Tasse TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani)

Contenuto

La Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani -TARSU- nel  Comune di Genova è stata sostituita dalla Tariffa d’Igiene Ambientale -TIA- (deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 20.12.2005) dall’1.1.2006.

La gestione, l’applicazione e le problematiche relative alla TARSU, per le annualità sino al 2005 compreso,  sono di competenza del Comune di Genova, cui occorre rivolgersi per:
Informazioni
Denunce di cessazione
Istanze
Sgravi e rimborsi

Regolamento TARSU (in vigore fino al 31/12/2005).

Istanze presentabili al Comune di Genova in ambito TARSU/TIA.

POLITICHE DELLE ENTRATE
Settore Riscossione e Contrasto all'Evasione
Ufficio TARI
via Cantore 3 - 10° piano
tel. 010 5575544 fax 010 5575485
e-mail: tarsu@comune.genova.it
orario:
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
mercoledì anche 14 - 16.

Per informazione o appuntamenti è possibile inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo tarsu@comune.genova.it

Per il  pagamento delle cartelle  o per una  dilazione del pagamento delle stesse è necessario  rivolgersi all’Agente per la Riscossione che ha emesso la cartella di pagamento. (per la Provincia di Genova: Agenzia delle Entrate-Riscossione - Via D’Annunzio 34 – Numero verde 800 349 192 - orario sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.20)

Denuncia di cessazione
In caso in cui il locale tassato non sia più occupato e non sia stata presentata la relativa denuncia di cessazione,  la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio (art. 64 comma IV D. Lgs. 507/93).
La denuncia di cessazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo (art. 75, comma II, D.Lgs. 507/93 - in vigore sino al 31.12.2006).
Per i rapporti pendenti all’1.1.2007 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione  (art. 1 commi 164 e 171 della L. 296/06).  Per analogia la denuncia di cessazione tardiva, per i rapporti pendenti all' 1/1/2007, deve essere effettuata entro cinque anni dalla notifica del ruolo.

Presentazione denunce di cessazione/istanze/sgravi e rimborsi
Le denunce di cessazione, le istanze, le richieste di sgravi e rimborsi devono essere presentate:
presso gli Uffici della Direzione Politiche delle Entrate
a mezzo posta (allegando fotocopia del documento identità del firmatario)
via fax (allegando fotocopia del documento identità del firmatario)

Principale normativa di riferimento
D. Lgs 507 del 15.11.1993 e s.m.i. (artt. Dal 58 all’81)
Regolamento Comunale di applicazione: deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 13.7.1994 e s.m.i. (ultima modifica delib. CC. n. 20/03)

Ultimo aggiornamento: 07/06/2024