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OPUSCOLO INFORMATIVO: Tutte le informazioni su TASI 2014 a Genova in formato pdf scaricabile.

TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC
(Imposta Unica Comunale) di cui TASI (Tributo per i servizi comunali indivisibili) è una
componente.
Il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali
ad esempio: pubblica illuminazione, polizia municipale, manutenzione suolo e verde
pubblico, gestione infrastrutture, mobilità e altri.

Da cosa è disciplinato il tributo?

La norma di riferimento è l’art. 1 commi da 669 a 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013
.

Nel Comune di Genova il tributo è disciplinato da:

 

  • Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi comunali indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014.
  • Aliquote TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014.

I provvedimenti TASI sono stati pubblicati, ai sensi di Legge, sul sito del MEF e sono consultabili anche sul sito del Comune di Genova alla pagina “Tasse e Tributi”.

Chi deve pagare

Per il 2014 nel Comune di Genova TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di
diritto reale sulle tipologie di immobili di seguito riportate.
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
Nel Comune di Genova l’imposta si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’IMU.
IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
La TASI si applica anche agli immobili assimilati all’abitazione principale per legge e per
regolamento.

Sono assimilati all’abitazione principale per legge :

  • L’abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

Sono assimilati all’abitazione principale per Regolamento:

  • l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
  • l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione IMU.

NOTA BENE: Per l’anno 2014 la TASI non deve essere pagata sugli immobili a disposizione, sugli immobili locati (né dal proprietario, né dall’inquilino), sui negozi, in generale su tutti gli immobili sui quali si applica l’IMU.

ALTRI CASI DI APPLICAZIONE DELLA TASI 2014 NEL COMUNE DI GENOVA

  • Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Quanto e quando si paga:

la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.
La TASI può essere pagata in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure versando una rata in acconto entro il 16 giugno 2014, in misura pari al 50 per cento dell’imposta annua dovuta, e la restante parte a saldo entro il 16 dicembre 2014.

ALIQUOTE 2014 DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014 ha approvato il regolamento TASI e fissato le seguenti aliquote e detrazioni:

  • Aliquota dello 0,33 per cento

Abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative pertinenze, a essa assimilate ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  • Aliquota dello 0,10 per cento

Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

  • Aliquota dello 0,10 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  • Aliquota dello 0 per cento

Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

DETRAZIONI DALL’IMPOSTA DETRAZIONI STANDARD 2014

  • 114 euro per gli immobili con rendita sino a euro 500 euro
  • 80 euro per gli immobili con rendita superiore a 500 fino a 700 euro
  • 50 euro per gli immobili con rendita superiore a 700 fino a 900 euro
  • 50 euro per immobili con rendita superiore a 900 euro solo nel caso in cui il possessore dell’immobile abbia un ISEE inferiore a euro15.000.

ULTERIORE DETRAZIONE 2014 PER FAMIGLIE

  • 25 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con rendita sino a 500 euro
  • 20 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con rendita superiore a 500 fino a 700 euro
  • 15 euro per ogni figlio convivente , fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con rendita superiore a 700 fino a 900 euro
  • 15 euro per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per immobili con rendita superiore a 900 euro solo nel caso in cui il possessore dell’immobile abbia un ISEE inferiore ad € 15.000.

DETRAZIONI PER RENDITE SUPERIORI AD EURO 900
Il contribuente che intende usufruire delle detrazioni spettanti alle rendite catastali superori a 900 euro dovrà presentare, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi dell’anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione.

Come effettuare il pagamento:
Il versamento della TASI per l’anno 2014 deve essere effettuato con modello F24 entro le scadenze indicate al paragrafo precedente utilizzando i seguenti i codici tributo:

  • “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.
  • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.
  • “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
  • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Genova è D969.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

  • nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; Per il Comune di Genova il codice è: D969;
  • nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cuil’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Il modello F24 è disponibile preso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso:

  • uffici postali
  • banche
  • on-line.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL’IMPOSTA
La base imponibile dell’ imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata i seguenti coefficienti:

  • 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e d A/10;
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5);
  • 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1;

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista - detrazioni.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per usufruire delle detrazioni spettanti ai fini TASI in caso di immobile con rendita catastale superiore ad Euro 900

Ultimo aggiornamento: 24/02/2023