021 del Comune di Genova.

Dichiarazione dei redditi

Il contributo economico erogato dai servizi a supporto delle spese per l’affidamento non costituisce reddito.

 Copertura assicurativa

L’ente titolare che ha in gestione l’affidamento attiva una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, e una polizza infortuni, a tutela del minore.

Assegno unico

In base alla normativa vigente il Decreto Legislativo n. 230/2021, la famiglia affidataria ha diritto all’erogazione dell’assegno unico se ed in quanto collocataria del minorenne.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (Dlgs n.151/2001 così come modificato dalla l.n.244/2007) e la legge n.149/2001 stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o paternità, di congedi parentali, di congedi per malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

 Congedo di maternità

 Come recita la circolare INPS n.16 del 4.2.2008 “la lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt.2 e ss (affidamento non preadottivo) ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per i minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età”.

Congedo di paternità

Spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art.28 del T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.

Congedo parentale

In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Fermi restando i predetti limiti temporali, (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile  per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall’ingresso (anche ad esempio il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriore rispetto ai sei mesi, ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell’art. 34 del T.U.

Riposi giornalieri

Uno dei genitori affidatari può usufruire dei riposi giornalieri pari a due ore entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino affidato (sentenza Corte Costituzionale n.104 del 2003) quando l’orario di lavoro sia pari o superiore a sei ore giornaliere; qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore il riposo è pari a un’ora.

I riposi giornalieri non comportano riduzione alla retribuzione. Si segnala inoltre, la circolare INPS n.91/2003 che puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data. Tale circolare prevede l’applicazione dell’art.41 del T.U. n.151/2001 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest’ultimo equiparabile all’ingresso in famiglia avvenuto nella stessa data, di due o più minori anche non fratelli.

 Congedi per malattia del bambino affidato

 Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio affidato, fino al compimento del sesto anno di età (artt. 47 e 50 del D lgs n.151/2001). Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (art.47 comma 2) L’art.50 integra, prevedendo che “qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’art.47, comma 2”.

Minore affidato portatore di handicap

In riferimento alla legge n. 104 /1992, art. 33 e al D.lgs n.151/2001 artt.42 e 45, gli affidatari di un minore portatore di handicap in situazione di gravità accertata, se entrambi lavoratori, hanno diritto in alternativa fra loro a: - assenza facoltativa dal lavoro, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino, purché quest’ultimo non sia  ricoverato a tempo pieno presso strutture (art.42 l.104/1992); - i riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%; - tre giorni di permesso mensile, retribuiti, dai tre anni in poi del minore con handicap e sempre che non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2023